Corte di Giustizia UE 21 dicembre 2016, (cause riunite n.
C-508/15 e n. C-509/15)
Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia –
Decisione n. 1/80 – Articolo 7, primo comma – Diritto di
soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato
del lavoro di uno Stato membro – Presupposti – Assenza di necessità
che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro per i
primi tre anni del soggiorno del familiare
L’articolo
7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di
Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione,
deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce un diritto
di soggiorno nello Stato membro ospitante al familiare di un lavoratore turco
che è stato autorizzato a fare ingresso in tale Stato membro, per
ricongiungimento familiare, e che, a decorrere dal suo ingresso nel territorio
del citato Stato membro, ha coabitato con tale lavoratore turco, anche qualora
il periodo di almeno tre anni nel corso del quale quest’ultimo è stato inserito
nel regolare mercato del lavoro non abbia seguito immediatamente l’arrivo del
familiare interessato nello Stato membro ospitante, bensì sia ad esso
posteriore.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 dicembre 2016
Nelle cause riunite C‑508/15 e C‑509/15,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale
proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con
decisioni del 9 luglio 2015, pervenute in cancelleria il 24 settembre 2015, nei
procedimenti
Sidika
Ucar (C‑508/15),
Recep
Kilic (C‑509/15)
contro
Land Berlin,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore),
presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev,
C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la
sig.ra Ucar, da P. Meyer, C. Rosenkranz e M. Wilken, Rechtsanwälte;
– per il
Land Berlin, da M. Wehner, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da D. Martin e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 15 settembre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo
7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del
19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione e allegata
all’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica
Europea e la Turchia,
firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato,
nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato
concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione
64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685;
in prosieguo: l’«accordo di associazione»).
2 Tali
domande sono state presentate nel contesto di due controversie che vedono
contrapposti la sig.ra Sidika Ucar (causa C‑508/15) e il sig. Recep
Kilic (causa C‑509/15) al Land Berlin (Land di Berlino, Germania), in merito al
respingimento da parte dell’Ausländerbehörde Berlin (Ufficio per gli stranieri
di Berlino; in prosieguo: l’«Ufficio stranieri») del Landesamt für Bürger- und
Ordnungsangelegenheiten (Ufficio del Land per le questioni relative ai
cittadini e all’ordine pubblico, Germania) delle loro rispettive domande di
proroga dei loro permessi di soggiorno in Germania e, per quanto concerne il
signor Kilic, in merito alla decisione dell’Ufficio stranieri che dispone anche
la sua espulsione dal territorio di tale Stato membro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Accordo di associazione
3 Ai
sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, l’accordo di associazione ha lo scopo di
promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali
ed economiche tra le parti contraenti, tenendo pienamente conto della necessità
di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento
del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco.
4 A
tal fine, l’accordo di associazione prevede una fase preparatoria, diretta a
consentire alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia con
l’aiuto della Comunità (articolo 3), una fase transitoria, nel corso della
quale sono assicurati la progressiva attuazione di un’unione doganale e il
ravvicinamento delle politiche economiche (articolo 4), e una fase definitiva,
basata sull’unione doganale, che implica il rafforzamento della coordinazione
delle politiche economiche delle parti contraenti (articolo 5).
5 L’articolo
12 dell’accordo di associazione, che figura nel titolo II di quest’ultimo,
rubricato «Attuazione della fase transitoria», così recita:
«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli
articoli [45, 46 e 47 TFUE] per realizzare gradualmente tra di loro la
libera circolazione dei lavoratori».
Protocollo addizionale
6 Il
protocollo addizionale, sottoscritto il 23 novembre 1970 a Bruxelles e
concluso, approvato e confermato a nome della Comunità per mezzo del
regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1972,
L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»),
stabilisce, a termini del suo articolo 1, le condizioni, le modalità ed i ritmi
di realizzazione della fase transitoria contemplata all’articolo 4 dell’accordo
di associazione.
7 Ai
sensi del suo articolo 62, il protocollo addizionale costituisce parte
integrante dell’accordo stesso.
8 Il
protocollo addizionale contiene un titolo II, rubricato «Circolazione delle
persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda i lavoratori.
9 L’articolo
36 del protocollo addizionale, compreso nel capitolo I, prevede che la libera
circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata
gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’articolo 12 dell’accordo
di associazione, tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno
dall’entrata in vigore di detto accordo e che il Consiglio di Associazione
stabilirà le modalità all’uopo necessarie.
Decisione n. 1/80
10 Il
19 settembre 1980 il Consiglio di Associazione ha emanato la decisione
n. 1/80. Gli articoli 6, 7 e 14 di tale decisione sono compresi nella
sezione 1, concernente i problemi relativi all’occupazione e alla libera
circolazione dei lavoratori, del capitolo II della stessa, intitolato «Disposizioni
sociali».
