Corte di Giustizia UE 6 settembre 2016, n. C-182/15
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea –
Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha
esercitato il diritto di libera circolazione –– Ambito di applicazione del
diritto dell’Unione – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro
l’estradizione – Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati
membri – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione
fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica
delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
1) Gli articoli 18 e 21 TFUE
devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale
si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato
membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo
con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso
è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la
cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a
consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto
nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo
territorio nazionale.
2) Nell’ipotesi in cui a uno Stato
membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere
l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro
deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui
all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 settembre 2016
Nella causa C‑182/15,
avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa
(Corte suprema, Lettonia), con decisione del 26 marzo 2015, pervenuta in
cancelleria il 22 aprile 2015, nel procedimento relativo all’estradizione di
Aleksei Petruhhin,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič,
L. Bay Larsen, A. Arabadjiev, C. Toader e F. Biltgen,
presidenti di sezione, E. Levits, J.‑C. Bonichot, M. Safjan,
C.G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 1° marzo 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo lettone, da I. Kalniņš, in qualità di agente;
– per il
governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, J. Möller, M. Hellmann e
J. Kemper, in qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da E. Creedon, L. Williams e T. Joyce, in qualità di
agenti, assistiti da C. Toland, BL, e D. Kelly, advisory counsel;
– per il
governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.‑X. Bréchot, in
qualità di agenti;
– per il
governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da
J. Holmes, barrister;
– per la Commissione europea,
da S. Grünheid, E. Kalniņš e W. Bogensberger, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 10 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18,
primo comma, e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 19
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la
«Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di estradizione rivolta
dalle autorità russe alle autorità lettoni, riguardante il sig. Aleksei
Petruhhin, cittadino estone, connessa a un reato di traffico di stupefacenti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 La
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU
2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81,
pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), all’articolo 1,
paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
«1. Il mandato
d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in
vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una
persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione
di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri
danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del
riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente
decisione quadro».
Diritto lettone
4 La Costituzione,
all’articolo 98, terza frase, prevede quanto segue:
«L’estradizione di cittadini lettoni verso altri paesi
viene concessa esclusivamente nei casi previsti da accordi internazionali
ratificati dal Saeima [(Parlamento)] e sempreché non comporti una violazione
dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione».
5 Il
capo 66 del codice di procedura penale è intitolato «Estradizione verso altri
paesi». Esso contiene l’articolo 696 che, ai paragrafi 1 e 2, dispone quanto
segue:
«(1) L’estradizione
di una persona che si trovi nel territorio della Repubblica di Lettonia ai fini
dell’esercizio dell’azione penale, del giudizio o dell’esecuzione di una
condanna può essere concessa qualora sia pervenuta la richiesta di uno Stato
straniero di porre tale persona in stato di custodia cautelare o di estradarla
in relazione a fatti qualificati come reato ai sensi della normativa lettone e
di quella dello Stato straniero.
(2) Si può concedere
l’estradizione di una persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale o del
giudizio in relazione a un fatto per il quale la legge prevede una pena
detentiva di durata massima non inferiore a un anno, o una pena più severa,
salvo disposizione contraria di un accordo internazionale».
6 L’articolo
697, paragrafo 2, punti 1, 2 e 7, del predetto codice è redatto nei termini
seguenti:
«L’estradizione è negata nei seguenti casi:
1) l’interessato è un
cittadino lettone;
2) la domanda
di estradizione è stata presentata allo scopo di perseguire penalmente o di
punire la persona interessata per motivi di razza, religione, nazionalità od
opinioni politiche, oppure sussistono fondate ragioni per ritenere che, per i
suddetti motivi, l’estradando possa subire una violazione dei propri diritti;
(...)
7) è possibile
che l’estradando sia sottoposto a tortura nello Stato estero».
7 L’accordo
del 3 febbraio 1993 tra la
Repubblica di Lettonia e la Federazione russa
sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari in materia civile,
familiare e penale, all’articolo 1 così dispone:
«1. In materia di
diritti soggettivi e patrimoniali, i cittadini di una parte contraente godono,
nel territorio dell’altra parte contraente, della stessa tutela giuridica
garantita ai cittadini di quest’ultima.
