Corte di Giustizia UE 25 giugno 2015, n. C-664/13
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida –
Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio – Condizione di residenza
sul territorio di tale Stato membro – Dichiarazione di residenza»
L’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere
interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in
forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il
rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per
dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale
articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto
all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta
direttiva, consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul
territorio dello Stato membro interessato.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 giugno 2015
Nella causa C‑664/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā
apgabaltiesa (Lettonia), con decisione del 5 dicembre 2013, pervenuta in
cancelleria il 13 dicembre 2013, nel procedimento
VAS
«Ceļu satiksmes drošības direkcija»,
Latvijas
Republikas Satiksmes ministrija
contro
Kaspars
Nīmanis,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione,
C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo lettone, da I. Kalniņš e L. Skolmeistare, in qualità di
agenti;
– per il
governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da N. Yerrell e E. Kalniņš, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18, e
rettifica GU 2009, L 19, pag. 67).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra, da un
lato, la VAS «Ceļu
satiksmes drošības direkcija» (direzione della sicurezza stradale; in
prosieguo: la «CSDD») e il Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (Ministero
dei Trasporti della Repubblica di Lettonia) e, dall’altro, il sig. Nīmanis
in merito ad un rifiuto di rinnovare la patente di guida dell’interessato.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il
considerando 2 della direttiva 2006/126 è così formulato:
«Le norme relative alle patenti di guida sono elementi
indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare
la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera
circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato
membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida (...)».
4 Secondo
il considerando 8 di tale direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili
di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il
rilascio della patente di guida.
5 Il
considerando 15 di detta direttiva così recita:
«Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati
membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro,
sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare
che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».
6 In
conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti
di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai
medesimi».
7 L’articolo
7 di tale direttiva così dispone:
«1. Il rilascio della
patente di guida è subordinat[o]:
a) al
superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di
una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme
mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
(...)
e) alla
residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di
almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di
guida.
(...)
3. Il rinnovo della
patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è
subordinato:
(...)
b) all’esistenza
della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio
dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno
sei mesi.
(...)
5. (...)
Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che
rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona
soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica
le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione
alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i
requisiti fossero soddisfatti».
8 L’articolo
12 della direttiva 2006/126 prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, per residenza normale
si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per
almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso
di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali
che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui
interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi
personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si
trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i
propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in
uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale».
Diritto lettone
9 L’articolo
22, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla circolazione stradale (Ceļu
satiksmes likums), nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2013,
stabilisce che il diritto di condurre autoveicoli e la patente di guida possono
essere attribuiti a chiunque abbia raggiunto l’età prevista dalla legge e abbia
stabilito la propria residenza normale in Lettonia o possa dimostrare di aver
studiato in Lettonia nel corso degli ultimi sei mesi.
10 Tale
disposizione così recita:
«(...) Ai sensi della presente disposizione, la
residenza normale di una persona si trova in Lettonia qualora ricorra una delle
seguenti condizioni:
a) presenza di
un interesse personale (attestante lo stretto legame tra la persona in
questione e la Lettonia)
e di un interesse professionale, per cui il luogo di residenza della persona e
il suo domicilio dichiarato per almeno 185 giorni all’anno si trovano in
Lettonia;
b) la persona
non ha interessi professionali ma, in presenza di un interesse personale
(attestante lo stretto legame tra la persona in questione e la Lettonia), il suo luogo
di residenza e il suo domicilio dichiarato si trovano in Lettonia;
c) la persona
vive all’estero per un interesse professionale ma, in presenza di un interesse
personale (attestante lo stretto legame tra la persona in questione e la Lettonia), torna
frequentemente in Lettonia, paese in cui risiede e mantiene il suo domicilio
dichiarato;
d) la persona
mantiene il suo domicilio dichiarato in Lettonia, pur soggiornando all’estero
per motivi di studio».
11 Conformemente
all’articolo 1 della legge sulla dichiarazione del domicilio (Dzīvesvietas
deklarēšanas likums), lo scopo di detta legge consiste nel realizzare la
reperibilità di ogni persona nei suoi rapporti giuridici con lo Stato e con
l’amministrazione locale.