11 L’articolo
6, paragrafo 1, di detta decisione prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo
al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito
nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
- rinnovo, in
tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro
presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura,
in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia
registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa
professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di
regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli
Stati membri della Comunità;
- libero
accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo
gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
12 L’articolo
7, primo comma, della medesima decisione, dispone quanto segue:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un
lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
- hanno
il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati
membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono
regolarmente da almeno tre anni;
- beneficiano
del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi
risiedono regolarmente da almeno cinque anni».
13 L’articolo
14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 stabilisce quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione si applicano con
riserva delle limitazioni che sono giustificate da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica».
Diritto tedesco
14 Dalla
decisione di rinvio nella causa C‑509/15 si evince che, nel mese di maggio
1997, il rilascio di un permesso di soggiorno nel territorio tedesco e, nel
mese di aprile 1999, la sua proroga, erano disciplinati dal Gesetz über die
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet (legge sull’ingresso
e sul soggiorno degli stranieri nel territorio federale), del 9 luglio 1990
(BGBl. 1990 I, pag. 1354; in prosieguo: l’«AuslG»), nella versione del 29
ottobre 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 2584) e dalla Verordnung zur Durchführung
des Ausländergesetzes (regolamento di esecuzione dell’AuslG).
15 Ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’AuslG, nella versione del 29 ottobre
1997:
«L’autorizzazione è respinta, in linea di massima,
quando:
(…)
2. lo straniero
non possa sopperire ai propri bisogni essenziali (…) con la propria attività
lavorativa, il proprio patrimonio o altre risorse proprie (...)».
16 L’articolo
17 dell’AuslG, intitolato «Ricongiungimento famigliare degli stranieri», nella
versione del 29 ottobre 1997, così recitava:
«(1) Un permesso di
soggiorno per realizzare e salvaguardare la comunanza di vita familiare con lo
straniero nel territorio federale può essere rilasciato e prorogato ad un suo
familiare straniero ai fini della tutela del matrimonio e della famiglia ai
sensi dell’articolo 6 del Grundgesetz [Legge fondamentale].
(2) Il permesso di
soggiorno può essere rilasciato per i fini menzionati al paragrafo 1 solo nel
caso in cui
1. lo
straniero sia in possesso di un permesso oppure di un diritto di soggiorno,
2. sia
disponibile uno spazio abitativo adeguato e
3. i mezzi di
sostentamento del familiare siano garantiti dall’attività lavorativa dello
straniero, dal proprio patrimonio o da altre risorse proprie; al fine di
evitare una situazione di eccessiva rigidità, può essere rilasciata
l’autorizzazione di soggiorno nel caso in cui i mezzi di sostentamento della
famiglia siano garantiti anche dall’attività lavorativa del familiare che
soggiorna legalmente oppure in regime di tolleranza nel territorio federale
oppure da un familiare tenuto al mantenimento».
17 A
norma dell’articolo 96, paragrafo 4, dell’AuslG, nella versione del 29 ottobre
1997, ai cittadini della Turchia di età inferiore ai 16 anni, già esenti
dall’obbligo dell’autorizzazione al soggiorno prima del 15 gennaio 1997 e che
soggiornino legittimamente nel territorio federale, è rilasciata
un’autorizzazione al soggiorno, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, in
deroga all’articolo 17, paragrafo 2, nn. 2 e 3, e all’articolo 8,
paragrafo 1, nn. 1 e 2.
18 Secondo
l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di applicazione dell’AuslG, ai
cittadini della Turchia di età inferiore ai 16 anni, in possesso di un
passaporto nazionale o di un documento sostitutivo del passaporto per
minorenni, è rilasciata d’ufficio un’autorizzazione al soggiorno fino al 30
giugno 1998 in base alle norme di legge, qualora siano stati autorizzati a fare
ingresso nel territorio, abbiano soggiornato da quel momento legittimamente nel
territorio federale, almeno uno dei genitori sia in possesso di un permesso di
soggiorno e siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione.
19 Dalla
decisione di rinvio nella causa C‑508/15 emerge che il rilascio di un permesso
di soggiorno nel corso del mese di novembre 2001 e le richieste di proroga di
tale permesso presentate negli anni 2002 e 2004 erano disciplinati dalle
disposizioni dell’AuslG, come modificato dalle leggi del 16 febbraio 2001
(BGBl. 2001 I, pag. 266) e del 9 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I,
pag. 361). L’articolo 18 dell’AuslG, intitolato «Ricongiungimento del
coniuge», così modificato, disponeva:
«(1) Al coniuge di
uno straniero dev’essere rilasciato, nei limiti di quanto stabilito
dall’articolo 17, un permesso di soggiorno, nel caso in cui lo straniero
(…)
3. sia in
possesso di un permesso di soggiorno, il matrimonio sia già stato celebrato al
momento dell’ingresso dello straniero e dallo stesso dichiarato all’atto della
prima richiesta del permesso di soggiorno (…)
(…)
(2) Il permesso di
soggiorno può essere rilasciato in deroga al paragrafo 1, n. 3».
