mercoledì 21 settembre 2016





Tar Basilicata xx agosto 2016, n. xxx

L’art. 92, c. 2, del d.P.R. 285/1990 prevede la revoca della concessione cimiteriale nella caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, a cui non può rimediarsi per l’impossibilità di provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, ma da tale ipotesi di revoca della concessione non può desumersi il divieto di estumulazione per il recupero del loculo anche nel caso in cui non ricorrono i suddetti presupposti per la revoca della concessione.

L’art. 93, c. 1, del d.P.R. 285/1990, nel prevedere che il diritto di uso dei sepolcri privati a concessione perpetua o 99ennale “si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro”, non può essere interpretato nel senso di impedire il riutilizzo di tali sepolcri previa estumulazione delle salme.

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