12 L’articolo
2 di tale legge stabilisce l’obbligo di dichiarare il proprio domicilio e
definisce i dati che devono essere comunicati, nonché la procedura di
registrazione. Conformemente a tale articolo, la suddetta legge è applicabile
alle persone che hanno il proprio domicilio in Lettonia. Peraltro, la
dichiarazione di domicilio non genera, di per sé, obblighi di diritto civile.
13 In
forza dell’articolo 3 della stessa legge, il domicilio è un luogo (con
indirizzo) vincolato a un immobile, liberamente eletto da una persona che, in
esso, alloggia con l’intenzione tacita o espressa di vivervi, stabilisce la
propria residenza legale e si rende reperibile per quanto attiene ai suoi
rapporti giuridici con lo Stato e l’amministrazione locale. Tale articolo
prevede inoltre che una persona alloggia legalmente in un determinato immobile
qualora lo possieda, abbia stipulato un contratto di locazione relativamente ad
esso, sia a fini abitativi che commerciali, oppure abbia acquisito il diritto
di utilizzarlo in seguito a matrimonio, vincoli di parentela, affinità o su
altra base giuridica o contrattuale.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14 Al
sig. Nīmanis è stata rilasciata una patente di guida, in Lettonia, il 13
dicembre 2000, allorché il domicilio dichiarato dell’interessato si trovava in
tale Stato membro. Il termine di validità di tale patente di guida era stato
fissato in 10 anni, conformemente alle regole stabilite dal legislatore
lettone.
15 Secondo
i dati del registro anagrafico, il sig. Nīmanis non ha più un domicilio
dichiarato in Lettonia fin dal febbraio 2002. Tuttavia, l’interessato considera
di avere il diritto di ottenere il rinnovo della sua partente di guida in tale
Stato membro, in quanto egli vi ha la propria residenza normale.
16 Per
ottenere tale rinnovo, il sig. Nīmanis si è rivolto alla CSDD, la quale ha
constatato, in sede di esame dei dati del suddetto registro, che il
sig. Nīmanis non aveva un domicilio dichiarato in Lettonia.
17 Il
30 dicembre 2010, la CSDD
ha adottato una decisione di rifiuto di fornire un servizio, atteso che, per
ottenere tale servizio, il sig. Nīmanis avrebbe dovuto risiedere in
Lettonia per almeno 185 giorni e dichiarare il proprio domicilio conformemente
alla procedura prevista dalla normativa lettone.
18 Dopo
aver esaminato il ricorso proposto dal sig. Nīmanis, il Latvijas
Republikas Satiksmes ministrija ha considerato, con una decisione del 3
febbraio 2011, che tale decisione della CSDD era conforme alle disposizioni
dell’articolo 22 della legge sulla circolazione stradale.
19 Il
sig. Nīmanis ha proposto dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa
(tribunale amministrativo distrettuale), un ricorso diretto ad ottenere un atto
amministrativo a lui favorevole, vale a dire il rinnovo della propria patente
di guida.
20 Con
decisione del 3 giugno 2011, pronunciata dall’Administratīvā apgabaltiesa
(Corte amministrativa regionale), sono state adottate talune misure provvisorie
che obbligano la CSDD
a rinnovare la patente di guida del sig. Nīmanis.
21 Con
decisione del 3 aprile 2012, l’Administratīvā rajona tiesa ha riconosciuto che,
conformemente alla normativa vigente, la CSDD non poteva far valere il requisito relativo
al domicilio dichiarato, atteso che, alla data del diniego di rinnovo della
patente di guida del sig. Nīmanis, la normativa lettone non prevedeva
specificamente la necessità che l’interessato avesse un domicilio dichiarato in
Lettonia al fine di ottenere il rinnovo della sua patente di guida in tale
Stato membro.
22 Lo
stesso giudice ha quindi considerato infondata la decisione del Latvijas
Republikas Satiksmes ministrija, secondo la quale solo il domicilio dichiarato
poteva costituire la prova che l’interessato ha la propria residenza normale in
Lettonia, ovvero risiede in tale Stato membro per più di 185 giorni all’anno.
Tali circostanze potrebbero altresì essere provate con altri elementi e non
solo con le informazioni riportate nel registro anagrafico per quanto riguarda
il domicilio dichiarato dell’interessato.
