Corte Dei Conti – Sezione Di
Controllo per il Veneto 7 novembre 2019, n. 321, Segretario
Comm. e Sott. Elett. Circ. – Gettone di presenza
Costituisce principio generale e non controverso, il divieto di erogare
compensi ai dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l’attività svolta dal
dipendente pubblico sia riconducibile alla qualifica o a funzioni ed obblighi
connessi alla sua posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o
corrispondenti a mansioni rientranti negli ordinari compiti di servizio
L’ente locale, al fine di non violare il principio di onnicomprensività
della retribuzione dei dipendenti pubblici non deve corrispondere al dipendente
chiamato a svolgere le attività di segretario della sottocommissione elettorale
un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e
poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a
mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti
di servizio”, a maggior ragione qualora le medesime attività siano
riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici [la Sezione conferma, in tal
modo, “l’orientamento giurisprudenziale
contabile formatosi sul tema, secondo il quale, per tutti i pubblici dipendenti
(dirigenti e non dirigenti) che espletano un’attività rientrante nel contesto
dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il
soggetto medesimo e l'amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo
rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da
specifiche norme di legge o di contratto, realizzerebbe una non prevista
illegittima maggiorazione retributiva”]
OMISSIS
FATTO
Il Comune di V. ha trasmesso una
richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.
131, concernente l’erogazione dei gettoni di presenza a favore di segretario e
vicesegretario delle commissioni elettorali di cui all’art. 24 del D.P.R. n.
223/1967 e l’erogazione delle indennità ex art. 4 L.R. n. 23/2003 ai componenti
interni ed esterni delle commissioni di collaudo impianti di distribuzione
carburanti.
Con la citata richiesta di
parere, in dettaglio, il Sindaco del Comune di V. proponeva un’istanza
suddivisa in 3 diversi quesiti e che qui integralmente si riporta:
“Si intende conoscere se rispetto
ai dipendenti comunali di categoria non dirigenziale (ossia di comparto) sia
legittima l’erogazione dei gettoni di presenza, da parte del Comune loro
diretto datore di lavoro, per lo svolgimento del ruolo di segretario o
vicesegretario delle commissioni elettorali di cui all'art. 24 DPR 223/1967.
Con riferimento al punto che
precede, si chiede altresì se la valutazione di legittimità del compenso in
argomento possa essere condizionata dal fatto che i dipendenti che svolgono il
ruolo di segretario o vicesegretario prestino servizio presso l'ufficio
elettorale dell'ente di appartenenza o presso altro ufficio ovvero se tale
valutazione possa essere condizionata dal fatto che dipendenti interessati
siano titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL
relativo al personale del comparto funzioni Locali del 21.05.2018.
Con riferimento alle commissioni
di collaudo di impianti di distribuzione carburanti, si chiede OMISSIS.”.
Preliminare all’esame nel merito
della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne
l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto
soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo
(attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica,
carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza
dell’attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre
giurisdizioni).
OMISSIS
Dal punto di vista oggettivo,
questa Sezione ritiene di poter dichiarare ammissibile la richiesta del Comune
di V., limitatamente ai quesiti nn. 1 e 2, poiché OMISSIS.
Il quesito n. 3, invece, si
ritiene inammissibile in quanto OMISSIS.
OMISSIS
DIRITTO
Nel merito, per rispondere ai quesiti
posti dal Comune di V., appare in via preliminare necessario illustrare
sinteticamente le norme che disciplinano il principio cardine di
onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, principio
generale in base al quale, salvo particolari motivate e disciplinate eccezioni,
nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
stabilito dai contratti collettivi di lavoro ai dipendenti che abbiano svolto
una prestazione rientrante nei loro doveri d’ufficio.
A tal proposito si evidenzia che
detto principio trova fondamento in diverse norme sia di rango legislativo sia
di rango contrattuale. In particolare, la giurisprudenza ha costantemente
considerato quale normativa di riferimento il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente
le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”; in particolare, per i dipendenti non dirigenti, la
norma di riferimento è l’art. 2 - comma 3, l’art. 45 - comma 1 e, per il
personale con qualifica dirigenziale, è l’art. 24 - comma 3.
Da un lato, l’art. 2 - comma 3
prevede, infatti, che “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva”.
Il contenuto di tale norma può
essere considerato quale corollario del canone della rigidità della struttura
retributiva, in quanto la determinazione del corrispettivo per le prestazioni
dei dipendenti è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, con la
conseguenza che tale corrispettivo retribuisce ogni attività che ricade nei
doveri d’ufficio (principio di onnicomprensività).
Dall’altro, il citato art. 24 -
comma 3, concernente, come detto, il personale con qualifica dirigenziale,
prevede che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a
quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti
dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza”.
Quanto, infine, ai soggetti
titolari di posizione organizzativa, con disposizione analoga a quelle
legislative soprariportate, il CCNL 2016-2018 “Funzioni Locali” sottoscritto in
data 21/05/2018, all’art. 15, comma 1, prevede che il trattamento sia
onnicomprensivo, stabilendo espressamente “Il trattamento economico accessorio
del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste
dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro
straordinario”.
A corollario del principio
sopraesposto e ad ulteriore sua conferma, l’art. 53, comma 2 del D.lgs.
165/2001 prevede che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati”.
In altri termini, costituisce
principio generale e non controverso, il divieto di erogare compensi ai
dipendenti pubblici in tutti i casi in cui l’attività svolta dal dipendente
pubblico sia riconducibile alla qualifica o a funzioni ed obblighi connessi
alla sua posizione organizzativa e/o all’ufficio ricoperto o corrispondenti a
mansioni rientranti negli ordinari compiti di servizio (in questo senso anche la Sezione controllo Friuli
Venezia Giulia delibera n. 27/2012/PAR).
