Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 11 novembre 2016, Mancata
attuazione normativa in tema di parità di genere nelle giunte comunali.
Si fa riferimento alla nota
sopradistinta, con la quale è stato chiesto l’avviso della scrivente in ordine
alla situazione creatasi nel comune di cui in oggetto nel quale non risulta
essere stata rispettata la normativa in tema di parità di genere nella
composizione della giunta. Come noto, il comma 137, della legge n. 56/14
dispone che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al
40%, con arrotondamento aritmetico”. Al riguardo, si fa osserva che il Consiglio
di Stato, sez. V, n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti
adottati nella vigenza dell’art. 1, comma 137, citato trovano in esso “un
ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che
riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate
all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di
consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Con
riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria effettuata dal sindaco e del
corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della
normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con
la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto
di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di
adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di
sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di
riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due
consigliere.”. (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Da ultimo, il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva
impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la
presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere
“adeguatamente provata”. Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso
Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni
fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014
laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e
necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello
svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi
e di fornire un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità
del principio di pari opportunità. Per quanto concerne la possibilità di
pervenire alla nomina di assessori esterni, si richiama quanto osservato dalla
scrivente amministrazione con circolare n. 6508 del 24.4.2014, nella quale gli
enti locali sono stati invitati a valutare l’opportunità di procedere alle
modifiche statutarie funzionali alla piena attuazione del principio di parità
di genere introducendo la possibilità di ricorrere alla nomina di assessori
privi dello status di consigliere comunale. Si concorda, altresì, che
l’intervento prefettizio potrà esercitarsi esclusivamente nelle forme, già
percorse, della moral suasion,
poiché, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di
legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere
fatti valere nelle competenti sedi.
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