Corte di Giustizia UE 13 settembre 2016, n. C-304/14
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
20 TFUE – Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera
età a carico, cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno nello Stato membro
del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore –
Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento
indiretto del minore
L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta
alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal territorio di
tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che
abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la
custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato
membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo
diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato
obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell’Unione europea, così
privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in
quanto cittadino dell’Unione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato
membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata
sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve
costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi
un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su
una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che
spetta al giudice nazionale verificare.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 settembre 2016
Nella causa C‑304/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal
(Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione immigrazione e
asilo), Regno Unito], con decisione del 4 giugno 2014, pervenuta in cancelleria
il 24 giugno 2014, nel procedimento
Secretary
of State for the Home Department,
contro
CS,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva
de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, C. Toader, D. Šváby,
F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas
(relatore), E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan,
M. Berger, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 30 giugno 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per CS,
da R. Husain, QC, L. Dubinsky, e P. Tridimas, barristers,
incaricati da D. Furner, solicitor;
– per il
governo del Regno Unito, da M. Holt e J. Beeko, in qualità di agenti,
assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo danese, da C. Thorning e M. Wolff, in qualità di agenti;
– per il
governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, K. Pawłowska e M. Pawlicka, in
qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da I. Martínez del Peral, C. Tufvesson e M. Wilderspin, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 4 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
20 TFUE.
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CS, cittadina di
uno Stato terzo, madre di un minore in tenera età, cittadino dell’Unione con
cittadinanza di uno Stato membro nel quale ha sempre soggiornato, e il
Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno, Regno
Unito), relativa ad una decisione di espulsione dell’interessata dal territorio
di tale Stato membro verso uno Stato terzo, in ragione dei suoi precedenti
penali.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo
3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e
rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), rubricato «Aventi
diritto», così prevede:
«1. La presente
direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni
in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi
familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il
cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio
del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo
Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola
l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2,
punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino
dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale (...);
(…)
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito
della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o
soggiorno».
Diritto del Regno Unito
La legge sulle frontiere
4 In
virtù dell’articolo 32, paragrafo 5, dello UK Borders Act 2007 (legge del 2007
sulle frontiere; in prosieguo: la «legge sulle frontiere»), nel caso in cui una
persona, che non sia un cittadino britannico, sia riconosciuta colpevole di un
reato nel Regno Unito e sia condannata ad una pena detentiva di almeno dodici
mesi, il Ministro dell’Interno deve emettere un provvedimento di espulsione nei
suoi confronti.
5 Si
evince dall’articolo 33 della legge sulle frontiere che tale obbligo non sorge
ove l’allontanamento, in forza del provvedimento di espulsione, della persona
condannata:
(a) violi i
diritti di una persona ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 novembre
1950; o
(b) violi gli
obblighi incombenti al Regno Unito ai sensi della convenzione sullo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (Recueil des traités des Nations
unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 [1954]); o
(c) violi i
diritti del reo ai sensi dei Trattati dell’Unione europea.
Il regolamento sull’immigrazione
6 In
virtù dell’articolo 15 A, paragrafo 4 A, dell’Immigration (European
Economic Area) Regulations 2006 [regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio
economico europeo)], nella versione modificata nel 2012 (in prosieguo: il
«regolamento sull’immigrazione»), che tiene conto della sentenza dell’8 marzo
2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), una persona con i requisiti
previsti dal citato articolo 15 A, paragrafo 4 A, beneficia di un
«diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito».
7 Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 15 A, paragrafo 9, di detto regolamento, una
persona che beneficerebbe normalmente di un diritto di soggiorno derivato in
forza, segnatamente, del citato articolo 15 A, paragrafo 4 A, non
beneficia di tale diritto «se il Ministro dell’Interno ha adottato una
decisione ai sensi [degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), 20, paragrafo
1, o 20 A, paragrafo 1, del regolamento sull’immigrazione]».
8 In
virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, il Ministro
dell’Interno può revocare, rifiutare di rilasciare, o rifiutare di rinnovare un
attestato d’iscrizione, una carta di soggiorno, un documento che attesta il
soggiorno permanente o una carta di soggiorno permanente «se il rifiuto o la
revoca sono giustificat[i] da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica».
