Effetti della mancata
sottoscrizione di un atto (nello specifico: la domanda di partecipazione alla
gara)
Tar Toscana 16 settembre 2016, n. 1364
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di
partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere
considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel
corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della
provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della
dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla
sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la
sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria
la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla
paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi
destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione
della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in
chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve
trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo
la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il
contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di
identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una
sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata
FATTO
Il Comune di A. ha indetto la gara per l’affidamento in
concessione dell’impianto sportivo “OMISSIS”, approvando l’avviso di selezione
con determinazione n. OMISSIS del OMISSIS.
La commissione di gara ha escluso la ricorrente per mancata
presentazione dello Statuto (che avrebbe dovuto essere inserito nella busta A),
per mancata presa visione dell’impianto e per omessa apposizione della firma in
originale sui modelli allegato 1A e 2A.
Con provvedimento n. 1990 del 22.7.2016 è stata disposta
l’assegnazione provvisoria a favore dell’A.T.I. costituenda tra OMISSIS e OMISSIS.
Avverso l’atto di esclusione e l’aggiudicazione provvisoria la
ricorrente è insorta deducendo varie censure.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di A. e OMISSIS.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la causa è stata
posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di
inammissibilità dell’impugnativa sollevate dalla controinteressata e dal
Comune, stante l’infondatezza del ricorso.
Entrando nel merito della trattazione del gravame, valgono le
seguenti considerazioni.
Una delle ragioni poste a giustificazione del contestato
provvedimento di estromissione dalla gara è costituita dal fatto che il modello
allegato 1A (istanza di partecipazione alla gara) e il modello allegato 2A
(dichiarazione di assenza di cause ostative e carichi pendenti) recano la firma
del legale rappresentante non in forma autografa (cioè non in originale) ma
stampata. A tal riguardo la ricorrente lamenta che l’avviso di gara non
contemplava la predetta irregolarità come causa di esclusione, deduce che la
nuova normativa in tema di contratti pubblici non consente l’esclusione dalla
gara nemmeno in caso di omessa sottoscrizione ed obietta che comunque l’istanza
era sottoscritta e accompagnata da documento di identità del sottoscrittore.
La censura è infondata.
Premesso che l’avviso di gara prescriveva, a pena di
esclusione, la presentazione della domanda di partecipazione e della
dichiarazione sulle cause ostative e i carichi pendenti, firmate
rispettivamente dal legale rappresentante e da ciascuno dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, il Collegio osserva quanto appresso.
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la
domanda di partecipazione alla gara, da parte di un concorrente non può essere
considerata, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel
corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della
provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti
della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla
sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata, giacché la
sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria
la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla
paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi
destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l'apposizione
della firma deve avvenire esclusivamente in originale in calce ovvero in
chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede. Deve
trattarsi di firma autografa, e non fotocopiata o prestampata, in quanto solo
la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre il
contenuto del documento a lui. Non rileva l’allegazione del documento di
identità, che funge da strumento sostitutivo dell’autenticazione di una
sottoscrizione effettiva, e non impressa a stampa o fotocopiata.
Tali conclusioni valgono anche alla luce dell’art. 83, comma 9
ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di irregolarità che non consente
l’individuazione del soggetto responsabile, in quanto non è riconoscibile
l’effettivo autore dell’apposizione di una firma a stampa in calce al
documento. Nel caso di specie peraltro il documento irregolarmente sottoscritto
è strettamente collegato all’offerta, avendo come contenuto la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, ed attiene quindi alla paternità
dell’offerta stessa, rispetto alla quale l’esclusione dalla possibilità di
soccorso istruttorio è statuita dall’art. 83, comma 9 secondo periodo, del
d.lgs. n. 50/2016.
In relazione alle censure riferite alle altre cause di
estromissione dalla gara, il Collegio osserva che, a fronte di un provvedimento
di esclusione che si fondi su una pluralità di ragioni ostative, l'impugnativa
svolta in sede giurisdizionale non può trovare accoglimento se anche uno solo
dei motivi di doglianza resista alle censure mosse; in sostanza il
provvedimento plurimotivato non è suscettibile di annullamento qualora anche
uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la
legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.
Pertanto, essendo sufficiente a sorreggere la legittimità
dell’impugnata esclusione la mancata sottoscrizione degli allegati 1A e 2A, si
prescinde dall’esame delle censure riguardanti gli altri motivi del suddetto
provvedimento estromissivo, costituiti dalla mancata allegazione dello Statuto
e dall’omessa effettuazione del sopralluogo.
La ricorrente contesta altresì la clausola dell’avviso di gara
che prevede l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta
riservata, con conseguente illegittimità degli atti della procedura selettiva.
La doglianza è inammissibile.
Il soggetto che è stato escluso legittimamente dalla gara
risulta privo di legittimazione e/o carente di interesse con riferimento alla
deduzione dei vizi relativi alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
L'accoglimento del ricorso con riferimento al provvedimento di aggiudicazione
non comporterebbe, infatti, l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, ma la
ripetizione della gara, e l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara
può essere perseguito soltanto dall'impresa che non è stata esclusa (ex multis:
Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3393; TAR Sicilia, Palermo, II, 28.1.2016, n.
294; TAR Umbria, I, 26.2.2016, n. 205).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di A. e alla
parte controinteressata la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre
accessori di legge ciascuno, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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