Diritto di accesso
agli atti (endoprocedimentali)
Cons. di Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3856
L’art. 22, c. 1, lett. d), l. 241/1990 non limita il diritto di accesso
alle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti
endoprocedimentali
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Liguria e recante
il n. 935/2015 il signor D.B., cittadino del Comune di P. ha lamentato
l’illegittimità del parziale diniego opposto dal Difensore civico della Regione
Liguria all’istanza da lui proposta al fine di ottenere l’accesso agli atti
inerenti lo stato dei rapporti tra il complesso turistico ‘L.’ e quel comune.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito
(dopo avere respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di P.) ha esaminato
nel merito il ricorso concludendo nel senso della sua inammissibilità.
In particolare, i primi Giudici:
- hanno ritenuto che la parte dell’istanza relativa al
contenuto del piano attuativo del PUC fosse piuttosto ascrivibile all’ambito
delle mere “richiesta di informazioni” (e non all’ambito applicativo
della normativa sull’accesso);
- hanno ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune
all’ostensione di semplici istanze di una parte privata, laddove non recepite
in un provvedimento, sia esso positivo o negativo.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal
signor B. il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione
dell’art. 10, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli
articoli 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n 241 – Difetto motivazionale,
irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti;
.2) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – Violazione e falsa applicazione
degli articoli 22 e 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Difetto di motivazione,
irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti.
Si è costituito in giudizio il Comune di P. il quale ha
concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Alla camera di consiglio del 14 luglio 2016 il ricorso in
epigrafe è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello
proposto da un cittadino del Comune di P. avverso la sentenza del T.A.R. della
Liguria con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso finalizzato ad
ottenere l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di un parcheggio al
servizio di una struttura ricettiva.
2. Al fine del più compiuto inquadramento della res
controversa, occorre osservare che l’originaria richiesta di accesso formulata
dall’odierno appellante riguardava tre tipologie di atti, e in particolare
1) gli atti inerenti le concessioni e/o gli accordi relativi
alle modalità di gestione dei posti auto, pubblici e privati, situati
all’interno del P.U.O. del complesso turistico ‘L.’ di P.;
2) i documenti concessori inerenti lo striscione pubblicitario
posizionato sulla facciata del complesso turistico;
3) le richieste ed autorizzazioni demaniali concesse e
rigettate per il periodo balneare in corso.
3. Ancora in via preliminare occorre rilevare l’infondatezza
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata
dall’amministrazione comunale.
Al riguardo ci si limita ad osservare che, anche a prescindere
dal se tutti gli oggetti cui erano riferibili i tre punti dell’istanza di
accesso fossero riconducibili all’ambito del diritto di accesso alle
informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
il punto è che la legittimazione all’accesso in capo al signor B. è stato
dichiarato dallo stesso Comune di P. sia con la nota in data 12 giugno 2015 ,
sia con la nota in data 9 luglio 2015.
Ed infatti in entrambe le note in questione il Comune
appellato, pur riconoscendo l’astratta legittimazione dell’odierno appellante
al richiesto accesso, esponeva tuttavia le ragioni per cui il diritto di
accesso non potesse essere esplicato in relazione ad alcuni degli atti
richiesti.
Deve quindi ritenersi che le eccezioni con cui il Comune ha
negato la sussistenza della richiamata legittimazione (peraltro, senza ritirare
in parte qua gli atti con cui l’aveva in precedenza riconosciuta) si
pongano in contrasto con il generale divieto del venire contra factum
proprium, cui è da riconoscere valenza anche ai fini processuali.
4. Il ricorso deve quindi essere esaminato nel merito.
4.1. Per quanto riguarda il punto 1 dell’originaria richiesta
di accesso in data 8 giugno 2016 il Comune si è limitato a dare atto degli
esiti dei sopralluoghi effettuati in loco in data 2 e 8 luglio 2015.
Non ha invece fornito alcun risconto (positivo o negativo) in
ordine alla parte dell’istanza relativa alla documentazione concessoria ovvero
agli accordi relativi alla gestione dei posti auto.