9 In
forza dell’articolo 20, paragrafo 6, del regolamento sull’immigrazione, una
siffatta decisione deve essere adottata in conformità all’articolo 21 del
medesimo.
10 L’articolo
21 A del regolamento sull’immigrazione applica una versione modificata
della parte 4 di tale regolamento a decisioni adottate in relazione,
segnatamente, a diritti di soggiorno derivati. L’articolo 21 A, paragrafo
3, lettera a), di detto regolamento, applica la parte 4 come se «i
riferimenti ad un elemento “giustificato da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica in conformità all’articolo 21”
facessero riferimento, invece che a tale elemento, ad un elemento che
“contribuisce all’interesse generale”».
11 Da
tali disposizioni risulta che è possibile negare la concessione di un diritto
di soggiorno derivato ad una persona che potrebbe normalmente aspirare ad un
diritto di soggiorno in forza dell’articolo 20 TFUE, come interpretato
dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09,
EU:C:2011:124), qualora ciò contribuisca all’interesse generale.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 CS,
cittadina di un paese terzo, nell’anno 2002 ha sposato un cittadino britannico.
Nel settembre del 2003 ha ottenuto un visto in ragione del suo matrimonio ed è
entrata legalmente nel Regno Unito, beneficiando del permesso di soggiornarvi
fino al 20 agosto 2005. Il 31 ottobre 2015 è stato rilasciato a suo favore un
permesso di soggiorno a tempo indeterminato in tale Stato membro.
13 Da
tale matrimonio, nel 2011, è nato, nel Regno Unito, un bambino. CS sarebbe la
sola a garantire la custodia effettiva di detto bambino, cittadino britannico.
14 Il
21 marzo 2012 CS è stata riconosciuta colpevole di un reato. Il 4 maggio 2012 è
stata condannata ad una pena detentiva di dodici mesi.
15 Il
2 agosto 2012 è stato comunicato alla sig.ra CS che, a causa della sua
condanna, poteva essere espulsa dal Regno Unito. Il 30 agosto 2012 CS ha
presentato domanda di asilo in tale Stato membro. Detta domanda è stata
esaminata dall’autorità nazionale competente, ossia il Ministro dell’Interno.
16 Il
2 novembre 2012 CS è stata messa in libertà dopo avere scontato la pena
detentiva e il 9 gennaio 2013 il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda
di asilo depositata dall’interessata. La decisione di espellere CS dal Regno
Unito verso uno Stato terzo è stata adottata ai sensi dell’articolo 32,
paragrafo 5, della legge sulle frontiere. CS ha contestato tale decisione
esercitando il proprio diritto di ricorso dinanzi al First-tier Tribunal
(Immigration and Asylum Chamber) [tribunale di primo grado (sezione
immigrazione e asilo), Regno Unito]. Il 3 settembre 2013 il ricorso di CS è
stato accolto in base al motivo che la sua espulsione avrebbe comportato una
violazione della convenzione sullo status dei rifugiati, degli articoli 3 e 8
della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, nonché dei Trattati.
17 Nella
sua decisione, il First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)
[tribunale di primo grado (sezione immigrazione e asilo)] ha constatato che, in
caso di adozione di una misura di allontanamento nei confronti di CS, nessun
altro familiare nel Regno Unito avrebbe potuto prendersi cura del minore, di
modo che quest’ultimo avrebbe dovuto seguire la madre nel suo paese di origine.
Richiamando i diritti del figlio di CS, connessi alla cittadinanza europea di
quest’ultimo, in forza dell’articolo 20 TFUE, come interpretato dalla
Corte nella sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124),
detto giudice di primo grado ha statuito che «in nessun caso un cittadino
dell’Unione europea può essere allontanato di fatto dal territorio dell’Unione
europea (…) [,che] tale obbligo non ammette nessuna deroga, di qualsivoglia
tipo, ivi incluso il caso in cui (…) i genitori abbiano precedenti penali (...)
[e che], di conseguenza, il provvedimento di espulsione in questione non è
conforme alla legge poiché viola i diritti di cui il figlio gode in forza
dell’articolo 20 TFUE».