2. I cittadini di una
parte contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente, e senza che siano
loro opposti impedimenti di sorta, ai tribunali, alle procure, agli studi
notarili (…) e alle altre istituzioni dell’altra parte contraente competenti in
materia civile, familiare e penale, dinanzi ai quali possono proporre azioni,
presentare istanze, proporre ricorsi e compiere atti processuali alle stesse
condizioni previste per i cittadini nazionali».
8 Detto
accordo, all’articolo 62, così dispone:
«L’estradizione non è concessa nei seguenti casi: (...)
la persona di cui è chiesta l’estradizione è un cittadino della parte
contraente cui è stata presentata la richiesta o ha lo status di rifugiato in
tale paese».
9 L’accordo
dell’11 novembre 1992 tra la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia
e la Repubblica
di Lituania sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giuridici, all’articolo
1, paragrafo 1, prevede quanto segue:
«In materia di diritti soggettivi e patrimoniali, i
cittadini di una parte contraente godono, nel territorio dell’altra parte
contraente, della stessa tutela giuridica garantita ai cittadini di
quest’ultima».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 Il
sig. Petruhhin, cittadino estone, è stato oggetto di un avviso di ricerca
prioritaria pubblicato sul sito Internet dell’Interpol il 22 luglio 2010.
11 Tale
cittadino è stato arrestato il 30 settembre 2014 nella città di Bauska
(Lettonia) ed è stato posto in custodia cautelare il 3 ottobre 2014.
12 Il
21 ottobre 2014 alle autorità lettoni è stata presentata una domanda di
estradizione dal procuratore generale della Federazione russa. Da tale domanda
emergeva che, in seguito a una decisione del 9 febbraio 2009, era stato avviato
un procedimento penale nei confronti del sig. Petruhhin e che egli doveva
essere posto in stato di custodia. Gli erano stati addebitati fatti integranti
il tentativo di traffico in forma organizzata di un’ingente quantità di
stupefacenti. La normativa russa prevede per tale reato una pena detentiva da 8
a 20 anni di reclusione.
13 Il
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra (procuratore generale della Repubblica
di Lettonia) ha autorizzato l’estradizione in Russia del sig. Petruhhin.
14 Tuttavia,
il 4 dicembre 2014, il sig. Petruhhin ha chiesto l’annullamento della
decisione di estradizione adducendo che, in forza dell’articolo 1 del trattato
sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari concluso tra la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia
e la Repubblica
di Lituania, egli godeva, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino
lettone e che, pertanto, lo Stato lettone era tenuto a tutelarlo contro
un’estradizione infondata.
15 Il
giudice del rinvio sottolinea che né il diritto nazionale lettone né nessuno
degli accordi internazionali conclusi tra la Repubblica di Lettonia
e, in particolare, la
Federazione russa o gli altri paesi baltici prevede
limitazioni all’estradizione in Russia di un cittadino estone. Ai sensi di tali
accordi internazionali, la protezione contro una siffatta estradizione è
prevista soltanto per i cittadini lettoni.
16 Tuttavia,
secondo il giudice del rinvio, l’assenza di protezione dei cittadini
dell’Unione contro l’estradizione, nel caso in cui essi si siano recati in uno
Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, è contraria
all’essenza stessa della cittadinanza europea, ossia il diritto dei cittadini
dell’Unione europea a una protezione equivalente a quella dei cittadini
nazionali.
17 In
tale contesto, il 26 marzo 2015 l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) ha
annullato la decisione che disponeva la custodia del sig. Petruhhin e ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se gli
articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati
nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso
tra uno Stato membro e uno Stato terzo, il cittadino di un qualunque Stato
membro dell’Unione debba beneficiare dello stesso livello di tutela conferito
ai propri cittadini dallo Stato membro cui è diretta la domanda di estradizione
verso uno Stato non appartenente all’Unione.
2) Se, in tali
circostanze, il giudice dello Stato membro al quale è pervenuta la richiesta di
estradizione debba applicare le condizioni per l’estradizione fissate dallo
Stato membro di cui [l’estradando] è cittadino o in cui risiede abitualmente.
