L’anonimato materno,
secondo (le Sezioni Unite del) la Corte di Cassazione
Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946
In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora
introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per
il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini
e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia
dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale
revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal
quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale,
idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della
dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite
insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa
in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la
propria identità [principio di diritto ex
art. 363, c. 1, c.p.c.]
OMISSIS
FATTI DI CAUSA
1. - Il Procuratore generale
presso la Corte
di cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha chiesto a questa Corte, ai
sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., l'enunciazione
nell'interesse della legge del principio di diritto al quale la Corte d'appello di Milano,
sezione delle persone, dei minori e della famiglia, avrebbe dovuto attenersi
nel decidere, con il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo proposto dal
figlio maggiorenne nato da parto anonimo, il quale aveva fatto istanza al
giudice di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della
volontà della madre di non essere nominata.
2. - La richiesta scaturisce da
una nota del Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i
minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell'Ufficio del
pubblico ministero presso la
Corte di cassazione il contrasto esistente nella
giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo e ricerca delle proprie
origini da parte dell'adottato a séguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013.
Con tale sentenza è stata
dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito
dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede -
attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima
riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che
abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ».
3. - Riferisce il Pubblico
ministero requirente che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte d'appello di Milano ha
aderito all'orientamento (seguìto anche dai Tribunali per i minorenni di
Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno) che ritiene necessario
attendere l'intervento del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio
a che il giudice interpelli in via riservata la madre naturale circa la
persistenza della sua volontà di non essere nominata.
Secondo questo indirizzo, in
mancanza di intervento da parte del Parlamento, l'interpello della madre non
potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale - con
l'inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, «attraverso un
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» -
avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia
di segretezza sul parto riconosciuta dall'ordinamento alla donna.
L'impossibilità di un'attuazione
per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe
dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio
alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio. L'intervento del giudice
si appaleserebbe indebito ed invasivo degli altri poteri dello Stato, perché
creativo ex novo di un procedimento, tra l'altro di per sé non risolutivo in
caso di indisponibilità, da parte della struttura che conserva i documenti, a
comunicare le informazioni che consentano di risalire alla identità della
madre. Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco - quello del figlio a
conoscere le proprie origini e quello della madre di mantenere l'anonimato - si
realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del procedimento di interpello,
in considerazione della pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la
legittimità costituzionale, tra loro fungibili poi- ché compatibili con il
principio che si tratta di attuare attraverso l'esercizio della discrezionalità
legislativa.
Sarebbero configurabili anche ostacoli
di carattere processuale, perché la piena attuazione del contraddittorio
assicurata alle parti (anche) nei procedimenti in camera di consiglio, con il
diritto di accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie,
confliggerebbe con la necessità della massima riservatezza di questo
procedimento.
4. - Il Procuratore generale
osserva che vi è un'altra parte dei giudici di merito (il Tribunale per i
minorenni di Trieste; il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta; la Corte d'appello di Catania,
sezione della famiglia, della persona e dei minori) che, in forza dei principi
enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (nella sentenza 25
settembre 2012 Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza di illegittimità
costituzionale del 2013, ammette la possibilità di interpello riservato anche
senza legge.
Secondo questo orientamento, la
norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata.
Nell'individuare la regola per il
caso concreto, il giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della madre
se intenda mantenere ferma o meno la scelta originaria per l'anonimato,
dovrebbe utilizzare come parametri di riferimento la disciplina generale sul
tema (rinvenibile nell'art. 28 della legge n. 184 del 1983) e la normativa in
materia di procedimenti in camera di consiglio e di protezione dei dati
personali.
Pur nel perdurante silenzio del
legislatore sulle modalità di interpello della madre biologica anonima, il
giudice non potrebbe sottrarsi dal dare concreta attuazione al diritto
fondamentale del figlio a conoscere la propria identità, nel rispetto del
contrapposto diritto all'anonimato della madre.