18 Il
Ministro dell’Interno è stato autorizzato a ricorrere dinanzi all’Upper
Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione
immigrazione e asilo), Regno Unito]. Ha sostenuto che il giudice di primo grado
aveva commesso un errore di diritto nell’accogliere il ricorso di CS, in
particolare nelle valutazioni relative ai diritti di cui beneficia il figlio di
quest’ultima ai sensi dell’articolo 20 TFUE, alla sentenza dell’8 marzo
2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) e ai diritti derivati di cui
beneficia CS. Il Ministro dell’Interno ha fatto valere, in particolare, che il
diritto dell’Unione non osta a che CS sia espulsa verso il suo Stato d’origine,
anche se ciò priva suo figlio, cittadino dell’Unione, del godimento effettivo
del nucleo essenziale dei diritti connessi a tale status.
19 Ciò
premesso, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale
superiore (sezione immigrazione e asilo)] ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 20 TFUE, osti a che uno
Stato membro espella dal proprio territorio, verso un paese non appartenente
all’Unione, una persona non cittadina dell’Unione che sia il genitore e
l’effettivo affidatario di un minore che sia un cittadino di tale Stato membro
(e, pertanto, un cittadino dell’Unione), ove ciò priverebbe il minore,
cittadino dell’Unione, del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi
diritti in quanto cittadino dell’Unione.
2) Nel caso in
cui la risposta alla prima questione sia negativa, quali siano le circostanze
in cui tale espulsione sia permessa ai sensi del diritto dell’Unione.
3) Nel caso in
cui la risposta alla prima questione sia negativa, in quale misura, se del
caso, gli articoli 27 e 28 della direttiva [2004/38] incidano sulla risposta
alla seconda questione».
Sulle questioni pregiudiziali
20 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel
senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescrive
l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un
cittadino di quest’ultimo condannato per un reato di una certa gravità, anche
quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minore in
tenera età, cittadino di detto Stato membro, e ivi soggiornante dalla nascita
senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché la
prevista espulsione obblighi tale minore ad abbandonare il territorio
dell’Unione, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei
suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione.
Sulle disposizioni del diritto dell’Unione relative
alla cittadinanza dell’Unione
21 Occorre
anzitutto constatare che l’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato
«Aventi diritto», al paragrafo 1 dispone che essa si applica a qualsiasi
cittadino dell’Unione che «si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari».
22 Di
conseguenza, la direttiva non si applica in circostanze quali quelle di cui al
procedimento principale, in quanto il cittadino dell’Unione di cui trattasi non
ha mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e ha sempre
soggiornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza (v. sentenza dell’8
marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 39). Siccome un
cittadino dell’Unione non rientra nella nozione di «avente diritto» ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, neppure un suo familiare
rientra in tale nozione, dato che i diritti conferiti dalla direttiva ai
familiari di un avente diritto non sono diritti originari spettanti a tali
familiari, bensì diritti derivati, da essi acquisiti nella loro qualità di membri
della famiglia dell’avente diritto (v. sentenze del 5 maggio 2011, McCarthy, C‑434/09,
EU:C:2011:277, punto 42; del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11,
EU:C:2011:734, punto 55, nonché dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12,
EU:C:2013:291, punto 31).
23 In
secondo luogo, riguardo all’articolo 20 TFUE, la Corte ha già avuto occasione
di dichiarare che la situazione di un cittadino dell’Unione il quale, così come
il figlio di cittadinanza britannica di CS, non abbia esercitato il diritto
alla libera circolazione, non può essere assimilata, per questa sola ragione, a
una situazione puramente interna, ossia a una situazione che non presenta alcun
fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal
diritto dell’Unione (v. sentenze del 5 maggio 2011, McCarthy, C‑434/09,
EU:C:2011:277, punto 46; del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11,
EU:C:2011:734, punto 61, nonché del 6 dicembre 2012, O e a., C‑356/11 e C‑357/11,
EU:C:2012:776, punto 43).