20 Infine,
dalla decisione di rinvio risulta che, per quanto riguarda le controversie
principali, le disposizioni nazionali che regolavano la proroga di un permesso
di soggiorno nel corso del 2006, il rilascio di un permesso di soggiorno in
forza dell’accordo di associazione nonché l’espulsione erano il Gesetz über den
Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
(legge sul soggiorno, l’occupazione e l’integrazione degli stranieri nel
territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nonché
la versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162) della
medesima legge (in prosieguo: l’«AufenthG»).
21 L’articolo
4, paragrafo 5, dell’AufenthG disponeva quanto segue:
«Uno straniero, cui spetti un diritto di soggiorno in
base all’[accordo di associazione], è tenuto a dimostrare la sussistenza di
tale diritto producendo la prova del possesso di un permesso di soggiorno,
laddove egli non disponga né di un permesso di stabilimento né di un titolo di
soggiorno permanente nell’ambito dell’Unione europea. Il permesso di soggiorno
viene rilasciato su richiesta».
22 L’articolo
5 dell’AufenthG, recante il titolo «Condizioni generali di rilascio», era
formulato nei seguenti termini:
«(1) Il rilascio di
un titolo di soggiorno presuppone, di norma, che
1. i mezzi di
sostentamento siano garantiti
(...)».
23 L’articolo
8 dell’AufenthG, intitolato «Proroga del permesso di soggiorno», disponeva
quanto segue:
«(1) Alla proroga del
permesso di soggiorno si applicano le medesime disposizioni vigenti per il suo
rilascio.
(...)».
24 Ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’AufenthG:
«Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione, di respingimento o di accompagnamento alla frontiera non ha più il
diritto di fare ingresso nel territorio federale e di soggiornarvi. Non è
consentito il rilascio al medesimo di un titolo di soggiorno, neanche in
presenza dei presupposti previsti a tal fine dalla presente legge (...)».
25 L’articolo
27 dell’AufenthG, che riguarda il principio del ricongiungimento familiare,
recitava quanto segue:
«(1) Il permesso di
soggiorno per realizzare e salvaguardare la comunanza di vita familiare nel
territorio federale viene rilasciato e prorogato ai familiari di uno straniero
(ricongiungimento familiare) per la tutela del matrimonio e della famiglia ai
sensi dell’articolo 6 del [Grundgesetz (Legge fondamentale)].
(...)».
26 L’articolo
30 dell’AufenthG, rubricato «Ricongiungimento dei coniugi», stabiliva quanto
segue:
«(1) Il coniuge di
uno straniero ha diritto a un permesso di soggiorno se lo straniero
1 è in
possesso di un’autorizzazione di stabilimento
(...)».
27 Ai
sensi dell’articolo 53 dell’AufenthG:
«Uno straniero è destinatario di un provvedimento di
espulsione quando:
1. è stato
condannato per uno o più reati dolosi ad una pena restrittiva della libertà
personale o a una pena per reati commessi da minorenni della durata di almeno
tre anni con decisione passata in giudicato, o, nell’arco di cinque anni, è
stato condannato per reati dolosi a pene privative della libertà personale o
per reati commessi da minorenni con decisione passata in giudicato e per
complessivi tre anni almeno, oppure è stata disposta una misura di custodia
cautelare in occasione dell’ultima condanna definitiva.
2. è stato
condannato per un reato doloso previsto dalla legge sulle sostanze stupefacenti
(…) ad una pena per reati commessi da minorenni di almeno due anni o ad una
pena privativa della libertà con decisione passata in giudicato e senza il
beneficio della sospensione condizionale della pena (…)».
28 A
norma dell’articolo 55 dell’AufenthG:
«(1) Uno straniero
può essere espulso se il suo soggiorno arreca pregiudizio all’ordine e alla
sicurezza pubblici o ad altri interessi rilevanti della Repubblica federale di
Germania.
(2) Uno straniero può
essere espulso, ai sensi del paragrafo 1, in particolare, qualora
(...)
2. abbia
commesso una violazione, non episodica o non di lieve entità, di disposizioni
di legge, di decisioni o provvedimenti giurisdizionali o amministrativi (…)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑508/15
29 La
sig.ra Ucar, cittadina turca, nel 1977 sposava il sig. Ucar,
anch’egli cittadino turco. I coniugi vivevano in Turchia. Tra il 1978 e il 1986
dal matrimonio nascevano quattro figli. Il matrimonio veniva sciolto nel 1991.
30 Nello
stesso anno, il sig. Ucar sposava una cittadina tedesca, con la quale
conviveva in Germania. Nel 1996 le autorità di tale Stato membro gli
rilasciavano un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Il matrimonio
veniva sciolto nel 1999.
31 Nel
settembre del 2000, la sig.ra Ucar risposava il suo ex marito, il
sig. Ucar. Nel novembre del 2001 la sig.ra Ucar, recando con sé il
figlio più giovane nato dalla loro unione, faceva ingresso nel territorio
tedesco con un visto d’ingresso per ricongiungimento familiare con il coniuge.