5. - Il Procuratore generale
rileva che, in presenza di questi due diversi e contrastanti approdi interpretativi
emersi nella giurisprudenza di merito, talora all'interno della stessa sede
giudiziaria, è configurabile un oggettivo interesse alla enunciazione di un
principio di diritto nell'interesse della legge, per la indubbia rilevanza
generale e sociale del tema che ne è alla base; e segnala l'opportunità che, su
una questione di diritto così delicata, anche la Corte di cassazione (nella
composizione ordinaria o a sezioni unite) aggiunga la propria voce nel dialogo
che si è instaurato tra le Corti.
In particolare, ad avviso del
pubblico ministero, gli aspetti della questione di diritto sottesa alla
richiesta ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ. sarebbero due.
Il primo riguarda il rapporto tra
il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il
"contrapposto" diritto all'oblio della donna che ha partorito
avvalendosi dell'anonimato, e la consequenziale tutela che agli stessi è
riconosciuta nell'ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013.
Il secondo investe
l'interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo
inquadramento nell'ambito delle diverse tipologie decisorie, al fine di
tracciare gli spazi ed i limiti di intervento del giudice comune nell'esercizio
concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto delle prerogative del
Parlamento.
6. - Il Procuratore generale ha
concluso chiedendo che la Corte
di cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il
seguente principio di diritto: «Per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto
dell'adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie
origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre
biologica di mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova attuazione
mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere
all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima
riservatezza nell'assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della
donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla».
6.1. - A tale conclusione il
pubblico ministero perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 è di
accoglimento ed il suo contenuto non si risolve soltanto nella addizione di un
principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilità
di interpello della madre da parte del giudice su richiesta del figlio. La
perdurante inerzia del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare la
violazione di un diritto del figlio, il cui riconoscimento e la cui tutela non
trovano più alcun ostacolo normativo nel comma 7 dell'art. 28 della legge n.
184 del 1983, ormai espunto dall'ordinamento.
7. - Data la particolare
rilevanza della questione, il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta
del Procuratore generale, la
Corte si pronunci a sezioni unite.
8. - In prossimità dell'udienza
pubblica del 20 dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato note
illustrative.
Premesso che l'anonimato è una
scelta di sistema che vuole favorire la genitorialità naturale ed impedisce
l'insorgenza di una genitorialità giuridica, ma che la irreversibilità di
questa scelta è stata riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a
conoscere le proprie origini in quanto diritto coessenziale ad ogni persona
umana anche se nata da madre legittimata a rimanere anonima, il Procuratore
generale requirente individua i referenti normativi per le modalità di
interpello nell'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali
e nello stesso art. 28 della legge n. 184 del 1983.
Inoltre, l'Ufficio del pubblico
ministero osserva che "l'applicazione diretta" della sentenza di
incostituzionalità è già intervenuta con due recenti pronunce della I Sezione
civile della Corte di cassazione, le quali hanno statuito che l'anonimato vale
solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo la morte della genitrice
biologica che aveva scelto il segreto, il figlio adottato può conoscerne
l'identità (sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; sentenza 9 novembre 2016, n.
22838).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - La richiesta sottoposta
all'esame di queste Sezioni Unite concerne la materia del parto anonimo e del
diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad
accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale.
In particolare, essa pone la
questione se la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 - che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 28, comma 7,
della legge n. 184 del 1983 - rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo
intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello
riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal
figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a
contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per
l'anonimato fatta al momento del parto; o se, al contrario, il principio
somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e
compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l'intanto
tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema,
ancorché solo a titolo precario.
2. - La Corte d'appello di Milano,
sezione delle persone, dei minori e della famiglia, con il decreto in data 10
marzo 2015 da cui ha preso avvio la richiesta del Procuratore generale di
enunciazione del principio nell'interesse della legge, ha ritenuto che la
mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l'interpello della
madre naturale circa la perdurante attualità della sua scelta di non voler
essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio.