Si evidenzia, del resto, che
anche l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni) si è espressa ritenendo necessaria la
valutazione delle prestazioni correlate allo svolgimento delle funzioni
richieste al dipendente, al fine di determinare se queste rientrino o meno
nelle sue competenze istituzionali per la successiva separata retribuzione.
Qualora le stesse rientrino negli ordinari obblighi di lavoro (eseguite perciò
"ratione officii") e vengano svolte durante l'orario di lavoro, sono
retribuite unicamente con il trattamento economico fondamentale e accessorio
previsto dal CCNL di riferimento. Se, invece, dette prestazioni si collocano al
di fuori delle competenze ordinarie, e quindi non sono svolte "ratione
officii", esse possono essere eseguite solo su incarico (o preventiva
autorizzazione) dell'ente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In quest’ultimo
caso devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro e possono essere
percepiti eventuali compensi/“gettoni”, rispetto al trattamento economico
fondamentale e accessorio previsto dai contratti collettivi.
Anche la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente affermato che il principio di onnicomprensività
del trattamento economico dei dipendenti della P.A. costituisce un principio
valido per la generalità dei pubblici dipendenti, salve le eccezioni
specificamente previste dalla legge e dai contratti collettivi. “Il divieto di
percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime
dell'onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in
tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a
funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto,
corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei
normali compiti di servizio, fermo restando che siffatto principio non esclude
che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo
professionale dall'Amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti
legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti
d'istituto” (Consiglio di Stato - V Sez. -02.10.2002 n. 5163). Ancora, è stato
stabilito che il citato principio di onnicomprensività “impedisce di attribuire
compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e
nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque
riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici” (Consiglio di
Stato - Sez. V - 2.08.2010 n. 5099; Sez. V - 12.2.2008 n. 493)”, e, in ogni
caso, allorché ci si trovi al cospetto di un’attività che rientri nei compiti
istituzionali della Pubblica Amministrazione cui appartiene il soggetto
chiamato a svolgerla.
Quanto ai punti 1 e 2 della
specifica richiesta del Sindaco del Comune di V., che possono essere trattati
contestualmente, questo Collegio ritiene non vi siano motivi per discostarsi da
quanto statuito da questa stessa Sezione con deliberazione n. 147/2009/PAR
nella quale, ferma restando la distinzione tra le figure di “componente” e
“segretario” delle commissioni elettorali, si evidenziava che l’art. 25 del
D.P.R. 223/1967 prevedeva (e prevede tutt’ora) che “Per la costituzione ed il
funzionamento delle sottocommissioni e per il trattamento economico spettante
ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e
24.”. A tal proposito questa Sezione già sottolineava che “Questo richiamo al
trattamento economico dei (soli) componenti è stato sempre ritenuto atecnico,
in quanto sia il rinvio ad un articolo che contempla i compensi del componente
propriamente detto e del segretario, sia l’identità di funzioni svolte dal
segretario nei due diversi consessi, inducono a ritenere che il gettone di
presenza spetti anche ai segretari delle sottocommissioni (siffatta
interpretazione è stata accolta dalle note “Istruzioni per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”
del Ministero dell’interno diramate con la circ. 1° febbraio 1986, n. 2600/L,
nel cui par. 19 si ravvisa l’identità tra il trattamento economico spettante ai
singoli componenti ed al segretario delle sottocommissioni e quello delle
commissioni). In entrambi gli organi collegiali circondariali il segretario è
individuato dall’art. 27, comma 3, che recita testualmente: “le funzioni di
segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative
sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal
segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno
alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono
svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso,
designati dal sindaco”.
Il segretario, dunque, non è da
considerarsi un componente delle commissioni e delle sottocommissioni e
l’equiparazione ai veri e propri componenti è stata effettuata esclusivamente
nell’ambito della norma che consentiva la corresponsione di un gettone di
presenza “anche” al segretario ex art. 24 del D.P.R. 223/19671, sulla quale
norma ha, per l’appunto, inciso l’art. 2, comma 30, della legge n. 244/2007
statuendo la gratuità per l’incarico di “componente”, ma nulla prevedendo in
merito al compenso spettante ai segretari.
Alla luce di tutto quanto sopra
osservato, questa Sezione ritiene che l’ente locale, al fine di non violare il
principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici non
dovrebbe corrispondere al dipendente chiamato a svolgere le attività di
segretario della sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove
tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua
qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non
possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio”, a
maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri
istituzionali dei dipendenti pubblici (cfr. Sezione regionale di controllo per
il Piemonte, deliberazione n. 33/2011/PAR, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione
n. 13/2010/PAR, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 53/2017/PAR,
Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 144/2009/PAR). L’Ente
dovrebbe, piuttosto, nell’ambito della propria discrezionalità, evitare
soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a
limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate commissioni e
sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a
funzioni e poteri connessi alla qualifica e all’ufficio ricoperto da
determinati dipendenti.
Quanto al punto 3 del quesito
posto dal Comune di V., relativo alle indennità spettanti ai componenti interni
ed esterni delle commissioni di collaudo di cui all’art. 9 della L.R. 23/2003,
questa Sezione, confermando l’inammissibilità oggettiva del quesito OMISSIS.
Concludendo, questa Sezione
conferma l’orientamento giurisprudenziale contabile formatosi sul tema, secondo
il quale, per tutti i pubblici dipendenti (dirigenti e non dirigenti) che
espletano un’attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in
quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e
l'amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione
spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge o di
contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva
P.Q.M.
La Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara parzialmente ammissibile
la richiesta di parere del Comune di V. e si pronuncia nel merito nei termini
dianzi precisati.
Copia della presente delibera
sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco e al
Segretario Generale del Comune di V..
Nessun commento:
Posta un commento