Il 27 novembre 2001 l’Ufficio stranieri le rilasciava un permesso di soggiorno
per coniuge valido fino al 26 novembre 2002. All’epoca, il sig. Ucar stava
svolgendo un’attività lavorativa subordinata di panettiere dal maggio 2000. Il
sig. Ucar poneva fine a tale rapporto di lavoro al termine del 2001 e
intraprendeva un’attività lavorativa non subordinata all’inizio del 2002.
32 Nell’ambito
della procedura di proroga del proprio permesso di soggiorno, la
sig.ra Ucar si è riferita ai redditi del marito ricavati dalla sua
attività professionale per dimostrare che i suoi mezzi di sostentamento erano
garantiti. Il suo permesso di soggiorno veniva quindi prorogato, in un primo
tempo il 28 novembre 2002, per due anni, poi, nuovamente, il 29 novembre 2004,
fino al 28 novembre 2006, sempre alla luce della prova dei redditi derivanti
dall’attività professionale del suo coniuge. Nell’ottobre 2005 il
sig. Ucar cessava la sua attività lavorativa non subordinata e successivamente
tornava a svolgere attività lavorativa subordinata di panettiere, esercitandola
ininterrottamente per il periodo dal 1° novembre 2005 al mese di dicembre
2011.
33 Il
21 novembre 2006 l’Ufficio stranieri rilasciava alla sig.ra Ucar un permesso
di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare, indicando la circostanza che
il suo coniuge svolgeva nuovamente un’attività lavorativa subordinata dal mese
di novembre 2005. Tale permesso di soggiorno veniva poi prorogato a più
riprese, l’ultima delle quali fino al 12 dicembre 2013.
34 Il
16 agosto 2013 la sig.ra Ucar richiedeva il rilascio di un permesso di
soggiorno sulla base di un diritto di soggiorno in forza dell’accordo di
associazione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’AufenthG. A sostegno
della sua domanda, essa adduceva di soddisfare i requisiti di cui all’articolo
7, primo comma, della decisione n. 1/80, tenuto conto dello svolgimento da
parte del coniuge di un’attività lavorativa subordinata ininterrotta dal
novembre del 2005.
35 Con
decisione del 6 maggio 2014, l’Ufficio stranieri si rifiutava di prorogare
nuovamente il permesso di soggiorno di coniuge di cui usufruiva la
sig.ra Ucar, sulla base del rilievo che il sostentamento della stessa non
fosse garantito. L’Ufficio stranieri, inoltre, non concedeva il permesso di
soggiorno alla sig.ra Ucar neppure ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’AufenthG e dell’articolo 7, primo comma,
della decisione n. 1/80, ritenendo che ella non avesse acquisito un
diritto di soggiorno in forza dell’accordo di associazione.
36 Secondo
l’Ufficio stranieri, infatti, per ottenere un diritto di soggiorno in forza
delle suddette disposizioni, il familiare che costituisce la fonte del diritto
al ricongiungimento familiare deve essere già inserito nel regolare mercato del
lavoro sin dal momento in cui è stato concesso il primo permesso di soggiorno
ai fini del ricongiungimento familiare, e lo status di lavoratore dipendente
del familiare rispetto al quale si richiede il ricongiungimento deve permanere
nel corso dei tre anni posteriori al rilascio di detto permesso. Quindi, a tal
fine, non sarebbe sufficiente che il suddetto familiare acquisisca
successivamente lo status di lavoratore dipendente e lo conservi per tre anni.
Infine, l’Ufficio stranieri ha ritenuto che una proroga del permesso di
soggiorno non potesse essere assimilata all’autorizzazione al ricongiungimento
con il lavoratore, contemplata all’articolo 7, primo comma, della decisione
n. 1/80, poiché, al momento dell’ingresso nel territorio tedesco, nel
2001, la sig.ra Ucar era già stata autorizzata a raggiungere il coniuge
nella sua veste di lavoratore turco.
37 La
sig.ra Ucar ha impugnato la decisione del 6 maggio 2014 dell’Ufficio
stranieri dinanzi al giudice del rinvio, il Verwaltungsgericht Berlin
(tribunale amministrativo di Berlino, Germania).
38 Nell’ambito
di tale ricorso, il giudice del rinvio si pone interrogativi in merito alla
portata dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
39 In
tali circostanze, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di
Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba
essere interpretato nel senso che i requisiti della fattispecie siano
soddisfatti anche nel caso in cui la residenza regolare di tre anni del
familiare presso un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro
sia stata preceduta da un periodo in cui il titolare del diritto originario
abbia lasciato il regolare mercato del lavoro dello Stato membro
successivamente al ricongiungimento del familiare autorizzato a termini di
detta disposizione.
2) Se
l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere
interpretato nel senso che la proroga di un titolo di soggiorno debba essere
considerata quale l’autorizzazione ivi prevista al ricongiungimento ad un
lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, nel caso in cui il
familiare interessato, fin dal suo ricongiungimento autorizzato a termini di
tale disposizione, abbia convissuto ininterrottamente con il lavoratore turco,
ma quest’ultimo sia nuovamente inserito nel regolare mercato del lavoro dello
Stato membro, dopo esserne nel frattempo uscito, solo al momento della proroga
del titolo».