Secondo i giudici del merito, la Corte costituzionale, con la
sentenza additiva di principio, ha affidato la concreta soluzione adeguatrice
al legislatore, chiamato a stabilire quali siano le modalità per colmare il
rilevato vuoto normativo. Il rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa
dichiarazione di incostituzionalità, troverebbe spiegazione nel variegato
panorama di scelte in concreto praticabili per dare attuazione al principio
dell'interpello riservato della madre anonima. In mancanza nel nostro
ordinamento di una disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e in
presenza della espressa previsione, da parte della Corte costituzionale, di una
riserva di legge sul procedimento di interpello riservato della madre anonima,
il tribunale per i minorenni non potrebbe muoversi, non essendo consentita, in
attesa dell'intervento legislativo, un'attività giurisdizionale surrogatoria
rivolta a dare immediata attuazione ai diritti costituzionali dei soggetti
coinvolti. Il dictum della Corte potrebbe trovare applicazione da parte degli
organi della giurisdizione ordinaria solo quando si sarà trasformato in diritto
positivo ad opera di una conforme regola legislativa.
3. - Il pubblico ministero presso
la Corte di
cassazione ritiene che il giudice del merito, adìto in sede di reclamo, avrebbe
dovuto invece legittimare l'inoltro riservato della richiesta alla madre
naturale per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il riserbo
dell'anonimato di fronte al desiderio del figlio di conoscere la sua identità
naturale. E chiede che la Corte
enunci, nell'interesse della legge, il corrispondente principio di diritto di
cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione.
4. - La richiesta del Procuratore
generale è ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza dei quali
l'art. 363 cod. proc. civ., secondo la lettura datane dalla giurisprudenza di
questa Corte (Cass., Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469), condiziona
l'enunciazione del principio di diritto:
a) l'avvenuta pronuncia di almeno
uno specifico provvedimento non impugnato o non impugnabile;
b) la reputata illegittimità del
provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento con una
concreta fattispecie;
c) l'interesse della legge, quale
interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un
principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.
In primo luogo, infatti, le parti
del giudizio a quo non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la
statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d'appello di Milano con il
decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il
requisito di legge, giacché il primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ.
richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato,
ovvero che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e non sia
altrimenti impugnabile; essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel
provvedimento - in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo dinanzi a
questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione
ai sensi dell'art. 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorietà e
della definitività.
Sussiste anche il requisito sub
b). Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, invero, il
Procuratore generale specifica di averla formulata, non in via astratta o
esplorativa, ma con riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della vita
venuto all'esame della Corte d'appello di Milano e risolto con l'adesione ad
una interpretazione della disciplina di riferimento opposta a quella seguìta da
altri giudici di merito e qui sollecitata dallo stesso requirente con la
denuncia dell'errore e con l'istanza a questa Corte di ristabilire l'ordine del
sistema (cfr. Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 404).
Infine, l'opportunità di
intervenire con l'enunciazione di un principio di diritto è positivamente ed
effettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame: sia per il ravvisato
contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di
questa Corte che abbiano affrontato espressamente la questione della
possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel
contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento
di interpello ri- servato diretto a verificare la persistenza della volontà
della madre di non essere nominata; sia perché il tema - che investe valori
costituzionali di primario rilievo reciprocamente connessi nei modi di
concretizzazione - presenta un'oggettiva rilevanza generale, anche per le implicazioni
relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere
nel dare séguito, nella decisione dei casi concreti, alla pronuncia di
incostituzionalità, in difetto dell'intervento di regolamentazione legislativa.
5. - La richiesta del Procuratore
generale è fondata.
6. - Nel quadro di una
disciplina, dettata dall'art. 28, commi 5, 6 e 8, della legge n. 184 del 1983,
nel testo sostituito dalla legge n. 149 del 2001, che attribuisce al figlio
adottivo che abbia raggiunto l'età di venticinque anni il diritto potestativo
di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi
genitori biologici (ferma ovviamente l'identità acquistata con la relazione di
genitorialità esclusiva con il padre e la madre adottivi), e che consente
l'esercizio di questo diritto, funzionale alla costruzione della propria
identità, anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia raggiunto la
maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica (prevedendosi che l'istanza di autorizzazione - non richiesta
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili - deve essere
presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza), il comma 7
della medesima disposizione stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema,
una regola invalicabile per il figlio nato da parto anonimo: «[l]’accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».
