Tar Basilicata xx agosto 2016, n. xxx
L’art. 92, c. 2, del d.P.R. 285/1990 prevede la revoca della
concessione cimiteriale nella caso di grave situazione di insufficienza del
cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, a cui non può rimediarsi per l’impossibilità
di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo
cimitero, ma da tale ipotesi di revoca della concessione non può desumersi il
divieto di estumulazione per il recupero del loculo anche nel caso in cui non
ricorrono i suddetti presupposti per la revoca della concessione.
L’art. 93, c. 1, del d.P.R. 285/1990, nel prevedere che il diritto di
uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “si esercita fino al
completamento della capienza del sepolcro”, non può essere interpretato nel
senso di impedire il riutilizzo di tali sepolcri previa estumulazione delle
salme.
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