Causa C‑509/15.
40 Il
sig. Kilic è un cittadino turco nato l’11 novembre 1993 in Turchia,
durante un periodo di ferie dei suoi genitori che, all’epoca, vivevano già in
Germania. Egli faceva ingresso nel territorio tedesco il 16 aprile 1994. A quel
tempo, suo padre era in stato di disoccupazione da più di un anno. Neppure la
madre, che lo ha cresciuto da sola dopo la separazione coniugale, ossia dal
maggio del 1996 fino al suo quattordicesimo anno di età, era inserita nel
mercato del lavoro. In attuazione dell’obbligo del permesso di soggiorno
introdotto nel gennaio del 1997 per tutti i cittadini turchi al di sotto dei 16
anni di età, in data 5 maggio 1997 veniva rilasciato al sig. Kilic un
permesso di soggiorno valido fino al 5 maggio 1999. Il 30 giugno 1998 sua madre
iniziava un’attività lavorativa subordinata, svolta in maniera pressoché
ininterrotta fino all’aprile del 2003, quando cominciava una pausa pluriennale
per congedo di maternità e congedo parentale.
41 Il
23 aprile 1999 l’Ufficio stranieri prorogava il permesso di soggiorno del
sig. Kilic di un anno. Occorre rilevare che in tale occasione veniva
esibito un attestato del datore di lavoro della madre. Le autorità tedesche
specificavano comunque che quest’ultima fruiva di assistenza sociale, il che,
all’epoca, non ostava giuridicamente alla proroga del permesso di soggiorno del
sig. Kilic. Tale permesso di soggiorno veniva in seguito prorogato più
volte a tempo determinato, fino al 10 novembre 2011. Da quel momento il
sig. Kilic è stato in possesso di attestati provvisori.
42 Il
sig. Kilic è stato ripetutamente oggetto di procedimenti penali. L’ultima
volta è stato condannato con sentenza dell’11 giugno 2013 dell’Amtsgericht
Tiergarten (tribunale distrettuale di Tiergarten, Germania) ad una pena per
minorenni privativa della libertà di tre anni e tre mesi, per concorso in
traffico illecito di stupefacenti. Detta sentenza menziona inoltre svariate
condanne precedenti, in particolare per lesioni personali, minacce, concorso in
estorsione, molestie e danneggiamento.
43 Prima
dei periodi di detenzione, il sig. Kilic ha seguito un percorso scolastico
in maniera discontinua, tuttavia, il 17 giugno 2011, durante la detenzione, ha
conseguito un diploma aggiuntivo di scuola secondaria.
44 Con
decisione del 24 luglio 2014 l’Ufficio stranieri respingeva la domanda di
proroga del permesso di soggiorno del sig. Kilic e, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 53, punti 1 e 2, e dell’articolo 55 dell’AufenthG,
disponeva la sua espulsione dal territorio tedesco.
45 Secondo
l’Ufficio stranieri, il sig. Kilic non aveva diritto ad una protezione del
proprio soggiorno in forza dell’accordo di associazione. Infatti, secondo tale
Ufficio, egli non aveva acquisito alcun diritto in forza dell’articolo 7 della
decisione n. 1/80, poiché i suoi genitori non erano stati inseriti nel
regolare mercato del lavoro per tre anni a decorrere dall’ingresso del
sig. Kilic nel territorio tedesco.
46 L’Ufficio
stranieri ha inoltre considerato, alla luce dei gravi e numerosi reati commessi
dall’interessato, che ci si poteva aspettare che in futuro egli avrebbe
commesso ulteriori infrazioni, e che egli rappresentava una minaccia rilevante
per gli interessi fondamentali della società. Tale Ufficio ha pertanto reputato
che gravi motivi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico inducessero a
disporre l’espulsione del sig. Kilic. Secondo tale Ufficio, infatti, la ponderazione
degli interessi in gioco, sia sotto il profilo fattuale che giuridico,
giustificava una misura di questo genere, dal momento che l’interesse pubblico
che sottende tale misura era ampiamente superiore all’interesse personale del
sig. Kilic a preservare i suoi legami personali con la Repubblica federale di
Germania e a proseguire il suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro.
47 Il
1° settembre 2014 il sig. Kilic, che è stato scarcerato il 27 maggio
2015, impugnava la decisione dell’Ufficio stranieri del 24 luglio 2014 dinanzi
al giudice del rinvio, adducendo di aver acquisito un diritto di soggiorno ai
sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1/80, in quanto la madre era
stata inserita nel regolare mercato del lavoro per più di tre anni a decorrere
dal 30 giugno 1998. Pertanto, secondo il sig. Kilic, la protezione contro
l’espulsione di cui fruirebbe ai sensi dell’articolo 14 di detta decisione non
sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione nella ponderazione degli
interessi in gioco.