Il citato art. 28, comma 7,
andava letto in collegamento, appunto, con l'art. 30 del regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in tema di
dichiarazione di nascita, ove è prevista la necessità di rispettare
«l'eventuale volontà della madre di non essere nominata»; e con l'art. 93 del
codice in materia di protezione dei dati personali, che non permette
all'interessato l'accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella
clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita, se non
trascorsi cento anni dalla formazione di quei documenti.
La scelta compiuta dalla madre al
momento del parto si connotava così per l'assolutezza e l'irreversibilità,
proiettandosi su di un arco di tempo eccedente la durata normale della vita
umana: in presenza dell'ostacolo dell'anonimato, il giudice non poteva fornire
alcuna informazione identificativa al figlio.
7. - La disciplina dell'art. 28,
comma 7, aveva superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimità
costituzionale.
Investita, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 Cost., di una questione sollevata nella parte in cui la norma
escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle
informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del giudice,
della persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata, la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 425 del 2005, la giudicò infondata.
Ritenne la Corte che l'assolutezza del
diritto all'anonimato era "espressione di una ragionevole valutazione
comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda",
rappresentando la garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per
assicurare che il parto avvenga "in condizioni ottimali, sia per la madre
che per il figlio", e per "distogliere la donna da decisioni
irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi". "L'esigenza di
perseguire efficacemente questa duplice finalità" - scrisse in
quell'occasione il giudice delle leggi - "spiega perché la norma non
preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione,
neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge
vuole favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa
oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica
adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla
stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di
un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà".
7.1. - Nuovamente investita della
questione, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha ribaltato la precedente
decisione e dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art.
28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.
La Corte ha riaffermato il
fondamento costituzionale del diritto all'anonimato della madre, il quale
riposa "sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi
perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali,
ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la
salute psico-fisica e la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo
stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori
possibili"; e ha ribadito che "la salvaguardia della vita e della
salute sono ... i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta
di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità
naturale". Ma ha riconosciuto che "anche il diritto del figlio a
conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale -
costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela
della persona", e che "il relativo bisogno di conoscenza rappresenta
uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo
atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto
tale".
Così inquadrati i valori
costituzionali in gioco, la
Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, in
precedenza assolta, "per la sua eccessiva rigidità", dichiarando in
contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nrreversibilità del segreto". L'art.
28, comma 7, infatti, prefigura una sorta di "cristallizzazione" o di
"immobilizzazione" nelle modalità di esercizio del diritto
all'anonimato della madre: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato,
"la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità
destinati, sostanzialmente, ad 'espropriare' la persona titolare del diritto da
qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una
sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva
esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla
eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è
inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia
generato"
La Corte ha giudicato
irragionevole che la scelta per l'anonimato "risulti necessariamente e
definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla
'genitorialità naturale", non essendo legittimo che la volontà espressa in
un dato momento non sia "eventualmente revocabile (in seguito alla
iniziativa del figlio)".
L' "eccessiva rigidità"
sta nella mancata previsione - "attraverso un procedimento, stabilito
dalla legge, che assicuri la massima riservatezza" - della possibilità per
il giudice di interpellare la madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini
di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.
Al legislatore, in conclusione, è
fatto carico di "introdurre apposite disposizioni volte a consentire la
verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non
volere essere nominata" e, nel contempo, "a cautelare in termini
rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che
circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici
competenti, ai dati di tipo identificativo".
7.2. - Tra la prima e la seconda
pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta, sulla stessa materia, la Corte europea dei diritti
dell'uomo, con la sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia.
Esaminando il caso della signora
Godelli, la quale, nata da parto anonimo, si era vista opporre dai giudici
italiani un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini
personali in applicazione della disposizione dell'art. 28, comma 7, della legge
n. 184 del 1983, la Corte
di Strasburgo ha ricordato che, nel perimetro della tutela offerta dall'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, rientra anche la possibilità di disporre dei dettagli
sulla propria identità di essere umano, essendo protetto dalla Convenzione
"l'interesse vitale ... a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta
della verità concernente un aspetto importante della propria identità
personale, ad esempio l'identità dei propri genitori".
