Cons. di Stato, I, 2019, Revoca della nomina ad assessore comunale
Anche il provvedimento sindacale di revoca
dell’assessore soggiace all’obbligo generalissimo, posto dall’art. 3 della
legge n 241/1990 (con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a
contenuto generale) e ripreso dalle fonti proprie dell’autonomia regionale e
provinciale citate dal ricorrente, di motivazione. Obbligo che, per le ragioni
richiamate sopra e condivise dalla Sezione, può essere adempiuto anche mediante
una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra
sindaco e assessore, ciò che tuttavia, nel caso di specie, non è avvenuto. Non
può quindi condividersi l’assunto del Ministero circa la natura politica
dell’atto di revoca e la conseguente assoluta inesistenza dell’obbligo di
motivazione
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