48 In
siffatte circostanze, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di
Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se possa configurarsi un’autorizzazione al
ricongiungimento ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 nella
circostanza che al familiare, successivamente alla concessione del
ricongiungimento familiare con titolari originari non inseriti nel mercato del
lavoro, venga prorogato il permesso di soggiorno nel momento in cui il titolare
originario, presso il quale il familiare medesimo risiede regolarmente, ha
acquisito la qualità di lavoratore».
49 Con
ordinanza del presidente della Corte del 27 ottobre 2015 le cause C‑508/15 e C‑509/15
sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché
della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
50 Le
cause riunite qui in esame riguardano due cittadini turchi, la sig.ra Ucar
e il sig. Kilic, i quali, in qualità di familiari, rispettivamente coniuge
e figlio, di un cittadino, anch’egli turco, legalmente soggiornante in
Germania, si sono stabiliti in tale Stato membro e hanno ivi regolarmente
risieduto per un periodo superiore a dieci anni, e ai quali le autorità
tedesche hanno rifiutato la proroga del permesso di soggiorno.
51 In
via preliminare, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza della
Corte, spetta a quest’ultima, nell’ambito della procedura di cooperazione con i
giudici nazionali creata dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice
nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia
sottopostagli, e che, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario,
riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 dicembre 2011,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑157/10, EU:C:2011:813, punto 18).
52 Nel
caso di specie, alla luce delle circostanze di fatto verificatesi in entrambe
le controversie principali, risulta che la prima questione pregiudiziale
sottoposta nel contesto della causa C‑508/15 è pertinente anche nella causa C‑509/15,
sicché, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta
di dirimere quest’ultima controversia, di cui è adito, occorre esaminare la
prima questione pregiudiziale sollevata nel contesto della causa C‑508/15 alla
luce delle circostanze di fatto esistenti in entrambe le controversie
principali.
Sulla prima questione nella causa C‑508/15
53 Con
la prima questione nella causa C‑508/15, il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente se l’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione
n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione
conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al familiare di
un lavoratore turco che è stato autorizzato a fare ingresso in tale Stato
membro, per ricongiungimento familiare, e che, a decorrere dal suo ingresso nel
territorio del citato Stato membro, ha coabitato con tale lavoratore turco,
qualora il periodo di tre anni nel corso del quale quest’ultimo è stato
inserito nel regolare mercato del lavoro non ha seguito immediatamente l’arrivo
del familiare interessato nello Stato membro ospitante, bensì è ad esso
posteriore.
54 In
via preliminare, occorre ricordare che le disposizioni dell’articolo 7, primo
comma, della decisione n. 1/80 sanciscono, in termini chiari, precisi e
incondizionati, il diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel
regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di rispondere, dopo avervi
risieduto regolarmente da almeno tre anni, fatta salva la precedenza da
accordare ai lavoratori degli Stati membri (primo trattino), a qualsiasi
offerta di impiego, nonché il diritto di accedere liberamente a qualsiasi
attività dipendente di loro scelta nello Stato membro sul territorio del quale
hanno risieduto regolarmente da almeno cinque anni (secondo trattino) (sentenza
del 17 aprile 1997, Kadiman, C‑351/95, EU:C:1997:205, punto 27).
55 Così,
ai sensi di tale disposizione, i familiari di un lavoratore turco godono, fatto
salvo il rispetto delle condizioni ivi elencate, di un diritto proprio di
accesso al mercato del lavoro nello Stato membro ospitante. A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente
statuito che i diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, ai familiari di
un lavoratore turco per quanto riguarda la sua situazione lavorativa nello
Stato membro interessato implicano necessariamente, per evitare di privare di
qualsiasi efficacia i diritti di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento
effettivo di un’attività lavorativa subordinata, l’esistenza di un correlato
diritto di soggiorno in capo all’interessato (sentenza del 19 luglio 2012,
Dülger, C‑451/11, EU:C:2012:504, punto 28 e giurisprudenza citata).
56 Dalla
formulazione di tale disposizione emerge che affinché si acquisiscano i diritti
da essa previsti devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative, ossia che
la persona interessata sia un familiare di un lavoratore turco già inserito nel
regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante; che tale persona sia
stata autorizzata dalle competenti autorità di tale Stato a ivi raggiungere il
suddetto lavoratore, e che essa abbia regolarmente risieduto in tale Stato
membro da almeno tre o cinque anni (v., in questo senso, sentenza del 19 luglio
2012, Dülger, C 451/11, EU:C:2012:504, punto 29).
57 Per
quanto attiene, innanzi tutto, alla condizione relativa all’inserimento del
lavoratore turco nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, la Corte ha statuito che questa
condizione si riferisce alla nozione di «inseri[mento] nel regolare mercato del
lavoro», la cui portata è identica a quella che tale nozione riveste nel
contesto dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, ossia riferita
a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e
regolamentari dello Stato membro ospitante e che hanno quindi il diritto di
esercitare un’attività lavorativa nel suo territorio (v., in questo senso,
sentenza del 18 dicembre 2008, Altun, C‑337/07, EU:C:2008:744, punti 22, 23 e
28).
