Corte di Giustizia UE 11 giugno 2015, n. C-554/13
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e
giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 7, paragrafo 4 –
Nozione di “pericolo per l’ordine pubblico” – Condizioni in cui gli Stati
membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o
concederne uno inferiore a sette giorni
1) L’articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve
essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale secondo cui si
ritiene che il cittadino di un paese terzo che soggiorni in modo irregolare nel
territorio di uno Stato membro costituisca un pericolo per l’ordine pubblico ai
sensi della menzionata disposizione soltanto perché sospettato di avere
commesso un fatto punibile come delitto in diritto nazionale o per aver subito
una condanna penale per un fatto del genere.
2) L’articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un
cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare nel
territorio di uno Stato membro che sia sospettato di aver commesso un fatto
punibile come delitto in diritto nazionale o che abbia subito una condanna
penale per un fatto del genere, altri elementi, quali la gravità e la natura
del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonché la circostanza che
detto cittadino fosse in procinto di lasciare il territorio dello Stato membro
di cui trattasi quando è stato fermato dalle autorità nazionali, possono essere
rilevanti nel valutare se tale cittadino costituisca un pericolo per l’ordine
pubblico ai sensi della menzionata disposizione. Nell’ambito di siffatta
valutazione è del pari rilevante, eventualmente, qualsiasi elemento attinente
alla fondatezza del sospetto del delitto contestato al cittadino interessato di
un paese terzo.
3) L’articolo 7, paragrafo 4, della
direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il ricorso alla
possibilità, offerta dalla disposizione in parola, di astenersi dal concedere
un periodo per la partenza volontaria quando il cittadino di un paese terzo
costituisce un pericolo per l’ordine pubblico non richiede un nuovo esame degli
elementi che sono già stati esaminati per constatare la sussistenza di siffatto
pericolo. Qualsiasi normativa o prassi di uno Stato membro in materia deve
tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione
di un periodo per la partenza volontaria sia compatibile con i diritti
fondamentali di tale cittadino.
Dal sito http://curia.europa.eu
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