23 Il
giudice del rinvio precisa che l’Administratīvā rajona tiesa non ha affatto
constatato che, nel caso di specie, la cittadinanza del sig. Nīmanis era
oggetto di contestazione, né che erano stati forniti altri elementi di prova,
secondo i quali egli non aveva la propria residenza normale in Lettonia o
risiedeva in tale Stato membro meno di 185 giorni all’anno.
24 La CSDD ha impugnato la
decisione dell’Administratīvā rajona tiesa dinanzi al giudice del rinvio,
facendo valere, segnatamente, i seguenti argomenti.
25 La
direttiva 2006/126 prevederebbe una normativa applicabile all’intero territorio
degli Stati membri dell’Unione, al fine di stabilire una procedura unica e
criteri uniformi per la concessione delle patenti di guida, nonché per
garantire, da un lato, che non si abusi della possibilità di ottenere una
patente di guida in un altro Stato membro qualora, a causa di determinate
circostanze, non sia possibile ottenere tale patente nello Stato membro di
residenza, e, dall’altro, che il luogo del domicilio rappresenti solo uno dei
criteri previsti per il rilascio di una patente di guida. La CSDD aggiunge che se il
sig. Nīmanis volesse ottenere il rinnovo della propria patente di guida in
uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lettonia, lo stesso criterio
sarebbe oggetto di verifica anche in tale Stato membro. Anche ai fini del
rilascio di una patente di guida a cittadini di un altro Stato membro, la CSDD applicherebbe i criteri
previsti dalla legge sulla circolazione stradale e dalle disposizioni esecutive
adottate dal Consiglio dei ministri. Pertanto, se l’interessato non ha
dichiarato di avere il proprio domicilio in Lettonia e nessuna informazione a
tal proposito risulta dal registro anagrafico, il rilascio della patente di
guida viene negato.
26 Inoltre,
la dichiarazione di domicilio non sarebbe una mera formalità, atteso che essa
sarebbe essenziale anche ad altri fini.
27 Il
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija ha sostenuto la CSDD nell’ambito
dell’impugnazione proposta nei confronti della decisione dell’Administratīvā
rajona tiesa.
28 Il
giudice del rinvio precisa che, conformemente alla giurisprudenza dei giudici
lettoni, per esaminare una domanda diretta ad ottenere l’adozione di un atto
amministrativo favorevole, il giudice deve valutare se, nelle circostanze della
causa di cui è investito, il ricorrente abbia il diritto di ottenere il
rilascio di un atto del genere. Inoltre, secondo lo stesso giudice, la causa deve
essere esaminata conformemente alle circostanze di fatto e di diritto
constatate al momento del suo esame. Il giudice non può pronunciare una
decisione con la quale impone un obbligo alle autorità in applicazione di
disposizioni legislative non più in vigore.
29 Per
pronunciarsi su una domanda diretta ad ottenere l’adozione di un atto
amministrativo favorevole, vale a dire, nel caso di specie, il rinnovo di una
patente di guida, il giudice del rinvio dovrebbe prendere in considerazione,
conformemente a tale giurisprudenza, il contesto normativo vigente al momento
dell’adozione di tale decisione.
30 Il
giudice del rinvio constata che la normativa contenuta all’articolo 22 della
legge sulla circolazione stradale, che prevede una condizione secondo la quale,
per ottenere il rilascio di una patente di guida, è necessario avere un
domicilio dichiarato in Lettonia, è stata adottata a seguito della
trasposizione della direttiva 2006/126 nel diritto lettone.
31 Al
fine di statuire sul procedimento principale, occorrerebbe determinare se le
informazioni riportate nel registro anagrafico per quanto riguarda il domicilio
dichiarato sul territorio lettone costituiscano il solo strumento con il quale
il sig. Nīmanis può dimostrare di avere la propria residenza normale in
Lettonia, per ottenere il rinnovo della propria patente di guida.
32 Secondo
il giudice del rinvio, l’obiettivo della dichiarazione di domicilio prevista
nell’ordinamento lettone consiste nel garantire che ciascuno possa essere
contattato nell’ambito dei suoi rapporti con lo Stato. L’assenza di domicilio
dichiarato non significherebbe, di per sé, che la persona non risiede in
Lettonia.
