Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 19 gennaio 2017,
n. 1, Sentenza Corte costituzionale 286/2016 – Attribuzione cognome materno
La Corte
Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre - 21
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale-Corte
Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione sistematica delle
disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di
natura regolamentare, relative all'Ordinamento dello Stato civile, nella parte
in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al
momento della nascita, anche il cognome materno.
In via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod.
civ., (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento
della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma, (cognome
dell'adottato) cod. civ. nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di
adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il
cognome materno al momento dell'adozione.
Con la richiamata pronuncia e dal
giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa
dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme delibate dalla
Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della
nascita, di comune accordo, anche il cognome materno.
L'applicazione della sentenza
della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia,
sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi,
l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che,
di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno,
al momento della nascita o al momento dell'adozione.
Si pregano le SS.LL. di portare a
conoscenza dei Sigg. Sindaci quanto sopra rappresentato, sollecitando le
opportune direttive agli uffici di stato civile per la puntuale applicazione
dei principi di diritto affermati nella richiamata sentenza della Corte
Costituzionale.
Si ringrazia per la consueta,
fattiva collaborazione
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