sabato 20 giugno 2015



Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (G.U. 19 giugno 2015, n. 40, S.O. n. 32), Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali [stralcio: art. 10]




Art. 10

Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identità elettronica


1.         All’articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82, sono apportate le seguenti modifiche:
a)         dopo il comma  2  e’  inserito  il  seguente:  “2-bis.  L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui  all’articolo  1931  del  codice  dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui e’ stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018.”;
b)         i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai  seguenti:
“L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati,  degli atti  e  degli  strumenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell’articolo  54, comma 3, del testo unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e  solo fino  al  completamento  dell’Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo’ utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente, costantemente allineati con l’ANPR.”.

2.         Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell’interno,  in attuazione dell’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, si avvale della società di cui all’articolo  83,  comma  15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attività  di implementazione dell’ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono curate  dal  Ministero  dell’  interno  d’intesa  con  l’Agenzia  per l’Italia digitale.

3.         All’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente: “2-bis. L’emissione  della carta d’identità elettronica e’ riservata al Ministero  dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell’economia  e   delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante  per  la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città  autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalità  di produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d’identità elettronica, nonche’ di tenuta del relativo archivio informatizzato.”

4.         All’articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i commi 2 e 3 sono abrogati.

5.         In attesa dell’attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio della carta d’identità elettronica di cui all’articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6.         Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e’ autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per l’anno 2015, di 8 milioni di euro l’anno 2016 e di  62,5  milioni  di euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall’anno  2020  e,  per  le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a  decorrere  dall’anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 8 milioni di euro l’anno 2016 e  a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall’anno  2020, mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto residui, di cui all’articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7  milioni  di  euro  a  decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307.

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