24 Il
figlio di CS, infatti, in quanto cittadino di uno Stato membro, gode, ai sensi
dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, dello status di cittadino dell’Unione, che
è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri,
e può pertanto avvalersi, anche nei confronti dello Stato membro di cui ha la
cittadinanza, dei diritti connessi a tale status (v. sentenze del 5 maggio
2011, McCarthy, C‑434/09, EU:C:2011:277, punto 48; del 15 novembre 2011, Dereci
e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 63, nonché del 6 dicembre 2012, O
e a., C‑356/11 e C‑357/11, EU:C:2012:776, punto 44).
25 La
cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto
fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni
fissate dal Trattato e i provvedimenti adottati per la loro applicazione (v.,
in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2010, Lassal, C‑162/09, EU:C:2010:592,
punto 29, e del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia, C‑364/10, EU:C:2012:630,
punto 43).
26 Come
dichiarato dalla Corte al punto 42 della sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz
Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti
nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del
godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di
cittadini dell’Unione.
27 Per
contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non
conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di Stati terzi (sentenze
dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punto 66, e dell’8 maggio
2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 34).
28 Infatti,
gli eventuali diritti conferiti ai cittadini di Stati terzi dalle disposizioni
del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione non sono diritti originari
dei suddetti cittadini, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il
cittadino dell’Unione. La finalità e la ratio di tali diritti derivati si
basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica, in
particolare, la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione (sentenze
dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, punti 67 e 68, nonché
dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291, punto 35).
29 A
tale riguardo, la Corte
ha già dichiarato che esistono situazioni molto particolari in cui, sebbene il
diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi
non sia applicabile e il cittadino dell’Unione di cui trattasi non si sia
avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve,
nondimeno, essere accordato a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di
detto cittadino dell’Unione, pena pregiudicare l’effetto utile della
cittadinanza dell’Unione, se, in conseguenza del diniego di un siffatto
diritto, il cittadino dell’Unione venisse di fatto costretto a lasciare il
territorio dell’Unione complessivamente inteso, e pertanto privato del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti da tale status
(v. in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09,
EU:C:2011:124, punti 43 e 44; del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11,
EU:C:2011:734, punti 66 e 67; dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11,
EU:C:2012:691, punto 71; dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12,
EU:C:2013:291, punto 36, nonché del 10 ottobre 2013, Alokpa e Moudoulou, C‑86/12,
EU:C:2013:645, punto 32).
30 L’elemento
che caratterizza le suesposte situazioni è che, pur essendo disciplinate da
normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri - vale
a dire le normative sul diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di
Stati terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del
diritto derivato che, a certe condizioni, prevedono il conferimento di un
siffatto diritto - dette situazioni hanno tuttavia un rapporto intrinseco con
la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale
osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti
cittadini di Stati terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino
dell’Unione di cui trattasi, per evitare che detta libertà sia pregiudicata
(v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691,
punto 72, e dell’8 maggio 2013, Ymeraga e a., C‑87/12, EU:C:2013:291,
punto 37).
31 Nel
caso di specie il figlio di CS gode, in quanto cittadino dell’Unione, del
diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, e
ogni limitazione di tale diritto rientra nel campo di applicazione del diritto
dell’Unione.
32 Orbene,
l’espulsione della madre del minore di cui trattasi, ossia di colei che ne
garantisce la custodia effettiva, potrebbe comportare una limitazione dei
diritti legati allo status di cittadino dell’Unione, in quanto detto minore
potrebbe essere costretto, di fatto, a seguirla, e pertanto ad abbandonare il
territorio dell’Unione complessivamente inteso. In tal senso, l’espulsione
della madre dello stesso minore priverebbe quest’ultimo del godimento effettivo
del nucleo essenziale dei diritti che lo status di cittadino dell’Unione pur
gli conferisce.
33 Si
deve pertanto considerare che la situazione di cui al procedimento principale
potrebbe comportare, per il figlio di CS, la privazione del godimento effettivo
del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino
dell’Unione e, quindi, rientra nel campo di applicazione del diritto
dell’Unione.
