Iscrizione dei militari ai partiti politici
Tar Piemonte 5 settembre 2016, n.
1127
E’ illegittimo il divieto per i militari di
iscriversi in partiti politici e di assumere nel loro ambito cariche direttive
Il principio di estraneità delle Forze
Armate alle competizioni politiche, già sancito dall’art. 6, c. 1, della l.
382/1978 ed oggi ripreso dall’art. 1483, c. 1, del d.lgs. 66/2010, non può
essere inteso estensivamente, come riferibile anche ai comportamenti tenuti da
ciascun singolo appartenente.
FATTO
1. Il sig. C.C., Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di
Pubblica Sicurezza dei Carabinieri, OMISSIS, aveva comunicato ai propri
superiori la circostanza di aver assunto la carica politica di Segretario
regionale per il P. in seno al PSD–Partito per gli operatori della Sicurezza
e della Difesa. Con provvedimento OMISSIS, tuttavia, il Comandante della
Legione Carabinieri P. lo ha formalmente ammonito a recedere dalla carica
politica avvertendolo che, in caso di inottemperanza, sarebbe stato avviato il
procedimento per la diffida ministeriale ed eventuale successiva decadenza dal
servizio, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, dell’(allora vigente) legge n. 37
del 1968.
Nella motivazione di tale atto l’amministrazione ha sostenuto
che “l’iscrizione e l’assunzione di carica sociale in seno a partito
politico, costituisce comportamento suscettibile di assumere rilievo sotto il
profilo disciplinare, ai sensi del nr. 9 dell’allegato ‘C’ al R.D.M.”
(Regolamento di Disciplina Militare, di cui al d.P.R. n. 545 del 1986),
trattandosi di “incarico incompatibile con l’adempimento dei Suoi doveri di
sottufficiale”, in proposito richiamando l’(allora vigente) art. 6, comma
1, della legge n. 382 del 1978, a norma del quale “Le Forze armate debbono
in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche”.
L’amministrazione ha anche aggiunto che la carica politica ricoperta dal
Maresciallo C. “implica necessariamente l’esercizio di funzioni attive a
carattere propriamente politico, atteso che, quale Segretario Regionale, la S.V. siede – oltretutto con
voto deliberativo – sia nel Consiglio Nazionale che nella Direzione Nazionale
del partito, ex artt. 9 e 10 dello statuto del partito medesimo”.
Avverso detto provvedimento (nonché altri atti di mera portata
endoprocedimentale) il Maresciallo C. ha proposto il ricorso di cui
all’epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare,
sollevando un unico, complesso motivo di gravame in seno al quale sono
individuabili i seguenti profili di impugnazione:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della
legge n. 382 del 1978 (ora, art. 1465 del d.lgs. n. 66 del 2010): in base alla
legge, i militari incontrerebbero solo i divieti espressamente indicati, non
suscettibili di interpretazioni estensive, e quindi, a titolo personale e fuori
dal servizio, ben potrebbero partecipare a riunioni e manifestazioni politiche,
nonché iscriversi e svolgere propaganda a favore o contro partiti,
associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni, senza per
questo dover subire alcuna ripercussione in ambito disciplinare e/o sul
servizio svolto;
- difetto di motivazione: l’atto impugnato ometterebbe di
specificare, compiutamente, in relazione a quali doveri specifici del
sottufficiale dell’Arma risulterebbe inconciliabile la condotta a lui
contestata;
- violazione dell’art. 49 Cost. e dell’art. 6, commi 3, 4 e 5,
della legge n. 382 del 1978; irragionevolezza: la tesi propugnata
dall’amministrazione si sostanzierebbe nell’esclusione di qualsiasi forma di
esercizio di attività politica per i cittadini militari;
- violazione e falsa applicazione del principio di estraneità
delle Forze armate dalle competizioni politiche (principio sancito, adesso,
dall’art. 1483, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010): tale principio
riguarderebbe le Forze armate complessivamente considerate come istituzione e
non sarebbe, invece, riferibile al singolo militare;
- eccesso di potere per contraddittorietà, avuto riguardo al
tenore dell’iniziale posizione assunta dal medesimo Comandante della Legione
Carabinieri P., quando aveva avanzato una richiesta di quesito al superiore
Comando Interregionale.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, depositando documenti e chiedendo il rigetto del
gravame, previa disamina, nel merito, delle censure di parte ricorrente.
