Irretroattività del
d.l. Sicurezza
Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459
Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima
di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria,
il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo,
sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per
rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a
ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne
consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con
la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente
disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle
altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a
domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari
proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali
domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al
momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per
motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore
del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il
rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1,
comma 9, del suddetto decreto legge”.
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