Circolare Ministero dell’Interno
– Dip. Pubblica Sicurezza 1 settembre 2016, Esibizione
del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d),
del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015.
L’art. 180, comma 1, lettera d),
del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un
veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione
obbligatoria, da cui risulti il perìodo per il quale è stato pagato il premio o
la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione
RCA (1).
L’art. 127 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
rinvia ad un Regolamento dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
(2) per le modalità di
rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento
emanato il 19 marzo 2010, n. 34. LTVASS,
con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma
5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “«e/ caso di stipulazione di
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di
assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite
posta elettronica…«”.
Per effetto della modifica da
ultimo richiamata (3), in
sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un
certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del
formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il
mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria
ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180,
comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S., possa
essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in
formato cartaceo.
(1)Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto
dell'art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella legge
24.3.2012, n. 27, è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di
assicurazione, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato
unitamente al certificato di assicurazione.
(2)Già ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).
(3)E conformemente ai principi e alle finalità del Codice
dell'amministrazione digitale, volti alla diffusione e alla fruibilità
dell'informazione in modalità digitale.
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