Il ricorrente ha replicato con lunga memoria difensiva
depositata il 10 gennaio 2011.
Con ordinanza n. 1 del 2011 questo TAR ha respinto la domanda
cautelare, non ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e
del periculum in mora, pur avvertendo che “residuano dubbi
sull’ammissibilità dell’iscrizione di militari a partiti politici, che dovranno
essere approfonditi nella deputata sede di merito”.
Con ordinanza n. 1319 del 2011 il Consiglio di Stato, sez. IV,
ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo TAR.
3. Nelle more del giudizio, in data 9 dicembre 2010 il Comandante
della Legione Carabinieri P. ha inflitto al Maresciallo C. la sanzione
disciplinare di giorni 5 di consegna di rigore, richiamando in motivazione la
circostanza che quest’ultimo si era iscritto ad un partito politico (nella
specie, questa volta, quello denominato L.) ed aveva assunto, in seno ad altro
partito politico (il già menzionato PSD), la carica di Segretario regionale, e
ciò peraltro aveva fatto “respingendo reiteratamente ogni invito a recedere,
in violazione dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato,
nonché del principio di estraneità delle FF.AA. alle competizioni politiche”.
Il Maresciallo C. ha presentato ricorso gerarchico dinnanzi al Comando
Interregionale Carabinieri P. il cui Comandante, tuttavia, con provvedimento
prot. n. 171/3, del 1° aprile 2011, ne ha deciso il rigetto ritenendo, a
propria volta, che “il comportamento posto in essere dal ricorrente ha
costituito violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, e 29 del R.D.M. in relazione
ai nn. 3 e 9 dell’allegato ‘C’ al medesimo Regolamento”.
Con motivi aggiunti depositati l’11 luglio 2011 il ricorrente
ha quindi impugnato, dinnanzi a questo TAR, il provvedimento di rigetto del
ricorso gerarchico, insieme all’atto presupposto di inflizione della sanzione
disciplinare, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare,
sollevando in diritto i seguenti profili di impugnazione:
- illegittimità derivata (con richiamo ai motivi del ricorso
introduttivo);
- violazione del principio del ne bis in idem, in
quanto, in un primo momento, il Comandante della Compagnia – in base a quanto
riferisce il ricorrente – avrebbe deciso di non dare luogo al procedimento
disciplinare ma successivamente, il OMISSIS, avrebbe mutato opinione tornando
sui propri passi;
- violazione dell’art. 10, lett. b, della legge n. 241
del 1990, in quanto, in sede di disamina del ricorso gerarchico, il Comandante
Interregionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla
violazione del ne bis in idem, pur sollevata dal ricorrente;
- violazione del principio del ne bis in idem sotto
altro profilo, in quanto anche il Comandante Interregionale (con nota del 23
febbraio 2010) avrebbe inizialmente sostenuto la non perseguibilità del
comportamento posto in essere dal militare;
- eccesso di potere per ingiustizia e discriminazione, in
quanto la sanzione sarebbe stata applicata “nonostante la confusione e
l’incertezza che, sul punto, l’amministrazione ha contribuito a creare”;
- violazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 545 del 1986 per
tardività della contestazione disciplinare;
- eccesso di potere per genericità della contestazione
disciplinare e per conseguente difetto di motivazione;
- eccesso di potere derivante dal fatto che, secondo il
ricorrente, “il militare risulta obbligato solamente ad eseguire gli ordini che
provengono dai propri superiori gerarchici” ma non anche ad adempiere ai meri
“inviti” (nel caso di specie, si trattava dell’“invito a recedere”
dall’attività politica) i quali non rivestirebbero “alcun valore cogente”;
- violazione dell’art. 751, comma 1, lett. a, n. 10, del
d.P.R. n. 90 del 2010, in quanto la sanzione della consegna di rigore potrebbe
essere irrogata solo per i comportamenti ivi indicati (partecipazione a
riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche,
o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o
candidati a elezioni politiche e amministrative) purché però essi siano tenuti
– come precisa la norma – “nelle condizioni indicate nell’articolo 1350,
comma 2, del codice (articolo 1483 del codice)” le quali, a propria volta,
richiamano comportamenti posti in essere durante il servizio attivo o comunque
collegati con l’espletamento del servizio attivo;
- violazione di norme sovranazionali, tra cui la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo (art. 2), il Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici (artt. 2 e 25), la
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà Fondamentali (artt. 1 e 14) e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea (art. 12);
- eccesso di potere per discriminazione rispetto alla
situazione di altri militari e per il conseguente “carattere persecutorio”
della condotta tenuta dall’amministrazione nei confronti del ricorrente;
- violazione del principio di proporzionalità dell’azione
amministrativa.