3) Qualora
l’estradizione debba aver luogo senza tener conto del livello particolare di
tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è pervenuta la richiesta
di estradizione, se quest’ultimo Stato sia tenuto a verificare il rispetto
delle garanzie di cui all’articolo 19 della Carta, ai sensi del quale nessuno
può essere estradato verso uno Stato in cui rischi seriamente di essere sottoposto
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti, e se, a tal fine, sia sufficiente accertare che lo Stato
richiedente l’estradizione sia parte contraente della Convenzione contro la
tortura o se, invece, debba verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto
della valutazione di tale Stato realizzata dagli organi del Consiglio
d’Europa».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
18 Secondo
costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce
uno strumento di cooperazione tra la
Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima
fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione
necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in
particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14,
EU:C:2015:658, punto 23 e giurisprudenza citata).
19 Nell’ambito
di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata
sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di
ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in
grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che
sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano
l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire
(v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14,
EU:C:2015:658, punto 24 e giurisprudenza citata).
20 Da
ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto
dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto
e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non
spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di
rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un
giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con
l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia
di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di
diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono
sottoposte (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda
Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 25 e giurisprudenza citata).
21 Nel
caso di specie, il governo lettone ha comunicato alla Corte, in udienza, che il
sig. Petruhhin, in seguito alla sua liberazione avvenuta il 26 marzo 2015,
aveva lasciato la Lettonia
per raggiungere verosimilmente l’Estonia.
22 Tale
governo ha tuttavia aggiunto che il procedimento di estradizione restava
pendente dinanzi ai giudici lettoni. Esso ha sostenuto che il procuratore
generale della Repubblica di Lettonia non aveva ritirato la sua decisione che
autorizzava l’estradizione del sig. Petruhhin e che tale decisione
rimaneva soggetta al sindacato giurisdizionale dell’Augstākā tiesa (Corte
suprema). Spetterebbe a quest’ultimo giudice ammettere o negare l’estradizione
o ancora richiedere che si proceda alla presentazione di informazioni
aggiuntive prima di pronunciarsi.
23 Da
tali indicazioni emerge che, anche se attualmente il sig. Petruhhin non si
trova più in Lettonia, resta necessario per il giudice del rinvio pronunciarsi
sulla legittimità della decisione di estradizione, poiché tale decisione, se
non sarà annullata da quest’ultimo giudice, potrà essere eseguita in qualsiasi
momento, se del caso, a seguito dell’arresto dell’interessato in territorio
lettone. Non risulta quindi che le questioni poste, dirette a stabilire la conformità
con il diritto dell’Unione delle norme nazionali sul fondamento delle quali è
stata adottata la decisione di estradizione, siano prive d’interesse per la
decisione della controversia principale.
24 In
tale contesto occorre dichiarare che le questioni poste sono ricevibili.
Sulla prima e sulla seconda questione
25 Con
le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere
interpretati nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di
estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, i cittadini di un
altro Stato membro debbano potersi giovare della regola che vieta
l’estradizione da parte del primo Stato membro dei propri cittadini.
26 A
tale proposito è vero che, come sostenuto dalla maggior parte degli Stati
membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, in assenza di convenzioni
internazionali tra l’Unione e il paese terzo interessato, le norme in materia
di estradizione rientrano nella competenza degli Stati membri.
27 Ciò
non toglie che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le
norme nazionali di cui trattasi devono rispettare quest’ultimo (v. sentenza del
2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punto 41 e giurisprudenza
citata).
28 Orbene,
con le prime due questioni, il giudice del rinvio intende appunto sapere se
norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale siano compatibili con gli articoli 18 e 21 TFUE.
29 Vietando
«ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l’articolo
18 TFUE impone la parità di trattamento delle persone che si trovano in
una situazione rientrante nel campo di applicazione dei trattati (v., in tal
senso, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punto 10).