33 Peraltro,
tale giudice sottolinea che se una persona ha la propria residenza normale in
Lettonia, pur senza avere un domicilio dichiarato in detto Stato membro, tale
persona non ha neanche il diritto, in ragione della sua residenza normale, di
ottenere il rilascio di una patente di guida in un altro Stato membro, atteso
che essa non soddisfa il requisito relativo alla residenza normale in tale
altro Stato membro, come previsto dalla direttiva 2006/126.
34 Poiché
nutriva dubbi circa la conformità della normativa lettone con l’articolo 12
della direttiva 2006/126 nonché con gli obiettivi di quest’ultima, come
definiti al suo considerando 2, vale a dire il miglioramento della sicurezza
stradale e l’agevolazione della libera circolazione delle persone che
trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di
rilascio della patente, l’Administratīvā apgabaltiesa ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 12 della direttiva 2006/126, in combinato
disposto con il considerando 2, prima frase, di tale direttiva, debba essere
interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui
l’unico mezzo per dimostrare la residenza normale di una persona in detto Stato
(Lettonia) è costituito dal domicilio dichiarato di tale persona. L’espressione
“domicilio dichiarato” deve essere intesa come l’obbligo della persona, ai
sensi della normativa nazionale, di iscriversi a un registro nazionale per
comunicare la sua reperibilità all’indirizzo dichiarato ai fini dei rapporti
giuridici intrattenuti con lo Stato e con l’amministrazione locale».
Sulla questione pregiudiziale
35 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 12
della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad
una normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui
dispone una persona che chiede il rilascio o rinnovo di una patente di guida in
tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza
normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio dello Stato membro di
rilascio e di rinnovo di una patente di guida, previsto all’articolo 7, paragrafi
1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva (in prosieguo: il
«requisito di residenza normale»), consiste nel provare l’esistenza di un
domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.
36 In
via preliminare, occorre constatare che il rispetto del requisito di residenza
normale costituisce un elemento essenziale del sistema istituito da tale
direttiva, la cui chiave di volta è costituita dal principio del riconoscimento
reciproco delle patente di guida (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10,
EU:C:2012:240, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
37 La Corte ha già statuito che il
requisito di residenza contribuisce, in particolare, a combattere il «turismo
delle patenti di guida» in assenza di un’armonizzazione completa delle
normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida e che
tale requisito è indispensabile per il controllo del rispetto del requisito
dell’idoneità alla guida [v., per quanto riguarda il requisito di residenza normale
previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439/CEE
del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU
L 237, pag. 1), sentenze Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06,
EU:C:2008:366, punto 69; Zerche e a., da C‑334/06 a C‑336/06,
EU:C:2008:367, punto 66, e Grasser, C‑184/10, EU:C:2011:324, punto 27].
38 La Corte ha quindi affermato
che, in certi casi, il mancato rispetto del requisito di residenza normale è
sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato
membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
[v., per quanto riguarda il requisito di residenza normale previsto
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439, sentenze Apelt,
C‑224/10, EU:C:2011:655, punto 34, e Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 61].
39 Solo
lo Stato membro di rilascio della patente di guida è competente per verificare
il rispetto del requisito di residenza normale (v., in tal senso, ordinanza
Wierer, C‑445/08, EU:C:2009:443, punto 55). Ciò vale anche per quanto riguarda
lo Stato membro nel quale il titolare di una patente chiede il rinnovo di
quest’ultima.
40 Di
conseguenza, occorre che le autorità responsabili del rilascio e del rinnovo
delle patenti di guida in uno Stato membro possano accertarsi in modo
affidabile che il richiedente soddisfi effettivamente il requisito di residenza
normale.
41 L’articolo
7, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, in tale
contesto, che lo Stato membro che rilascia una patente di guida applica la
dovuta diligenza per garantire che l’interessato soddisfi i requisiti stabiliti
all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, tra i quali figura il requisito
di residenza normale.
42 Orbene,
se da un lato l’articolo 12 della direttiva 2006/126 definisce i criteri che
consentono di stabilire ciò che occorre intendere per «residenza normale», ai
fini dell’applicazione di tale direttiva, occorre dall’altro constatare che
quest’ultima non contiene alcuna disposizione che precisi le modalità di prova
dell’esistenza di una residenza siffatta dinanzi alle autorità responsabili del
rilascio e del rinnovo delle patente di guida.
