In tema di nullità
dell’atto amministrativo
Tar Puglia, Bari, 15 giugno 2015, n. 868
La mancanza della data e del luogo (di emissione) nell’atto
amministrativo non ne provoca la nullità, posto che gli elementi essenziali,
cui rinvia l’art. 21 septies della l. 241/1990, sono quelli che attengono
all’identificazione strutturale: ovvero la forma, il destinatario, la volontà e
l'oggetto [aggiunge il Collegio che “la mancata indicazione della data
costituisce … al più un’irregolarità, mentre il luogo di emissione dell’atto
coincide con la sede dell’ufficio che l’ha emanato e risulta, pertanto, ex
tabulas]
Nessun commento:
Posta un commento