30 Nel
caso di specie, sebbene, indubbiamente, come è stato sottolineato al punto 26
della presente sentenza, in assenza di convenzioni internazionali tra l’Unione
e il paese terzo interessato le norme in materia di estradizione rientrino
nella competenza degli Stati membri, si deve tuttavia ricordare che, per
valutare il campo di applicazione dei trattati, ai sensi dell’articolo
18 TFUE, occorre leggere tale articolo in combinato disposto con le
disposizioni del Trattato FUE sulla cittadinanza dell’Unione. Le situazioni
rientranti in tale campo di applicazione comprendono quindi, in particolare,
quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare
nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’articolo 21 TFUE
(v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, EU:C:2005:169,
punti da 31 a 33 e giurisprudenza citata).
31 Nel
procedimento principale il sig. Petruhhin, cittadino estone, si è avvalso,
in qualità di cittadino dell’Unione, del suo diritto di circolare liberamente
nell’Unione recandosi in Lettonia, cosicché la situazione di cui trattasi nel
procedimento principale rientra nel campo di applicazione dei trattati ai sensi
dell’articolo 18 TFUE, che contiene il principio di non discriminazione in
base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan,
186/87, EU:C:1989:47, punti da 17 a 19).
32 Orbene,
norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale introducono una differenza di trattamento a seconda che
l’interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato
membro, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati
membri, come il sig. Petruhhin, non sia concessa la protezione contro
l’estradizione di cui godono i cittadini nazionali. In questo modo tali norme
possono pregiudicare la libertà dei primi di circolare nell’Unione.
33 Ne
consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, la disparità di trattamento consistente nel permettere
l’estradizione di un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro,
come il sig. Petruhhin, si traduce in una restrizione alla libertà di
circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
34 Tale
restrizione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni
oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla
normativa nazionale (v., in particolare, sentenza del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 83 e giurisprudenza
citata).
35 Vari
governi che hanno presentato osservazioni alla Corte espongono a titolo di
giustificazione che la misura che prevede l’estradizione è stata adottata
nell’ambito della cooperazione penale internazionale, conformemente a una
convenzione sull’estradizione, e mira a evitare il rischio di impunità.
36 A
tal riguardo occorre rammentare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2,
TUE, l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest’ultima.
37 L’obiettivo
di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato si
colloca in tale contesto (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014,
Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punti 63 e 65) e, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, deve essere
considerato legittimo nel diritto dell’Unione.
38 Tuttavia,
misure restrittive di una libertà fondamentale, come quella di cui all’articolo
21 TFUE, possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo ove
risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a
garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere
raggiunti mediante misure meno restrittive (v. sentenza del 12 maggio 2011,
Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 88 e giurisprudenza
citata).
39 Come
osservato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l’estradizione
è una procedura che mira a lottare contro l’impunità di una persona che si
trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso il
reato. Infatti, come rilevato da vari governi nazionali nelle loro osservazioni
dinanzi alla Corte, mentre, tenuto conto del brocardo «aut dedere, aut
judicare» (o estradare o giudicare), la mancata estradizione dei cittadini
nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro
richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal
suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare tali
fatti quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di
detto Stato membro. L’estradizione consente quindi di evitare che reati commessi
nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da detto
territorio rimangano impuniti.
40 In
tale contesto, norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale, che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di
estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello
Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato, risultano adeguate
per conseguire l’obiettivo perseguito.
41 Occorre
tuttavia verificare se non esista una misura alternativa meno lesiva per
l’esercizio dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE che consenta di
raggiungere in modo parimenti efficace l’obiettivo consistente nell’evitare il
rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato.
42 A
tale proposito si deve ricordare che, in virtù del principio di leale
cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, l’Unione e
gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento
dei compiti derivanti dai trattati.
43 Nell’ambito
del diritto penale, il legislatore dell’Unione ha adottato inter alia la
decisione quadro 2002/584, diretta ad agevolare la cooperazione giudiziaria con
la creazione del mandato di arresto europeo. Quest’ultimo costituisce la prima
concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio del
riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito quale «pietra
angolare» della cooperazione giudiziaria (sentenza del 1° dicembre 2008,
Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 49). A tale
meccanismo di cooperazione giudiziaria costituito dal mandato d’arresto europeo
si aggiungono numerosi strumenti di assistenza intesi a facilitare tale
cooperazione (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2014, Spasic, C‑129/14 PPU,
EU:C:2014:586, punti da 65 a 68).
