Decreto Legge 19 giugno 2015, n.
78 (G.U. 19 giugno 2015, n. 40, S.O. n. 32), Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali [stralcio:
art. 10]
Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
e di carta d’identità elettronica
1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il
seguente: “2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati
ai fini della tenuta delle liste di cui
all’articolo 1931 del
codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei
decreti di cui al comma 6, in cui e’ stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018.”;
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
“L’ANPR assicura ai singoli
comuni la disponibilità dei dati, degli atti e
degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei
comuni un sistema
di controllo, gestione
e interscambio, puntuale e massivo,
di dati, servizi
e transazioni necessario ai sistemi
locali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza
comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di
quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al
completamento dell’Anagrafe nazionale,
il comune puo’ utilizzare i dati anagrafici
eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR.”.
2. Ai fini di cui al
comma 1, il
Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 1, comma 306,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
avvale della società di cui all’articolo
83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le
attività di implementazione dell’ANPR,
ivi incluse quelle di progettazione,
sono curate dal Ministero
dell’ interno d’intesa
con l’Agenzia per l’Italia digitale.
3. All’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente: “2-bis. L’emissione della carta d’identità elettronica e’
riservata al Ministero dell’interno che
vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia
di carte valori, di documenti di
sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di
sicurezza. Con decreto
del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed
il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, il Garante
per la protezione dei dati
personali e la
Conferenza Stato-città
autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di
emissione, di rilascio
della carta d’identità elettronica, nonche’ di tenuta
del relativo archivio informatizzato.”
4. All’articolo 10 del
decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2
e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell’attuazione del comma 3 si mantiene
il rilascio della carta d’identità
elettronica di cui all’articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente
articolo e’ autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni
di euro per l’anno 2015, di 8 milioni di euro l’anno
2016 e di 62,5 milioni
di euro, ogni cinque anni,
a decorrere dall’anno
2020 e, per le
attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016. Alla
copertura dei relativi oneri si provvede,
quanto a 59,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 8
milioni di euro l’anno 2016 e a 62,5
milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere
dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
delle risorse, anche
in conto residui, di cui all’articolo
10, comma 3-bis, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7
milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
Nessun commento:
Posta un commento