La Corte europea ha quindi
affermato che "la normativa italiana non tenta di mantenere alcun
equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa", ma - in
assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto del figlio "a
conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a
mantenere l'anonimato" - dà "una preferenza incondizionata a questi
ultimi"; e ciò a differenza di quanto previsto nel sistema francese
(esaminato nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 2003 Odièvre c.
Francia e ritenuto compatibile con la Convenzione), dove è previsto che, su impulso del
figlio dato in adozione, volto a conoscere l'identità della madre biologica
anonima, si possa almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, abbia
intenzione di derogare all'anonimato oppure di mantenerlo.
8. - Il Collegio ritiene di
dovere innanzitutto sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della Corte
costituzionale è una pronuncia di accoglimento: non si tratta né di una
sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore o per mancanza
di "rime obbligate", né di pronuncia di incostituzionalità accertata
ma non dichiarata, ossia di una sentenza di inammissibilità o di rigetto
accompagnata da un'esortazione o da un monito nei confronti del legislatore
affinché provveda ad una congrua riforma della disciplina.
Trattandosi di una sentenza di
illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti di cui agli artt. 136
Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale: la norma dichiarata
costituzionalmente illegittima - nella specie, l'implicita esclusione di
qualsiasi possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi
al giudice, un procedimento atto a raccogliere l'eventuale revoca, da parte
della madre naturale, della dichiarazione originaria - «cessa di avere efficacia»
e «non [può] avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione».
Poiché la norma che escludeva
l'interpello della madre ai fini dell'eventuale revoca è stata rimossa
dall'ordinamento fin dalla pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale, il giudice non può negare tout court al figlio l'accesso alle
informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva
dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata dietro
l'anonimato.
Se lo facesse, senza avere
previamente verificato, beninteso con le modalità più discrete e meno invasive
possibili, la volontà della donna di mantenere l'anonimato, egli in realtà
continuerebbe a dare applicazione al testo dell'art. 28, comma 7, della legge
n. 184 del 1983 preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando
tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione: esito,
questo, non consentito, giacché l'ordinamento collega , alla declaratoria di
incostituzionalità l'effetto della rimozione della norma giudicata illegittima.
La perdurante applicazione della
norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in definitiva, nel
mantenimento del vulnus recato agli artt. 2 e 3 Cost. da una disposizione - il
citato art. 28, comma 7 - che trasformava il diritto all'anonimato della madre
naturale in un vincolo assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà
della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo di guardare, in una
prospettiva diacronica, ad uno scenario temporale e di vita proiettato oltre la
nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a conoscere le proprie
origini, che "costituisce un elemento significativo nel sistema
costituzionale di tutela della persona", senza che ciò fosse strettamente
necessario per tutelare il diritto all'anonimato della madre. Un vulnus che la Corte costituzionale non si
è limitata ad accertare, ma ha sanato e rimosso, introducendo in via di
addizione il principio che il figlio possa chiedere al giudice di interpellare
la madre ai fini della revoca della dichiarazione, a suo tempo fatta, di non
volere essere menzionata come madre nell'atto di nascita.
8.1. - Si tratta, dunque, di una
sentenza additiva di principio, o di meccanismo, che dichiara l'illegittimità
costituzionale del citato art. 28, comma 7, «nella parte in cui non prevede» il
diritto del figlio a provocare la possibile revoca della scelta dell'anonimato:
l'addizione normativa ha ad oggetto, appunto, un principio (opposto a quello
che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale)
di «possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato
di non voler essere nominata ... - su richiesta del figlio, ai fini di una
eventuale revoca di tale dichiarazione».
Per effetto della dichiarazione
di illegittimità costituzionale, la disposizione dell'art. 28, comma 7, non è
rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio
ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione
del figlio adottato e i diritti della madre. Tale punto di equilibrio si
compendia nella riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare in via
riservata la madre biologica per raccogliere la sua volontà attuale quando c'è
un figlio interessato a conoscere la sua vera origine, ma anche nella
preferenza da accordare alla scelta della donna, perché il figlio non ha un
diritto incondizionato a conoscere la propria origine e ad accedere alla
propria storia parentale, non potendo ottenere le informazioni richieste ove
persista il diniego della madre di svelare la propria identità.