4. Con memoria depositata il 3 settembre 2011 la difesa
erariale ha sinteticamente replicato alle censure di cui ai motivi aggiunti,
insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 568 del 2011 questo TAR ha respinto la domanda
cautelare di cui ai motivi aggiunti.
5. In vista della pubblica discussione sul merito, il
ricorrente ha depositato una breve memoria difensiva in data 4 maggio 2016,
richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali ed insistendo per
l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2016, quindi, la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità del
divieto, frapposto ad un Carabiniere dalla sua amministrazione di appartenenza,
di iscriversi e di assumere cariche all’interno di un partito politico (nella
specie, si tratta della carica di Segretario regionale). In particolare,
oggetto di impugnazione sono l’ammonimento a recedere dalla carica politica
rivestita (ricorso introduttivo) e la successiva inflizione della sanzione
disciplinare della consegna di rigore pari a cinque giorni (motivi aggiunti).
Secondo il ricorrente tale divieto si porrebbe in contrasto con
l’art. 49 Cost. che consente a tutti i cittadini di associarsi liberamente in
partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la
politica nazionale, mentre – con più specifico riferimento all’ordinamento
militare – le restrizioni imposte con l’art. 6 della legge n. 382 del 1978 (ed
oggi con l’art. 1483 del d.lgs. n. 66 del 2010) non sarebbero suscettibili di
interpretazioni estensive e quindi comunque consentirebbero ai militari di
iscriversi in partiti politici e di assumervi cariche al di fuori delle fattispecie
ivi contemplate. Secondo la difesa erariale, invece, le richiamate norme, anche
alla luce della loro ratio di fondo, avrebbero introdotto una regola di
carattere generale, tale da vietare qualsivoglia coinvolgimento politico del
militare (sia in servizio attivo, sia in servizio non attivo), ossia tale da
determinare per la categoria dei militari quel divieto generalizzato di
svolgere attività politica che, ai sensi dell’art. 98, comma 3, Cost., il
legislatore è autorizzato ad introdurre nel nostro ordinamento.
2. Il ricorso, ed i motivi aggiunti, sono fondati.
La questione oggetto del presente giudizio è stata, da ultimo,
approfondita da alcuni arresti giurisprudenziali che, per fattispecie del tutto
analoghe, ed in considerazione del complessivo quadro normativo (costituzionale
e legislativo) vigente, sono giunti alla condivisibile conclusione di ritenere
illegittimo il divieto per i militari di iscriversi in partiti politici e di
assumere nel loro ambito cariche direttive, alla luce di un’interpretazione
letterale e sistematica delle norme (cfr. TAR Umbria, sent. n. 409 del 2011;
TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1480 del 2012).
Va poi avvertito che gli atti in questa sede impugnati sono
stati adottati in un periodo che si pone temporalmente a cavallo dell’entrata
in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010 (“Codice dell’ordinamento militare”):
più in particolare, l’ammonimento a recedere dalla carica politica è stato
formalizzato quando era ancora vigente la legge n. 382 del 1978 (“Norme di
principio sulla disciplina militare”), mentre l’irrogazione della sanzione
disciplinare è intervenuta a nuovo codice già in vigore. In ogni caso, la
disciplina normativa qui rilevante può essere ricostruita con esclusivo
riferimento alle norme dettate dal nuovo codice (d.lgs. n. 66 del 2010) in
quanto quest’ultimo, per ciò che concerne l’esercizio dei diritti politici del
militare, e limitatamente a quanto rileva in questa sede, appare meramente
ricognitivo delle norme già dettate dalla legge del 1978.
