lunedì 29 giugno 2015





Tar Liguria 22 giugno 2015, n. 602


E’ accessibile la denuncia (nello specifico: presentata al Ministero del Lavoro), quale che possa essere l’esito della stessa [osserva il Collegio che la denuncia “potrebbe condurre ad un procedimento sanzionatorio onde la sussistenza dell’interesse sotto specie del diritto di difesa”, ma, anche qualora venisse archiviata, “sussisterebbe l’interesse della ricorrente a conoscerla onde tutelare quantomeno la propria reputazione commerciale nelle appropriate sedi anche giurisdizionali”]





Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direz. Territ. del Lavoro di Genova e di Cooperativa Taxisti Genovesi - Co.Ta.Ge. - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 2 aprile 2015 e depositato in data 14 aprile 2015 la società Uber Italy s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo la violazione degli artt. 22, 23, 24 l. 241/90, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del diritto di difesa in quanto sarebbero insussistenti i due presupposti fondanti il diniego come ritenuti dall’amministrazione: la genericità della richiesta e l’assenza di interesse attuale all’ostensione dei documenti.
La vicenda trae l’avvio da una denuncia esposto presentato dalla Cooperativa Taxisti Genovesi alla Direzione territoriale del lavoro di Genova contro la ricorrente.
Di tale denuncia esposto la ricorrente ne aveva notizia tramite stampa la stessa, pertanto, formulava l’istanza di accesso ad esito della quale veniva espresso il diniego odiernamente impugnato.
Il ricorso è fondato.
L’interesse richiesto dall’art. 22 l. 241/90 è l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
Non pare dubitabile l’interesse della ricorrente alla conoscenza della denuncia quale che possa essere stato l’esito della stessa.
La denuncia potrebbe condurre ad un procedimento sanzionatorio onde la sussistenza dell’interesse sotto specie del diritto di difesa.
Ma anche in ipotesi la denuncia venisse archiviata siccome infondata sussisterebbe l’interesse della ricorrente a conoscerla onde tutelare quantomeno la propria reputazione commerciale nelle appropriate sedi anche giurisdizionali.
L’amministrazione sostiene poi la genericità dell’istanza che sarebbe finalizzata alternativamente a obbligare l’amministrazione a svolgere indagini, ricerche o comunque ad assumere atti risolvendosi in un controllo generalizzato sul suo operato.
Anche simile prospettazione deve essere disattesa.
L’istanza è, infatti, finalizzata ad ottenere un preciso documento detenuto dall’amministrazione. Né la genericità dell’indicazione degli estremi del documento, circostanza questa per certi versi inevitabile quando non si conoscono gli estremi della protocollazione, può essere confusa con la genericità dell’istanza. La prima riguarda gli estremi identificativi di un singolo atto la seconda riguarda l’ambito della richiesta finalizzata all’ostensione di una serie indeterminata di atti.
Nessun controllo generalizzato può ipotizzarsi nella richiesta di copia di una denuncia trattandosi di atto specifico e ben determinato.
Da ultimo il Collegio rileva che l’amministrazione ben avrebbe potuto differire l’accesso ma non avendolo fatto non può opporre la pendenza di un procedimento di istruttorio ovvero sanzionatorio.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota impugnata, accerta il diritto di accesso della ricorrente alle denunce/esposti a proprio carico esistenti presso la Direzione territoriale del lavoro di Genova, ordina all’amministrazione di consentire alla ricorrente l’accesso mediante visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con istanza 23 febbraio 2015.
Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1000, 00 (mille/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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