E' esatto che la sentenza n. 278
del 2013 non solo lascia impregiudicate le movenze del procedimento di
interpello riservato, ma anche specifica, nel dispositivo, che la possibilità
per il giudice di interpellare la madre si deve esplicare «attraverso un
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza»; e
ciò, dopo avere affermato, in motivazione, che «[s]arà cómpito del legislatore
introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della
perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere
nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto
all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le
modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo
identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto».
E tuttavia, la circostanza che
tale pronuncia di incostituzionalità consegni l'addizione ad un principio,
senza introdurre regole di dettaglio self-executing quanto al procedimento di
appello riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore affinché, previe
le necessarie ponderazioni e opzioni politiche, ripiani la lacuna
incostituzionale e concretizzi le modalità del meccanismo procedimentale
aggiunto, non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore
adempia al suo cómpito, dall'applicazione diretta di quel principio, né implica
un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione
dei casi loro sottoposti.
Per un verso, infatti,
l'affermazione di principio contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non
è semplice espressione di orientamento di politica del diritto, destinata a
trovare realizzazione a condizione di un futuro intervento del legislatore che
trasformi la pronuncia della Corte costituzionale in regole di diritto
positivo. Essa è, invece, diritto vigente, capace di valere per forza propria,
in quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla quale il giudice è
soggetto per il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, secondo
comma, Cost.) è quella che risulta dalla addizione del principio ad opera della
sentenza di illegittimità costituzionale.
Per l'altro verso, il dialogo
privilegiato che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura con il legislatore
riguarda la introduzione, da parte di quest'ultimo, della disciplina generale e
astratta attraverso l'esercizio della discrezionalità politica.
La riserva espressa della
competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della
normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa
non estromette il giudice comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da
quello affidato al legislatore - di organo chiamato, non a produrre un quid
novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere
generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di
definizione dai testi normativi e dal sistema, di cui è parte anche il
principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza
additiva, e così a ricercare, in chiave di effettività, nel momento
applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, i diritti dei soggetti
coinvolti e le regole preesistenti.
Agli organi della giurisdizione
il principio dichiarato dalla Corte nel dispositivo di accoglimento si rivolge,
anche con la carica di specificazioni contenute nei criteri-guida in esso
delineate, riguardanti il tipo di attività (interpello della madre ai fini di
una eventuale libera revoca da parte della stessa della dichiarazione, a suo
tempo resa, di voler restare anonima), chi la debba svolgere (il giudice),
quando (su sollecitazione del figlio) e con quali modalità (rispettando
l'assoluta riservatezza della donna); e ne orienta la necessaria opera di
integrazione nella definizione del caso concreto sottoposto al loro esame.
Si tratta di una provvista di
indicazioni che consente al giudice di assicurare, anche per il periodo
transitorio, una situazione adeguata alla legalità costituzionale, dando ai
soggetti coinvolti la possibilità concreta di esercitare i loro diritti
fondamentali: alla madre, di eventualmente ritrattare, sul versante dei rapporti
relativi alla genitorialità naturale, la scelta per l'anonimato, se è messa in
condizione di cambiarla allorché il figlio si dichiari interessato a conoscere
le sue origini; al figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini e di
definire così la sua identità naturale, con tutto ciò che sul piano personale
questo può significare, sempre che la portatrice dell'interesse all'anonimato
intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa alla sua valutazione e alla
sua coscienza, la dichiarazione iniziale.
8.2. - La soluzione che ritiene
possibile, pur nel perdurante silenzio del legislatore, l'applicazione in sede
giurisdizionale dell'interpello riservato della madre biologica anonima, trova
sostegno nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con
riguardo alle sentenze additive a dispositivo generico.
La Corte costituzionale ha
infatti chiarito, con la sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente
ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che "la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una omissione legislativa - com'è quella
ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge
regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo
ad assicurare l'effettività di questo - mentre lascia al legislatore,
riconoscendone l'innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche
tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un
principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto
rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso
concreto".