58 Per
quanto riguarda poi il presupposto in base al quale il familiare interessato
deve essere autorizzato a raggiungere il lavoratore turco, la Corte ha precisato che tale
presupposto mira ad escludere dal campo di applicazione dell’articolo 7, primo
comma, della decisione n. 1/80 i familiari del lavoratore turco che hanno
fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi risiedono
senza osservarne la normativa (v., in questo senso, sentenza dll’11 novembre
2004, Cetinkaya, C‑467/02, EU:C:2004:708, punto 23).
59 In
questo contesto, la Corte
ha statuito che tale disposizione contempla la situazione di un cittadino turco
che, in qualità di familiare di un lavoratore turco che è inserito o è stato
inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, sia
stato autorizzato a raggiungere ivi il detto lavoratore ai fini del
ricongiungimento familiare, oppure sia nato e abbia sempre risieduto in tale
Stato (sentenza del 18 luglio 2007, Derin, C‑325/05, EU:C:2007:442, punto 48 e
giurisprudenza citata).
60 Infine,
per quanto attiene al requisito della residenza, la Corte ha dichiarato che
l’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 impone
ai familiari di un lavoratore turco l’obbligo di risiedere ininterrottamente
presso il medesimo per un periodo di almeno tre anni (sentenza del 18 dicembre
2008, Altun, C‑337/07, EU:C:2008:744, punto 30).
61 Infatti,
una giurisprudenza della Corte ben consolidata richiede che il ricongiungimento
familiare, che ha giustificato l’ingresso del familiare di un lavoratore turco
nel territorio dello Stato membro ospitante, si manifesti per un certo tempo
attraverso una coabitazione effettiva in comunione domestica con il lavoratore
e che tale coabitazione si protragga finché l’interessato non soddisfi egli
stesso le condizioni per accedere al mercato del lavoro in detto Stato (v., in
particolare, sentenza del 16 marzo 2000, Ergat, C‑329/97, EU:C:2000:133, punto
36).
62 A
questo proposito, la Corte
ha sottolineato che, ai fini dell’acquisizione, conformemente all’articolo 7,
primo comma, della decisione n. 1/80, del diritto di accesso al mercato
del lavoro nello Stato membro ospitante da parte del familiare di un lavoratore
turco, la condizione dell’inserimento di quest’ultimo nel regolare mercato del
lavoro deve essere stata soddisfatta perlomeno per il periodo dei tre anni di
residenza comune (sentenza del 18 dicembre 2008, Altun, C‑337/07,
EU:C:2008:744, punto 37).
63 Nel
caso di specie, è pacifico che sia la sig.ra Ucar, sia il sig. Kilic
sono stati autorizzati a raggiungere i loro corrispondenti familiari, tutti
cittadini turchi, nello Stato membro ospitante e che essi hanno sempre
coabitato con, rispettivamente, il coniuge e la madre.
64 È
altrettanto pacifico che il coniuge della sig.ra Ucar e la madre del
sig. Kilic, hanno esercitato l’attività lavorativa subordinata
ininterrotta di tre anni, che conferisce ai loro familiari i diritti sanciti
dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, non già
immediatamente dopo l’arrivo nel territorio dello Stato membro ospitante dei
ricorrenti nei procedimenti principali, bensì successivamente.
65 Occorre
quindi chiarire se, per acquisire un diritto di soggiorno in forza
dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, la condizione
dell’inserimento del lavoratore turco di riferimento nel regolare mercato del
lavoro debba obbligatoriamente essere soddisfatta sia alla data stessa
dell’arrivo del familiare interessato nello Stato membro ospitante, sia nel
corso dei tre anni o dei cinque anni immediatamente successivi a tale data,
come ha ritenuto l’Ufficio stranieri e come sostiene il governo tedesco.
66 Occorre
in primo luogo sottolineare che una condizione del genere non è espressamente
prevista all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
67 In
secondo luogo, è necessario interpretare l’articolo 7, primo comma, della
decisione n. 1/80 alla luce dell’obiettivo perseguito da tale disposizione
e del sistema che essa istituisce.
68 A
tal proposito, occorre rammentare che il sistema di acquisizione progressiva
dei diritti previsto all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80
persegue un duplice scopo. In un primo momento, anteriormente alla scadenza del
periodo iniziale di tre anni, tale disposizione mira a consentire la presenza
dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, per favorire in tal
modo, attraverso il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno
del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante. In
un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento
duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro
ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare
residenza, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo
scopo essenziale in tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione
di tale familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito
nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da vivere
nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest’ultimo una situazione
autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante (sentenza del 19 luglio
2012, Dülger, C‑451/11, EU:C:2012:504, punti da 38 a 40 e giurisprudenza
citata).
69 Inoltre,
con riferimento all’obiettivo generale perseguito dalla decisione n. 1/80,
che consiste nel migliorare nel settore sociale il regime di cui beneficiano i
lavoratori turchi e i loro familiari per realizzare gradualmente la libera
circolazione, il sistema predisposto in particolare dall’articolo 7, primo
comma, della medesima decisione è volto a creare condizioni favorevoli al
ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante (sentenza del 29 marzo
2012, Kahveci, C‑7/10 e C‑9/10, EU:C:2012:180, punto 34).
