Tar Liguria 22 giugno 2015, n. 602
E’ accessibile la denuncia (nello specifico: presentata al Ministero
del Lavoro), quale che possa essere l’esito della stessa [osserva il Collegio
che la denuncia “potrebbe condurre ad un procedimento sanzionatorio onde la
sussistenza dell’interesse sotto specie del diritto di difesa”, ma, anche
qualora venisse archiviata, “sussisterebbe l’interesse della ricorrente a
conoscerla onde tutelare quantomeno la propria reputazione commerciale nelle
appropriate sedi anche giurisdizionali”]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direz. Territ. del Lavoro di Genova e di
Cooperativa Taxisti Genovesi - Co.Ta.Ge. - Società Cooperativa A Responsabilità
Limitata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il
dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 2 aprile 2015 e depositato in
data 14 aprile 2015 la società Uber Italy s.r.l. ha impugnato il provvedimento
in epigrafe deducendo la violazione degli artt. 22, 23, 24 l. 241/90, difetto
di motivazione e di istruttoria, violazione del diritto di difesa in quanto
sarebbero insussistenti i due presupposti fondanti il diniego come ritenuti
dall’amministrazione: la genericità della richiesta e l’assenza di interesse
attuale all’ostensione dei documenti.
La vicenda trae l’avvio da una denuncia esposto presentato
dalla Cooperativa Taxisti Genovesi alla Direzione territoriale del lavoro di
Genova contro la ricorrente.
Di tale denuncia esposto la ricorrente ne aveva notizia tramite
stampa la stessa, pertanto, formulava l’istanza di accesso ad esito della quale
veniva espresso il diniego odiernamente impugnato.
Il ricorso è fondato.
L’interesse richiesto dall’art. 22 l. 241/90 è l’interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.
Non pare dubitabile l’interesse della ricorrente alla
conoscenza della denuncia quale che possa essere stato l’esito della stessa.
La denuncia potrebbe condurre ad un procedimento sanzionatorio
onde la sussistenza dell’interesse sotto specie del diritto di difesa.
Ma anche in ipotesi la denuncia venisse archiviata siccome
infondata sussisterebbe l’interesse della ricorrente a conoscerla onde tutelare
quantomeno la propria reputazione commerciale nelle appropriate sedi anche
giurisdizionali.
L’amministrazione sostiene poi la genericità dell’istanza che
sarebbe finalizzata alternativamente a obbligare l’amministrazione a svolgere
indagini, ricerche o comunque ad assumere atti risolvendosi in un controllo
generalizzato sul suo operato.
Anche simile prospettazione deve essere disattesa.
L’istanza è, infatti, finalizzata ad ottenere un preciso documento
detenuto dall’amministrazione. Né la genericità dell’indicazione degli estremi
del documento, circostanza questa per certi versi inevitabile quando non si
conoscono gli estremi della protocollazione, può essere confusa con la
genericità dell’istanza. La prima riguarda gli estremi identificativi di un
singolo atto la seconda riguarda l’ambito della richiesta finalizzata
all’ostensione di una serie indeterminata di atti.
Nessun controllo generalizzato può ipotizzarsi nella richiesta
di copia di una denuncia trattandosi di atto specifico e ben determinato.
Da ultimo il Collegio rileva che l’amministrazione ben avrebbe
potuto differire l’accesso ma non avendolo fatto non può opporre la pendenza di
un procedimento di istruttorio ovvero sanzionatorio.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto annulla la nota impugnata, accerta il diritto di
accesso della ricorrente alle denunce/esposti a proprio carico esistenti presso
la Direzione
territoriale del lavoro di Genova, ordina all’amministrazione di consentire
alla ricorrente l’accesso mediante visione ed estrazione di copia dei documenti
richiesti con istanza 23 febbraio 2015.
Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata,
in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di
giudizio che si liquidano in complessivi €. 1000, 00 (mille/00) oltre IVA e CPA
come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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