2.1. Imprescindibile punto di partenza è l’art. 49 Cost., a
norma del quale “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale”. Le possibili limitazioni sono consentite al legislatore secondo
quanto previsto dall’art. 98, comma 3, Cost.: “Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero”. Tuttavia,
il legislatore non ha mai stabilito per i militari, in modo duraturo, un
esplicito divieto di iscrizione ai partiti politici: ciò non ha fatto,
espressamente, né nella legge n. 382 del 1978 (recante “Norme di principio
sulla disciplina militare”) né nel Regolamento di disciplina militare
(approvato con d.P.R. n. 545 del 1986). Vi è solo stata la norma
dichiaratamente transitoria di cui all’art. 114 della legge n. 121 del 1981 con
cui si è stabilito, in attesa di una disciplina generale di attuazione
dell’art. 98, comma 3, Cost., che, “comunque non oltre un anno dall'entrata
in vigore della presente legge”, “gli appartenenti alle forze di polizia
di cui all'articolo 16 della presente legge [tra cui, anche l’Arma dei Carabinieri,
n.d.r.] non possono iscriversi ai partiti politici”.
Tale divieto transitorio è stato poi prorogato di anno in anno,
con successivi interventi legislativi, fino al 31 dicembre 1990 (da ultimo, con
la proroga disposta dall’art. 1 del decreto-legge n. 81 del 1990, convertito in
legge n. 159 del 1990) e poi non è stato più rinnovato. E’, quest’ultima, una
circostanza senz’altro rilevante ai fini di ricostruire l’attuale volontà del
legislatore: nemmeno con il varo del codice dell’ordinamento militare (d.lgs.
n. 66 del 2010), ossia della disciplina che si propone di regolare, in modo
organico, l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza
militare e delle Forze armate, quel divieto è stato più riproposto o, comunque,
riformulato.
Piuttosto, il d.lgs. n. 66 del 2010 ha ripreso, con minime
modifiche, la disciplina che, in punto di esercizio dei diritti politici del
militare, era già stata introdotta con l’art. 6 della legge n. 382 del 1978. E’
stato così ribadito il generale principio di estraneità delle Forze Armate
dalle competizioni politiche (art. 1483, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010: “Le
Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle
competizioni politiche”, corrispondente al testo dell’art. 6, comma 1,
della legge n. 382 del 1978), ed è stato confermato l’unico specifico divieto
già introdotto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 382 del 1978: “Ai
militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350,
è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore
o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni
politiche e amministrative” (così l’attuale art. 1483, comma 2, del d.lgs.
n. 66 del 2010).
2.2. Proprio queste ultime sono le norme valorizzate
dall’amministrazione resistente per affermare l’esistenza, nel nostro
ordinamento, del divieto di iscrizione dei militari ai partiti politici.
Secondo la difesa erariale, in particolare, il legislatore,
nell’enunciare il generale principio della terzietà delle Forze Armate rispetto
all’agone politico e nel delineare l’espresso divieto di partecipazione alle
manifestazioni politiche o di propaganda politica (art. 1483, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 66 del 2010), minus dixit quam voluit. Entrambe queste
disposizioni rimarrebbero integre e non vulnerate solo rimuovendo ogni
possibilità di iscrizione dei militari ai partiti politici (e, a fortiori,
di assunzione di cariche direttive): tali situazioni, infatti, comporterebbero
“l’instaurazione di un rapporto organico con il sodalizio, che implica
soggezione alle norme statutarie”, con la conseguente “contrazione di un
vincolo obbligatorio”, in capo al singolo militare (una vera e propria
“obbligazione ad osservare un ordinamento interno di diritto privato”),
“teleologicamente concepito per lo svolgimento di attività politica in
concreto, con sicure ricadute in termini di violazione della fattispecie di cui
al comma 2 dell’art. 1483”, e con possibili “refluenze anche sul versante del
corretto funzionamento degli organi della Rappresentanza militare”. Insomma,
secondo l’amministrazione il divieto di svolgimento di attività politica
riunirebbe in sé anche quello di mera iscrizione (o di assunzione di cariche)
nei partiti politici, “pena l’esposizione della norma a censura
d’irrazionalità”. Si tratta, del resto, delle conclusioni cui è pervenuta
l’amministrazione nell’impugnato atto di ammonimento, laddove l’assunzione
della carica direttiva all’interno di un partito politico è stata valutata nel
senso di implicare necessariamente l’esercizio di funzioni attive a carattere
politico e, quindi, per ciò solo ricadente nel divieto di cui all’art. 1483,
comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.