Sulla possibilità di introdurre limiti ad un
diritto di soggiorno derivato ex articolo 20 TFUE
34 Il
governo del Regno Unito ritiene che la commissione di un reato possa sottrarre
una causa al campo di applicazione del principio elaborato dalla Corte nella
sentenza dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). Se,
tuttavia, la Corte
dovesse ritenere tale principio applicabile in una situazione come quella di
cui al procedimento principale, esso sarebbe soggetto a limiti. A tal
proposito, il governo del Regno Unito deduce che la decisione di espellere CS
per condotta illecita di una certa gravità risponde ad una ragione di ordine
pubblico, in quanto tale condotta rappresenta una minaccia chiara per un
legittimo interesse di tale Stato membro, ossia il rispetto della coesione
sociale e dei valori della sua società. Detto governo ha quindi rilevato che,
nel caso di specie, la Court
of Appeal (England & Wales) (Criminal Division) [Corte d’appello
(Inghilterra e Galles) (sezione penale), Regno Unito], nella decisione che
respinge il ricorso depositato da CS avverso la propria condanna ad una pena
detentiva, ha riconosciuto la gravità del reato commesso dall’interessata.
35 In
tale contesto, il governo del Regno Unito rileva che gli articoli 27 e 28 della
direttiva 2004/38 disciplinano la possibilità, per gli Stati membri, di
espellere dal loro territorio un cittadino dell’Unione, in particolare quando
abbia commesso un reato. Orbene, non riconoscere la possibilità di introdurre
limiti ad un diritto di soggiorno derivato che discende direttamente
dall’articolo 20 TFUE e di adottare una misura di espulsione implicherebbe
che uno Stato membro non avrebbe la possibilità di espellere un cittadino di
uno Stato terzo colpevole di un tale reato se costui è il genitore di un
minore, cittadino dell’Unione e residente nello Stato membro di cui è
cittadino. In tali condizioni, il livello di tutela contro l’espulsione dal
territorio di detto Stato membro sarebbe maggiore per un cittadino di uno Stato
terzo, che gode di un diritto di soggiorno derivato, che per un cittadino
dell’Unione. Pertanto, uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di derogare
al diritto di soggiorno derivato che discende dall’articolo 20 TFUE e di
espellere dal proprio territorio il cittadino di uno Stato terzo nel caso di un
reato di una certa gravità, anche se ciò comporta che il minore interessato
dovrà abbandonare il territorio dell’Unione, a condizione che una simile
decisione sia proporzionata e rispetti i diritti fondamentali.
36 Si
deve rilevare che l’articolo 20 TFUE non incide sulla possibilità, per gli
Stati membri, di far valere un’eccezione connessa, segnatamente, al
mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
Ciò detto, nei limiti in cui la situazione di CS ricade nel campo di
applicazione del diritto dell’Unione, la valutazione della sua situazione deve
tener conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come
enunciato all’articolo 7 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»), articolo che deve essere letto in combinato
disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del
minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta medesima (v., in tal
senso, sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU,
EU:C:2009:810, punti 53 e 54).
37 Inoltre,
si deve ricordare che, in quanto ratio di una deroga al diritto di soggiorno
dei cittadini dell’Unione o dei membri delle loro famiglie, le nozioni di
«ordine pubblico» e di «pubblica sicurezza» devono essere intese in modo
restrittivo, cosicché la loro portata non può essere determinata
unilateralmente dagli Stati membri senza controllo da parte delle istituzioni
dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 1974, van Duyn, 41/74,
EU:C:1974:133, punto 18; del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172,
punto 33; del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01,
EU:C:2004:262, punti 64 e 65; del 27 aprile 2006, Commissione/Germania, C‑441/02,
EU:C:2006:253, punto 34, nonché del 7 giugno 2007, Commissione/Paesi Bassi, C‑50/06,
EU:C:2007:325, punto 42).
38 La Corte ha quindi dichiarato
che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla
perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge,
l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave rispetto ad
un interesse fondamentale della società.
39 Quanto
alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta
che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua
sicurezza esterna e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle
istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché all’incolumità della
popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali
o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi
militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in tal senso, sentenze del
23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 43 e 44 nonché
del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 65 e 66). La Corte ha parimenti
dichiarato che la lotta contro la criminalità legata al traffico di
stupefacenti in associazione criminale (v., in tal senso, sentenza del 23
novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punti 45 e 46) e la lotta
contro il terrorismo (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2002, Oteiza
Olazabal, C‑100/01, EU:C:2002:712, punti 12 e 35) sono incluse nella nozione di
«pubblica sicurezza».