Già sotto tale aspetto, quindi, il ricorso deve essere accolto
e conseguentemente deve essere ordinato al Comune di fornire riscontro alla
domanda ostensiva, chiarendo se sussistano in concreto tali concessioni e/o
accordi e, in caso affermativo, consentendo l’accesso ad essi, non essendo
stata allegata alcuna ragione ostativa all’accesso.
4.2. Per quanto riguarda il punto 2 dell’originaria richiesta
di accesso (quella relativa alla legittimità dello striscione pubblicitario
posizionato sulla facciata del complesso turistico), il locale Corpo di Polizia
Municipale ha fornito un riscontro che al Collegio appare effettivamente
esaustivo (in tal senso la nota in data 14 luglio 2015). Ha infatti riferito
che, all’esito del sopralluogo svolto in loco da personale di quel Corpo, non è
risultata la presenza in loco di alcuno striscione.
Si tratta di una circostanza che non risulta contestata in
atti, ragione per cui le esigenze ostensive avanzate dall’odierno appellante
appaiono allo stato soddisfatte.
4.3. Per quanto riguarda il punto 3 dell’originaria richiesta
di accesso (quella relativa alle richieste ed autorizzazioni demaniali concesse
e rigettate per il periodo balneare in corso, occorre in primo luogo osservare
che l’amministrazione comunale ha consentito l’accesso agli atti (undici)
richiamati nella nota del 12 giugno 2015.
Non emergendo alcuna ragione per cui l’accesso debba essere
consentito nella sola forma della presa visione, si ritiene che lo stesso debba
essere consentito, su richiesta dell’appellante, anche nella forma
dell’estrazione di copia.
Risulta agli atti che il Comune abbia altresì consentito
l’accesso al decreto della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore
Ecosistema costiero e ciclo delle acque 26 maggio 2015, n. 1340 ritenendo – a
quanto è dato comprendere – che le sole istanze procedimentali non
costituiscano ex se documenti ostensibii (anche ai sensi della
disciplina sull’informazione ambientale), ma che oggetto possibile di accesso
siano solo i provvedimenti conclusivi adottati dall’amministrazione.
Si tratta di una prospettazione che è stata condivisa dai primi
Giudici (i quali hanno confermato la correttezza del diniego di accesso “[a]
semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento,
sia esso positivo o negativo”.
L’approccio in questione non può essere condiviso in quanto la
generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della
l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli
provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione
di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensive).
E’ qui appena il caso di richiamare la previsione di cui
all’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per
‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale”.
E’ evidente che la richiamata disposizione non suffraghi in
alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici - secondo cui
l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole
determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
4.3.1. Né a conclusioni diverse può giungersi laddove si
riguardi la questione attraverso l’angolo visuale delle previsioni in tema di
informazione ambientale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005.
Ad avviso del Collegio, infatti, pur essendo dubbio che gli
atti cui faceva riferimento l’istanza dell’8 giugno 2005 fossero riconducibili
all’ambito della c.d. ‘informazione ambientale’, resta comunque fermo che,
laddove pure si ammettesse tale riconduzione, non si giustificherebbe in alcun
modo un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora
tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici
provvedimenti.
Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione
l’amplissima nozione di ‘informazione ambientale’ di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il quale delinea una nozione
amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei
(soli) provvedimenti amministrativi conclusivi prospettata dal Comune di P. e
di fatto condivisa dai primi Giudici.
4.3.2. Concludendo sul punto, quindi, l’appello in epigrafe
deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza in epigrafe,
deve essere ordinato al Comune di P. di consentire l’accesso, nelle forme di
cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, ai documenti amministrativi – anche
di contenuto interno o endoprocedimentale – relativi alle richieste ed
autorizzazioni demaniali assentite o rigettate richiamate al punto 3
dell’istanza in data 8 giugno 2015.
5. In base a quanto sin qui esposto l’appello in epigrafe deve
essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve
essere ordinato al Comune di P. di consentire l’accesso agli atti ai sensi dei
precedenti punti 4.1., 4.3 e 4.3.2.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi
per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per il
doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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