Sennonché a conclusione diversa fa propendere la circostanza
che, quando il legislatore ha voluto – sia pure transitoriamente – introdurre
un divieto di iscrizione dei militari ai partiti politici, ciò ha fatto con
formula inequivocabilmente precisa e perentoria (“gli appartenenti alle
forze di polizia [...] non possono iscriversi ai partiti politici”:
art. 114 della legge n. 121 del 1981), poi non più riproposta nemmeno nella
nuova disciplina organica dell’ordinamento militare. E solo una formula di tal
fatta sarebbe stata idonea, nel vigente quadro costituzionale, ad introdurre
quella limitazione che, in quanto eccezione ad un diritto fondamentale dei
cittadini (quello di cui all’art. 49 Cost.), e pur se frutto di un
bilanciamento tra contrapposte esigenze costituzionali, è non a caso assistita
dalla garanzia della riserva di legge (art. 98, comma 3, Cost.). Al contrario,
nella disciplina di legge attualmente vigente non è rinvenibile alcuna
disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, faccia divieto ai militari di
iscriversi in partiti politici o di assumere cariche nel loro seno.
In tale quadro, quindi, le preoccupazioni esternate dalla
difesa erariale (riguardanti le possibili ricadute sulle garanzie di
imparzialità e di buon funzionamento delle Forze Armate) potrebbero al più
essere valutate dal legislatore in una prospettiva de iure condendo,
cioè in quanto possibili argomenti a favore di una reintroduzione, questa volta
duratura e non più transitoria, del divieto di iscrizione per i militari ai partiti
politici, secondo la sua prudente valutazione discrezionale. Quelle stesse
argomentazioni, in un’ottica de iure condito, non possono invece
condurre all’interpretazione estensiva di un precetto (quello di cui all’art.
1483, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010) che rimane ancorato, letteralmente,
al solo divieto di partecipare a manifestazioni politiche o di svolgere
propaganda politica, per di più solo in presenza delle particolari modalità di
esercizio di cui al richiamato art. 1350, comma 2 (servizio attivo), ponendosi
in tal modo al di fuori della garanzia costituzionale della riserva di legge.
2.3. Quest’ultima annotazione, peraltro, consente di superare
un’ulteriore argomentazione spesa dalla difesa erariale la quale, nel tentativo
di dimostrare che la legge imporrebbe sempre ai militari di osservare le
statuizioni di cui all’art. 1483 del d.lgs. n. 66 del 2010 – e, quindi, in
tesi, “non solo durante la prestazione del servizio attivo” – sostiene che le
norme relative alle limitazioni loro imposte nell’esercizio dei diritti
troverebbero costante applicazione per tutta la durata del rapporto di
servizio, al fine di “tutelare l’equilibrato rapporto tra società e Forze
armate”. Ciò, secondo l’Avvocatura, discenderebbe dal comma 1 dell’art. 1350
del d.lgs. n. 66 del 2010, a norma del quale “I militari sono tenuti
all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio
dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal
servizio attivo...”.
Tuttavia questa disposizione, di natura generale, non può
considerarsi prevalente rispetto ad altre disposizioni dello stesso codice che,
espressamente, e con riguardo ad ambiti più specifici, dispongono una più
circoscritta limitazione dei diritti dei militari. Ed è, questo, proprio il
caso dell’art. 1483, comma 2, del codice il quale, nell’imporre la già
menzionata limitazione al diritto di partecipare a manifestazioni politiche e a
quello di effettuare propaganda politica attiva, espressamente la circoscrive
alle sole ipotesi di cui all’art. 1350, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010,
ossia alle ipotesi in cui il militare si trovi in servizio attivo o la cui
attività si trovi in qualche modo collegata a luoghi o a simbologie che,
richiamando immediatamente la sua appartenenza all’Arma, possano ingenerare il
rischio di inquinamento politico in capo all’amministrazione di appartenenza.