43 Se
è vero, da una parte, che le modalità di prova del rispetto del requisito di
residenza normale dinanzi alle autorità responsabili della rilascio e del
rinnovo delle patenti di guida rientrano nella competenza degli Stati membri e,
dall’altra, che la direttiva 2006/126 fissa unicamente, come risulta dal suo
considerando 8, condizioni minime per il rilascio della patente di guida da
parte degli Stati membri, discende tuttavia dall’articolo 12 di tale direttiva,
in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera
b), di quest’ultima, che il risultato da raggiungere, da parte degli Stati
membri, conformemente a tali disposizioni, consiste nel determinare se siano
soddisfatti i criteri, riportati al suddetto articolo 12, che consentono di
dimostrare che una persona ha la propria residenza normale sul loro territorio,
al fine di verificare se tale persona soddisfi il requisito di residenza
normale.
44 Pertanto,
le modalità di prova del rispetto del requisito di residenza normale non devono
andare al di là di quanto necessario per consentire alle autorità competenti
dello Stato membro di rilascio e di rinnovo delle patenti di guida di garantire
che l’interessato rispetta tale requisito alla luce dei criteri di cui
all’articolo 12 della direttiva 2006/126.
45 A
tal fine, il fatto che uno Stato membro subordini il rilascio e il rinnovo di
una patente di guida all’obbligo di avere un domicilio dichiarato sul proprio
territorio sembra costituire uno strumento appropriato, idoneo a facilitare la
verifica, da parte delle autorità competenti, del rispetto del requisito di
residenza normale.
46 Tuttavia,
l’obbligo assoluto di avere un domicilio dichiarato sul territorio di uno Stato
membro e, quindi, il rifiuto opposto al richiedente una patente di guida di
ricorrere ad altri mezzi di prova per dimostrare che egli soddisfa i criteri
previsti all’articolo 12 della direttiva 2006/126, vanno al di là di quanto
necessario per consentire alle autorità competenti di garantire che
l’interessato rispetta il requisito di residenza normale.
47 Infatti,
per quanto riguarda il requisito di residenza normale, l’articolo 12 della
direttiva 2006/126 prevede una serie di criteri oggettivi che consentono di
accertare se il richiedente ha la propria residenza normale sul suddetto
territorio.
48 Orbene,
è immaginabile che un richiedente soddisfi tali criteri, che consentono di
accertare che egli ha la propria residenza normale sul territorio di uno Stato
membro, pur non avendo un domicilio dichiarato in tale Stato membro, il che
sembra essere il caso del sig. Nīmanis. Di conseguenza, a tale richiedente
potrebbe, e anzi dovrebbe, essere negato il rilascio di una patente di guida
anche in altri Stati membri sulla base del requisito di residenza normale, in
quanto egli non vi ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12
della direttiva 2006/126.
49 L’interessato
potrebbe quindi essere privato della possibilità di ottenere una patente di
guida nell’Unione, sebbene egli abbia la propria residenza normale, ai sensi
dell’articolo 12 della direttiva 2006/126, sul territorio di uno Stato membro.
50 Peraltro,
una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’unico strumento di cui
dispone il richiedente una patente di guida, per dimostrare alle autorità
competenti che egli soddisfa il requisito di residenza normale, consiste nel
dimostrare l’esistenza di una dichiarazione di domicilio dell’interessato sul
territorio di tale Stato membro presenta un carattere troppo esclusivo. Invero,
una normativa siffatta privilegia un elemento che non riflette l’insieme dei
criteri previsti all’articolo 12 della direttiva 2006/126, in quanto esclude
qualsiasi altro elemento rappresentativo delle situazioni menzionate al
suddetto articolo.
51 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione
sollevata che l’articolo 12 della direttiva 2006/126 deve essere interpretato
nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale
il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il
rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che
soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul
territorio del suddetto Stato membro, come previsto all’articolo 7, paragrafi
1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare
l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro
interessato.
Sulle spese
52 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
L’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla
normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui
dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida
in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza
normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato
membro, come previsto all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b),
della suddetta direttiva, consiste nel provare l’esistenza di un domicilio
dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.
Dal sito http://curia.europa.eu
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