44 Peraltro,
nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi
valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini,
conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE.
45 Tale
protezione si costruisce gradualmente mediante strumenti di cooperazione quali
gli accordi di estradizione conclusi tra l’Unione e paesi terzi.
46 Tuttavia,
a tutt’oggi non esiste una convenzione di questo tipo tra l’Unione e lo Stato
terzo di cui trattasi nel procedimento principale.
47 In
assenza di norme del diritto dell’Unione disciplinanti l’estradizione tra gli
Stati membri e uno Stato terzo, al fine di tutelare i cittadini dell’Unione
contro misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di
soggiorno previsti dall’articolo 21 TFUE, lottando nel contempo contro
l’impunità per i reati, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione
e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto
dell’Unione.
48 In
tal senso, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, occorre
privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui
l’interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato
membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire
tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità
di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione
penale. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 non
esclude infatti, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui il
presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d’arresto
europeo in vista della consegna di tale persona ai fini dell’esercizio
dell’azione penale.
49 Cooperando
in tal modo con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza e dando
priorità a detto eventuale mandato d’arresto rispetto alla domanda di
estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva
dell’esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso,
per quanto possibile, il rischio che il reato perseguito rimanga impunito.
50 Si
deve di conseguenza rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli
articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a
uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la
cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione
da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un
accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il
predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di
quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle
disposizioni della decisione quadro 2002/584, purché detto Stato membro sia
competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per
fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
Sulla terza questione
51 Con
la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nell’ipotesi in
cui lo Stato membro richiesto intenda estradare un cittadino di un altro Stato
membro su domanda di uno Stato terzo, il primo Stato membro debba verificare
che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19 della
Carta e, se del caso, quali criteri debbano essere presi in considerazione ai
fini di tale verifica.
52 Come
emerge dalla risposta alle prime due questioni, la decisione di uno Stato
membro di estradare un cittadino dell’Unione, in una situazione come quella del
procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 18
e 21 TFUE e quindi del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo
1, della Carta (v. in tal senso, per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013,
Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti da 25 a 27).
53 Ne
consegue che le disposizioni della Carta e in particolare del suo articolo 19
sono idonee a essere applicate a tale decisione.
54 Ai
sensi dell’articolo 19, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato
verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena
di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
55 Il
giudice del rinvio chiede in particolare se, per valutare se vi sia stata
violazione di tale disposizione, uno Stato membro possa limitarsi ad accertare
che lo Stato richiedente è parte della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950, che proibisce la tortura, o se occorra esaminare in concreto la
situazione esistente in quest’ultimo Stato tenendo conto della valutazione
della stessa da parte del Consiglio d’Europa.
56 A
tale proposito occorre fare riferimento all’articolo 4 della Carta che
proibisce le pene o i trattamenti inumani o degradanti e rammentare che tale
proibizione ha carattere assoluto in quanto è strettamente connessa al rispetto
della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta (v. sentenza del 5
aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198,
punto 85).
57 L’esistenza
di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono,
in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti,
da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di
maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità –
o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (sentenza della Corte EDU del 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia,
CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 147).
58 Ne
consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone
di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o
degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a
valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine
all’estradizione di una persona in tale Stato (v., in tale senso, per quanto
riguarda l’articolo 4 della Carta, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e
Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88).
59 A
tal fine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su
elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali
elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie
internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie
dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti
predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle
Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e
Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89).
60 Occorre
pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che, nell’ipotesi in cui a
uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a
ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo
Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai
diritti di cui all’articolo 19 della Carta.
Sulle spese
61 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) Gli articoli 18
e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato
membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza
di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte
di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di
estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto
cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato
membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come
modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto
nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo
territorio nazionale.
2) Nell’ipotesi in
cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta
a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo
Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai
diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
Dal sito http://curia.europa.eu
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