venerdì 5 giugno 2015



Corte di Giustizia UE xx 2015, n. xx

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1 – Normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo un obbligo d’integrazione civica, attestata da un esame, a pena di ammenda



La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e, in particolare, gli articoli 5, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1, della stessa non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che imponga ai cittadini di paesi terzi che godano già dello status di soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di superare un esame di integrazione civica, a pena di ammenda, a condizione che le sue modalità di applicazione non siano tali da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla citata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato ottenuto prima che sorgesse l’obbligo di superare un esame di integrazione civica oppure dopo è irrilevante a tale riguardo.




Dal sito http://curia.europa.eu

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