Ed infatti il richiamato art. 1350, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 si
riferisce ai militari che si trovino nelle seguenti situazioni: “a) svolgono
attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al
servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in
relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri
militari in divisa o che si qualificano come tali”. Solo allorché ricorrano
queste circostanze, quindi, per il militare scatta il divieto di partecipare a
manifestazioni politiche o di svolgere propaganda politica; laddove invece il
militare non si trovi a svolgere attività di servizio né si trovi nelle altre
circostanze di luogo o di fatto descritte, quei divieti – per espressa
disposizione di legge – non sussistono.
Come ritenuto in giurisprudenza, pertanto, anche lo stesso
principio di estraneità delle Forze Armate rispetto alle competizioni politiche,
sancito dal comma 1 dell’articolo 1483 del Codice dell’ordinamento militare,
sulla base delle disposizioni richiamate, non può essere inteso estensivamente,
sì da essere riferibile anche ai comportamenti tenuti da ciascun singolo
appartenente come privato cittadino o comunque oggettivamente estranei
all’attività di servizio, ovvero svolti al di fuori di luoghi militari o
comunque destinati al servizio, in una parola con modalità di fatto o di luogo
diverse da quelle indicate dal comma 2 dell’art. 1350. L’obbligo espresso per
le Forze armate di mantenersi, in ogni circostanza, al di fuori dalle
competizioni politiche è, infatti, univocamente limitato, dall’art. 1350, comma
2, a coloro i quali si trovino “in una” delle condizioni ivi
tassativamente indicate, con la conseguenza che esso non può essere esteso a
tutti i militari sulla base della mera condizione soggettiva di essere un
appartenente alle Forze armate (così TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1480 del
2012).
E’ comunque il caso di ribadire che i descritti divieti, anche
qualora ricorrenti per le condizioni di fatto o di luogo descritte dal comma 2
dell’art. 1350, riguardano unicamente i comportamenti descritti dall’art. 1483,
comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, nei quali – per quanto già detto in precedenza
– non rientra la mera iscrizione in partiti politici o l’assunzione di una
carica direttiva in seno ad essi.
2.4. Deve pertanto essere ribadito – come pure, di recente,
statuito in giurisprudenza – che il principio di estraneità delle Forze Armate
alle competizioni politiche, già sancito dal comma 1 dell’articolo 6 della
legge n. 382 del 1978, ed oggi ripreso dall’art. 1483, comma 1, del d.lgs. n.
66 del 2010, non può essere inteso estensivamente, come riferibile anche ai
comportamenti tenuti da ciascun singolo appartenente. Altrimenti – a parte la
evidente difficoltà di ritenere che i comportamenti dei singoli siano in grado
di “impegnare”, o possano di per sé risultare rappresentativi di un
orientamento dell’insieme dell’Istituzione cui appartengono – non vi sarebbe
stato bisogno di precisare, al comma 2, il divieto di svolgere attività
politica per i (singoli) “militari”. D’altra parte, detto divieto espresso è
(come visto) univocamente limitato a coloro i quali si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 dell’art. 1350 del d.lgs. n. 66 del 2010, e quindi non a
tutti i militari, comunque soggetti alle disposizioni di disciplina del settore
(così TAR Umbria, sent. n. 409 del 2011).
2.5. Nel caso in esame, è pacifico che i comportamenti
contestati al ricorrente non siano in alcun modo riconducibili alle condizioni,
di luogo, di tempo o di modo, considerate dalle predette disposizioni: il
ricorrente si è iscritto ad un partito, ed ha svolto attività politica
assumendo cariche direttive in seno ad un partito politico, ma ciò – stando a
quello che risulta dagli atti – senza che sia mai stato provato o che gli sia
mai stato contestato di aver effettivamente preso parte a manifestazioni
politiche o di propaganda politica, e comunque non durante l’attività di
servizio, né in luoghi a ciò destinati, né indossando l’uniforme o
qualificandosi in relazione all’attività di servizio come militare o
rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificatisi come tali.
Di conseguenza, con assorbimento delle ulteriori censure, il
ricorso introduttivo deve essere accolto e deve, per l’effetto, disporsi
l’annullamento dell’atto di ammonimento a recedere dalla carica politica
rivestita. Parimenti, risultando fondata la censura di illegittimità derivata,
e con assorbimento delle ulteriori censure, vanno accolti anche i motivi
aggiunti, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare inflitta al
ricorrente (pari a giorni cinque di consegna di rigore).
3. In considerazione della complessità e della natura della presente
controversia, tuttavia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione
prima, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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