70 Orbene,
un’interpretazione dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della
decisione n. 1/80 come quella caldeggiata dal governo tedesco –
secondo cui, in circostanze come quelle dei procedimenti principali, il mero
fatto che il periodo di tre anni in cui il lavoratore turco di riferimento ha
esercitato un’attività lavorativa subordinata ininterrotta non è occorso
immediatamente a decorrere dalla data del ricongiungimento familiare osta a che
un cittadino turco come la sig.ra Ucar o il sig. Kilic possa
avvalersi dei diritti che tale disposizione conferisce – è eccessivamente
restrittiva nei confronti dell’obiettivo perseguito da tale disposizione.
71 Occorre
inoltre rilevare che, dal momento che i familiari interessati non presentano i
requisiti stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80,
essi non avrebbero in alcun caso il diritto di accedere al mercato del lavoro
nello Stato membro ospitante, cosicché non potrebbero consolidare la loro
posizione in tale Stato membro, e ciò anche qualora vi abbiano risieduto
regolarmente per svariati anni, vi si siano, in linea di principio, ben
integrati, e abbiano coabitato con il cittadino turco dalla data del loro
arrivo nello Stato membro ospitante per un periodo nel quale tale cittadino ha
esercitato attività lavorativa subordinata in modo ininterrotto per tre o
cinque anni almeno, il che non è conforme all’obiettivo dell’articolo 7, primo
comma, della decisione n. 1/80.
72 Peraltro,
né dalla formulazione di questa disposizione, né, in generale, dalla decisione
n. 1/80 si evince alcun elemento che consenta di considerare che
l’intenzione degli autori di quest’ultima fosse quella di escludere i familiari
di una categoria così significativa di lavoratori turchi dai diritti stabiliti
all’articolo 7, primo comma, di tale decisione.
73 Giova
inoltre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte,
l’esercizio dei diritti che ai cittadini turchi derivano dalla decisione
n. 1/80 non è subordinato ad alcuna condizione relativa al motivo per il
quale un diritto di ingresso e di soggiorno è stato loro inizialmente accordato
nello Stato membro ospitante (sentenza del 18 dicembre 2008, Altun, C‑337/07,
EU:C:2008:744, punto 42 e giurisprudenza citata).
74 In
tale contesto, la Corte
ha già statuito che l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 si
riferisce ai cittadini turchi che rivestono la qualità di lavoratori nello
Stato membro ospitante, senza tuttavia esigere che essi siano entrati
nell’Unione in quanto lavoratori, sicché essi possono aver acquisito tale
qualifica successivamente al loro ingresso nella stessa (v., in questo senso,
sentenza del 24 gennaio 2008, Payir e a., C‑294/06, EU:C:2008:36, punto
38).
75 In
tali circostanze, occorre considerare che, affinché un familiare del lavoratore
turco di riferimento acquisisca un diritto di soggiorno in forza dell’articolo
7, primo comma, della decisione n. 1/80, la condizione che quest’ultimo
lavoratore sia inserito nel regolare mercato del lavoro non deve essere
adempiuta obbligatoriamente alla data stessa dell’arrivo del familiare
interessato nello Stato membro ospitante e durante i tre anni o i cinque anni
immediatamente successivi a tale data.
76 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima
questione nella causa C‑508/15 che l’articolo 7, primo comma, primo trattino,
della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che tale
disposizione conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al
familiare di un lavoratore turco che è stato autorizzato a fare ingresso in
tale Stato membro, per ricongiungimento familiare, e che, a decorrere dal suo
ingresso nel territorio del citato Stato membro, ha coabitato con tale
lavoratore turco, anche qualora il periodo di almeno tre anni nel corso del
quale quest’ultimo è stato inserito nel regolare mercato del lavoro non abbia
seguito immediatamente l’arrivo del familiare interessato nello Stato membro
ospitante, bensì sia ad esso posteriore.
Sulla seconda questione nella causa C‑508/15
e sulla questione nella causa C‑509/15
77 In
considerazione della risposta fornita alla prima questione nella causa C‑508/15
non occorre rispondere né alla seconda questione nella stessa causa né alla
questione nella causa C‑509/15.
Sulle spese
78 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 7, primo comma, primo trattino,
della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre
1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, deve essere interpretato nel
senso che tale disposizione conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro
ospitante al familiare di un lavoratore turco che è stato autorizzato a fare
ingresso in tale Stato membro, per ricongiungimento familiare, e che, a
decorrere dal suo ingresso nel territorio del citato Stato membro, ha coabitato
con tale lavoratore turco, anche qualora il periodo di almeno tre anni nel
corso del quale quest’ultimo è stato inserito nel regolare mercato del lavoro
non abbia seguito immediatamente l’arrivo del familiare interessato nello Stato
membro ospitante, bensì sia ad esso posteriore.
Dal sito http://curia.europa.eu
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