Corte cost. 25 giugno 2015, n. 119
Oggetto:
Servizio civile nazionale - Disciplina - Requisito della cittadinanza italiana
per l'ammissione - Conseguente esclusione dei cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti nello Stato italiano
1)E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, c. 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo
svolgimento del servizio civile;
2)Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
c. 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato − in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui − prevedendo il requisito della cittadinanza italiana − esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.
OMISSIS
3.− Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, in riferimento all’art. 76 Cost., è infondata.
3.1.− Il giudice a quo ravvisa il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, con il criterio direttivo di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), il quale prevede l’ammissione al «servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori».
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione, la sua genesi e la collocazione sistematica concorrono a riferirne la ratio alla finalità di eliminare le differenze di genere ai fini dell’accesso al servizio civile. La novità della disposizione in esame è rappresentata, infatti, sia dal carattere volontario della prestazione, in quanto non più disciplinata in termini di alternatività rispetto al servizio di leva obbligatorio, sia dall’apertura dell’accesso alle donne. Essa risulta, quindi, espressamente volta ad escludere quei criteri selettivi per l’ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell’identità di genere dell’aspirante.
Non si ravvisa, pertanto, il contrasto della disposizione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 – nella parte in cui delimita l’accesso dei cittadini italiani al servizio civile − con tale criterio direttivo e, conseguentemente, con il parametro di cui all’art. 76 Cost.
4.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 − in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – è, invece, fondata.
4.1.− L’istituto del servizio civile ha subito una rilevante trasformazione a seguito dei ripetuti interventi legislativi che ne hanno modificato i contorni. Dall’originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva, che trovava il suo fondamento costituzionale nell’art. 52 Cost., esso si qualifica ora come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso. L’ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene.
In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell’ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l’istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell’apertura a molteplici valori costituzionali.
Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004).
In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell’art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013).
L’esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole.
Inoltre, sotto un diverso profilo, l’estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l’inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un’opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza.
Come già affermato da questa Corte, l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Occorre sottolineare, d’altra parte, che il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).
L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
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