Le additive di principio,
infatti, sono pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione:
da un lato, di orientamento del legislatore, nella necessaria attività
consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all'omissione
incostituzionale; dall'altro, di guida del giudice nell'individuare, ove
possibile, soluzioni applicative utilizzabili medio tempore, estraendo da quel
principio, e dal quadro normativo generale esistente, la regola buona per il
caso.
9. - L'immediata applicabilità
della sentenza n. 278 del 2013 non trova neppure ostacoli nell'impossibilità
concreta per il giudice di mutuare dall'ordinamento, in attesa
dell'interpositio legislatoris, un meccanismo utile a garantire la tutela dei
diritti nascenti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il procedimento utilizzabile al
fine di rendere l'additiva di principio suscettibile di séguito giurisdizionale
conforme è quello "base", di volontaria giurisdizione, previsto dai
commi 5 e 6 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983, nel corso del quale è
stata sollevata dal giudice a quo la questione di costituzionalità accolta
dalla Corte costituzionale. Si tratta di un procedimento in camera di
consiglio, che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo di
residenza, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato, una volta
che questi abbia raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre non ha
fatto la dichiarazione di anonimato. Questo procedimento camerale - previi i
necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la
riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute
nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale - ben
può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le
ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà
di mantenere ancora fermo l'anonimato, e così rappresentare il "contenitore
neutro" (cfr. Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di
un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche
nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla
natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di
realizzazione.
Le modalità del procedimento
trovano un parametro di riferimento anche nell'art. 93 del codice in materia di
protezione dei dati personali. Tale disposizione - consentendo in ogni tempo la
comunicabilità delle informazioni "non identificative" ricavabili dal
certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia
ancorandola all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della
madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile » - detta un criterio utile per il giudice che, nel procedere
all'interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la
massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se
intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla.
Un altro referente normativo
utile ai fini della individuazione della regola del caso concreto è desumibile
dal comma 6 del citato art. 28, il quale prevede che l'accesso per l'adottato
alle notizie sulla sua origine e l'identità dei genitori biologici avvenga con
modalità tali da evitare «turbamento all'equilibrio psico-fisico del
richiedente». Si tratta di un'indicazione normativa che necessariamente vale
per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, non solo per il figlio ma anche
per la madre: il che impone che la ricerca e il contatto ai fini
dell'interpello riservato siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo
rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della
donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua
condizione personale e familiare.
10. - Il reperimento, in via
giurisprudenziale, dal quadro normativo generale esistente e dal principio
somministrato dalla Corte costituzionale, della regola del caso suscettibile di
permettere un seguito integrativo dell'ordinamento lacunoso in attesa
dell'intervento legislativo, deriva anche dalla necessità di ricercare una
coerenza con la piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di
interpretare, in quest'ambito, il diritto interno in senso conforme alla CEDU e
alle pronunce della Corte europea.
Invero, il rispetto degli
obblighi internazionali è uno strumento efficace della tutela dei diritti
fondamentali nella singola fattispecie, e questa richiede una combinazione
virtuosa di esperienze e di attribuzioni, di cui è parte l'obbligo che incombe
sui giudici comuni di dare alle norme interne una lettura conforme ai precetti
convenzionali (Corte cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il
predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea (Corte
cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015).
Ora, come si è ricordato retro,
sub 7.2., proprio con riguardo alla disciplina della irreversibilità del segreto,
con la sentenza Godelli la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8
della Convenzione, evidenziando che la nostra legislazione non stabiliva un
bilanciamento fra il diritto della madre biologica all'anonimato e quello a
conoscere la propria identità da parte del figlio adottato, caratterizzandosi
per la mancanza assoluta di un equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal
modo eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto alla stregua del
parametro convenzionale.
In questa prospettiva, il mancato
sforzo ermeneutico diretto a cogliere nell'ordinamento, nell'attesa
dell'intervento del legislatore, le condizioni di effettività e di operatività
del principio formulato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale,
determinerebbe anche un deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale
riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, risolvendosi nel
mantenimento di una situazione di violazione analoga a quella constatata dalla
CEDU, situazione che invece il giudice nazionale deve prevenire.
