giovedì 8 settembre 2016



Sul giudice competente in materia di subentro nella concessione cimiteriale

Cons. di Stato, V, 2 settembre 2016, n. 3796

E’  inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A., il ricorso con cui si contesta (non la legittimità di atti comunali relativi alla concessione cimiteriale, bensì) l’accertamento del diritto a subentrare nella concessione cimiteriale [osserva il Collegio che, nel caso deciso. è “l’aspetto concessorio della vicenda a presentare un carattere soltanto incidentale e riflesso nell’ambito di un’iniziativa giurisdizionale finalizzata essenzialmente all’accertamento di un diritto di pura matrice civilistica (i.e.: il diritto soggettivo dell’erede a subentrare nella titolarità di una concessione cimiteriale)”]


FATTO
1.I termini fattuali della vicenda all’origine del presente contenzioso sono descritti nei termini che seguono nell’ambito dell’impugnata sentenza del T.A.R. della Liguria, sez. II, n. 437/2015.
OMISSIS
DIRITTO
10. Giunge alla decisione della Sezione il ricorso in appello n. 10268/2015 proposto dai discendenti del signor G.A.B. (il quale aveva occupato una sepoltura privata nel Comune di L.) avverso la sentenza del T.A.R. della Liguria, segnata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso proposto da alcuni suoi parenti in via collaterale e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui il Comune aveva riconosciuto agli odierni appellati il diritto d’uso del sepolcro (in base all’istituto dell’‘immemoriale’) e aveva escluso dal relativo utilizzo i cugini (ricorrenti vittoriosi in primo grado)
Giunge altresì alla decisione anche il ricorso in appello n. 10342/2015 proposto avverso la medesima sentenza dal Comune di L..
11. I due ricorsi in epigrafe devono essere riuniti e definiti congiuntamente avendo ad oggetto l’impugnativa della medesima sentenza (art. 96 cod. proc. amm.).
12. Deve essere preliminarmente esaminato il motivo comune ad entrambi gli appelli (per molti aspetti di analogo tenore) con cui i signori OMISSIS (appellanti nel ricorso n. 10268/2015) e il Comune di L. (appellante nel ricorso n. 10342/2015) hanno chiesto la riforma della sentenza in epigrafe per non avere i primi Giudici rilevato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
13. Il motivo è fondato dovendosi in effetti rilevare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua.
13.1. Come hanno correttamente rilevato le parti appellanti, infatti, con il ricorso di primo grado i signori OMISSIS non hanno agito in giudizio al fine di contestare la legittimità degli atti comunali relativi alla concessione cimiteriale (si tratta di un aspetto della controversia che ricadrebbe di certo nell’ambito della giurisdizione del G.A. ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera b) del cod. proc. amm.), ma hanno piuttosto chiesto l’accertamento del proprio diritto a subentrare nella concessione cimiteriale all’origine dei fatti di causa.
Si tratta, quindi, di una controversia che non ha ad oggetto (se non in via mediata e riflessa) il proprium del rapporto concessorio – così come gli obblighi dallo stesso rinvenienti –, bensì l’individuazione dell’originaria titolarità del ius sepulchri (i.e.: un aspetto che esula dagli ambiti pubblicistici della vicenda e concerne unicamente la titolarità di un diritto di matrice civilistica).
Non a caso, con il ricorso di primo grado i signori OMISSIS:
i) avevano chiesto l’annullamento in parte qua dei provvedimenti comunali con cui si era fatta applicazione dell’istituto dell’immemoriale riconoscendo che il concessionario d’origine della sepoltura n. OMISSIS fosse G.A.B.;
ii) avevano chiesto l’accertamento della propria qualità di concessionari, nonché l’accertamento del diritto dei discendenti del ridetto G.A.B. al ius sepulchri sulla sepoltura privata contraddistinta con il n. OMISSIS ed intestata semplicemente alla ‘famiglia B.’.
Da tanto deriva che, come rilevato dagli appellanti, il petitum del ricorso originario (così come i successivi motivi aggiunti) non consistesse nella contestazione della legittimità degli atti con cui il Comune di L. aveva conformato in certo modo il rapporto concessorio, ma avesse piuttosto ad oggetto la pura e semplice pretesa al riconoscimento del proprio buon diritto all’utilizzo di un sepolcro che l’amministrazione comunale avrebbe invece – e in modo asseritamente erroneo – riconosciuto ad altri.
Non a caso, del resto, nell’articolare i motivi di ricorso di primo grado i signori OMISSIS avevano contestato l’erronea interpretazione ed applicazione che il Comune avrebbe fatto delle regole in tema di famiglia e successioni, in tal modo negando (in tesi, in modo illegittimo) il loro buon diritto a subentrare nel richiamato diritto in qualità di eredi in linea collaterale del concessionario d’origine.
13.2. Né può ritenersi che la cognitio richiesta al giudice amministrativo in ordine alla titolarità del diritto presentasse carattere di incidentalità nell’ambito di una controversia rientrante comunque nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. (la materia concessoria, appunto).
Al contrario (e per le ragioni dinanzi richiamate) era piuttosto l’aspetto concessorio della vicenda a presentare un carattere soltanto incidentale e riflesso nell’ambito di un’iniziativa giurisdizionale finalizzata essenzialmente all’accertamento di un diritto di pura matrice civilistica (i.e.: il diritto soggettivo dell’erede a subentrare nella titolarità di una concessione cimiteriale).
14. Per le ragioni sin qui esposte i due ricorsi in appello, previa riunione, devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
15. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 del cod. proc. amm. “1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Il presente giudizio deve quindi essere riassunto entro il richiamato termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza dinanzi al Tribunale civile territorialmente competente.
16. Quanto alle spese, la Sezione è dell’avviso che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti, anche in considerazione della peculiarità e parziale novità delle quaestiones iuris sottese alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con gli effetti di cui al punto 15 della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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