40 In
tale contesto, si deve osservare che, laddove la decisione di espulsione si
fonda sull’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave
per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tenuto conto dei reati commessi
dal cittadino di uno Stato terzo titolare della custodia esclusiva di minori,
cittadini dell’Unione, una simile decisione potrebbe essere conforme al diritto
dell’Unione.
41 Per
contro, tale conclusione non può trarsi automaticamente sulla sola base dei
precedenti penali dell’interessato. Essa si può evincere, se del caso, solo da
una valutazione concreta, da parte del giudice nazionale, di tutte le
circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, alla luce del principio di
proporzionalità, del superiore interesse del minore e dei diritti fondamentali
di cui la Corte
assicura il rispetto.
42 Tale
valutazione deve quindi innanzitutto prendere in considerazione la condotta
personale del soggetto interessato, la durata e il carattere legittimo del
soggiorno dell’interessato sul territorio dello Stato membro di cui trattasi,
la natura e la gravità del reato commesso, il grado di pericolosità effettiva
dell’interessato per la società, l’età del minore in parola e il suo stato di
salute, nonché la sua situazione familiare ed economica.
43 Nel
caso di specie il giudice del rinvio osserva che, secondo la normativa
nazionale di cui al procedimento principale, l’adozione, da parte del ministro
dell’Interno, di una decisione di espulsione nei confronti di un cittadino non
britannico riconosciuto colpevole di un reato e condannato ad una pena
detentiva della durata di almeno dodici mesi, è obbligatoria, a meno che tale
decisione non «violi i diritti del reo ai sensi dei Trattati dell’Unione».
44 Tale
normativa sembra pertanto instaurare un collegamento sistematico e automatico
fra la condanna penale della persona di cui trattasi e il provvedimento di
allontanamento ad essa applicabile, o, comunque, esiste una presunzione secondo
la quale il cittadino di cui trattasi deve essere espulso dal Regno Unito.
45 Tuttavia,
come discende dai punti da 40 a 42 della presente sentenza, la mera esistenza
di precedenti penali non può, di per sé, giustificare una decisione di
espulsione che privi il figlio di CS del godimento effettivo del nucleo
essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino.
46 In
relazione alle considerazioni esposte al punto 40 della presente sentenza,
spetta anzitutto al giudice del rinvio individuare ciò che, nella condotta di
CS o nel reato da lei commesso, costituisce una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o dello
Stato membro ospitante, e che possa giustificare, in nome della tutela
dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza, una decisione di espulsione
dal Regno Unito.
47 È
compito del giudice del rinvio valutare, da un lato, il grado di pericolosità
per la società della condotta criminosa di CS e, dall’altro, le eventuali
conseguenze che una condotta siffatta potrebbe avere sull’ordine pubblico o
sulla pubblica sicurezza dello Stato membro di cui trattasi.
48 Nell’ambito
della ponderazione da effettuarsi, il giudice del rinvio deve allo stesso tempo
prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto
e, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come
sancito all’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre
2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 52) nonché fare attenzione al
rispetto del principio di proporzionalità.
49 Nel
caso di specie occorre tenere conto, nella ponderazione degli interessi
coinvolti, dell’interesse superiore del minore. Un’attenzione particolare
dev’essere dedicata alla sua età, alla sua situazione nello Stato membro interessato,
e al suo grado di dipendenza rispetto al genitore (v., in tal senso, Corte EDU,
3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi CE:ECHR:2014:1003JUD001273810,
§ 118).
50 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle
questioni poste dichiarando che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato
nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva
l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un
cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando
tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera
età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza
aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché
l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il
territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del
nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione. Tuttavia,
in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di
espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto
cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale
della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in
considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al
giudice nazionale verificare.
Sulle spese
51 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato
nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva
l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un
cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando
tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera
età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza
aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché
l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il
territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del
nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione. Tuttavia,
in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di
espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto
cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale
della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in
considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al
giudice nazionale verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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