D'altra parte, diversamente
opinando, e continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo procedimentale
stabilito per legge, la possibilità per il figlio di chiedere al giudice di
interpellare riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il non
valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta propulsiva che deriva dalla
convergenza di fondo, pur nel diverso percorso argomentativo, tra il precedente
della Corte di Strasburgo e l'esito dell'incidente di costituzionalità.
Infatti, quantunque la dichiarata
illegittimità costituzionale sia dipesa dall'accertato contrasto con gli artt.
2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di censura formulato in riferimento
all'art. 117, primo comma, Cost., dalla stessa motivazione della sentenza di
incostituzionalità si ricava l'espresso riconoscimento non solo che la sentenza
di Strasburgo "invita a riflettere" sul profilo "diacronico'
della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre", ma anche
che l'eccessiva rigidità" della disciplina nazionale è censurata
"sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte
EDU".
11. - I protocolli in concreto
seguìti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla
istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca
della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto, dimostrano come le
norme di riferimento, arricchite delle indicazioni contenute nell'addizione del
principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche
dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del
momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere
un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e
rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini
rigorosi il suo diritto alla riservatezza.
Così, un Tribunale per i
minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo
fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla
luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica
la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie
utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in
vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via
consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a
mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni
orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno
effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di
quest'ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove la
madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione,
l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a
conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il
servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico- fisiche della
persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il
colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra
quest'ultima - da sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice onorario
minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni
pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che
mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri
dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua
identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà
il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto
al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del
richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige
verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora
rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente.
Le linee guida di altri Tribunali
per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del
rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la
busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante
dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice
apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che
chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene
nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione
compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto
fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice
verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza.
Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile
per il ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a
estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta
nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le
caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto
telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile
del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza
comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità
di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia
concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene
delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si
rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della
pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il
giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero
di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per
l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28
della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al
nominativo materno.
12. - L'ammissibilità dello
sviluppo di un séguito giurisprudenziale conforme al principio formulato
nell'addizione e l'esclusione di qualsiasi carattere "infungibile"
dell'intervento del legislatore sono confermate - come correttamente rilevato
dal Procuratore generale nella memoria depositata in prossimità dell'udienza -
dall'orientamento nel frattempo formatasi nella I Sezione civile di questa
Corte.
Occupandosi del caso della morte
della genitrice biologica che aveva scelto il segreto al momento della nascita,
questa Corte ha in- fatti affermato, con la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024,
che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le
proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative
all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre
il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di
cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia
integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica,
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo
che ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua
morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente
contrasto con la necessaria reversibilità del segreto e l'affievolimento, se
non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto
meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in
ragione della revocabilità di tale scelta.
E, con la successiva sentenza 9
novembre 2016, n. 22838, ha ribadito che il diritto dell'adottato, nato da
donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ad
accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della
madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la
stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante
attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando in senso
ostativo il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del
certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, di cui all'art. 93
del codice in materia di protezione dei dati personali, salvo il trattamento
lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti.
Nel riconoscere il diritto
dell'adottato ad accedere a informazioni sulle proprie origini anche nel caso
in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale per
morte della stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere che già adesso il
figlio nato da parto anonimo possa chiedere l'interpello della madre sulla
reversibilità della scelta, e che la sentenza di costituzionalità abbia
prodotto l'ulteriore effetto di sistema di rendere flessibile il rigore dello
sbarramento temporale contenuto nel citato art. 93.
13. - In conclusione, sulla
richiesta del Procuratore generale ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod.
proc. civ., le Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di
diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il
legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa,
sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di
conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di
interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere
nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con
modalità procedinnentali, tratte dal quadro normativo e dal principio
somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima
riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando
che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la
dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito
all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria
identità».
P.Q.M.
La Corte enuncia, ai sensi
dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto
nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore
non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la
possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le
proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la
madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini
di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali,
tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte
costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo
rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio
trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato
non sia rimossa in séguito all'interpello e persista il diniego della madre di
svelare la propria identità».
Così deciso, in Roma, nella
camera di consiglio del 20 dicembre 2016.
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