Corte di Giustizia UE 20 dicembre 2017, n. C-372/16
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale – Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da
un’istanza religiosa in uno Stato terzo – Sfera di applicazione di detto
regolamento
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del
20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va
interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione
unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello
oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione
ratione materiae di detto regolamento.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
20 dicembre 2017
Nella causa C‑372/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE,
dall’Oberlandesgericht München (tribunale regionale superiore di Monaco di
Baviera, Germania), con decisione del 29 giugno 2016, pervenuta in cancelleria
il 6 luglio 2016, nel procedimento
Soha Sahyouni
contro
Raja Mamisch,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore),
presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot,
A. Arabadjiev e E. Regan, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 31 maggio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per
R. Mamisch, da C. Wenz-Winghardt, Rechtsanwältin;
– per il
governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Mentgen, in
qualità di agenti;
– per il
governo belga, da L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di
agenti;
– per il
governo francese, da D. Colas, D. Segoin e E. Armoët, in qualità
di agenti;
– per il
governo ungherese, da Z. Fehér, G. Koós e M. M. Tátrai, in
qualità di agenti;
– per il
governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e
M. Carvalho, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 14 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1
e 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010,
L 343, pag. 10).
2 Tale
domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la
sig.ra Soha Sahyouni e il sig. Raja Mamisch, concernente il
riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata da un’istanza religiosa
in uno Stato terzo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento n. 1259/2010
3 I
considerando 9 e 10 del regolamento n. 1259/2010 così recitano:
«(9) Il
presente regolamento dovrebbe istituire un quadro giuridico chiaro e completo
in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli
Stati membri partecipanti e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per
quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e
impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro
per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più
favorevole alla tutela dei suoi interessi.
(10) Il
presente regolamento, sia nell’ambito di applicazione sostanziale sia nelle
disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003
[del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1)] (…)
(…)».
4 L’articolo
1 del regolamento n. 1259/2010 prevede quanto segue:
«1. Il presente
regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al
divorzio e alla separazione personale.
2. Il presente
regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano
semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di
divorzio o separazione personale:
(...)».
5 Ai
sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Carattere universale»:
«La legge designata dal presente regolamento si applica
anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante».
6 L’articolo
5 del regolamento n. 1259/2010 prevede quanto segue:
«(...)
2. Fatto salvo il
paragrafo 3, l’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e
modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita
l’autorità giurisdizionale.
3. Ove previsto dalla
legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel
corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale. In tal caso,
quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del
foro».
7 L’articolo
8 del medesimo regolamento è così redatto:
«In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il
divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della
residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell’ultima
residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più
di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi
risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in
mancanza;
c) di cui i
due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
d) in cui è
adita l’autorità giurisdizionale».
8 L’articolo
10 del regolamento n. 1259/2010 dispone quanto segue:
«Qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o
dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché
appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio
o alla separazione personale, si applica la legge del foro».
9 L’articolo
12 del regolamento medesimo così dispone:
«L’applicazione di una norma della legge designata in
virtù del presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale
applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del
foro».
10 A
termini dell’articolo 13 del regolamento n. 1259/2010, «[n]essuna
disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di
uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non
considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di
divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del
regolamento stesso».
11 L’articolo
18 del regolamento medesimo così dispone:
«1. Il presente
regolamento si applica ai procedimenti avviati e agli accordi di cui
all’articolo 5 conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012.
(...)
2. Il presente
regolamento fa salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi
conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità
giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012».
Il regolamento n. 2201/2003
12 Il
regolamento n. 2201/2003, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale,
alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e
all’annullamento del matrimonio.
13 L’articolo
2 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
4) “decisione”:
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione
relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione
usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(...)».
Diritto tedesco
14 Il
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia
familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il
«FamFG»), al suo articolo 107, intitolato «Riconoscimento delle decisioni
straniere in materia matrimoniale», enuncia quanto segue:
«(1) Le
decisioni di divorzio, di separazione personale (…) o di scioglimento del
matrimonio emanate all’estero (…) sono riconosciute soltanto se
l’amministrazione giudiziaria del Land ha constatato che ricorrono i
presupposti per il riconoscimento. Se ha statuito un giudice o un’autorità di
uno Stato del quale i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della
decisione, il riconoscimento non dipende da una dichiarazione
dell’amministrazione giudiziaria del Land.
(2) È
competente l’amministrazione giudiziaria del Land nel quale uno degli sposi ha
la residenza abituale. (…)
(3) I governi
dei Länder possono delegare, con atto normativo, i poteri conferiti dalle
presenti disposizioni alle amministrazioni giudiziarie dei Länder a uno o più
presidenti di un Oberlandesgericht (...).
(4) La
decisione interviene su domanda. La domanda può essere presentata da chiunque
dimostri interesse ad agire per il riconoscimento.
(5) Se
l’amministrazione giudiziaria del Land rigetta la domanda, il richiedente può
chiedere all’Oberlandesgericht di statuire.
(6) Qualora
l’amministrazione giudiziaria del Land constati che ricorrono i presupposti per
il riconoscimento, il coniuge che non ha presentato la domanda può chiedere
all’Oberlandesgericht di pronunciarsi. La decisione dell’amministrazione
giudiziaria del Land produce effetti con la notifica al richiedente. Tuttavia,
l’amministrazione giudiziaria del Land può statuire nella sua decisione che
essa produrrà effetti solo alla scadenza di un termine fissato dalla stessa.
(7) La
competenza spetta alla sezione civile dell’Oberlandesgericht nel distretto nel
quale ha sede l’amministrazione giudiziaria del Land. La domanda di
provvedimento giurisdizionale non ha effetto sospensivo. Le sezioni 4 e 5
nonché gli articoli 14, paragrafi 1 e 2, e 48, paragrafo 2, si applicano mutatis
mutandis al procedimento.
(8) Le
disposizioni che precedono sono applicabili mutatis mutandis quando si chieda
di accertare che non ricorrono i requisiti per il riconoscimento.
(9) La
dichiarazione secondo la quale i requisiti per il riconoscimento ricorrono o
meno vincola i giudici e le autorità amministrative.
(...)».
15 Ai
sensi dell’articolo 108 del FamFG, rubricato «Riconoscimento delle altre
decisioni straniere»:
«(1) Fatte
salve le decisioni in materia matrimoniale, le decisioni straniere sono
riconosciute senza che occorra una procedura particolare a tal fine.
(2) Le parti
che abbiano interesse ad agire possono chiedere la decisione sul riconoscimento
o sul diniego di riconoscimento di una decisione straniera di contenuto non
patrimoniale. L’articolo 107, paragrafo 9, si applica mutatis mutandis (...)
(3) È
territorialmente competente a statuire su una domanda ai sensi del paragrafo 2,
primo periodo, il giudice nel cui distretto, alla data della presentazione della
domanda,
1. il
convenuto o la persona interessata dalla decisione possiede la residenza
abituale o
2. in assenza
di competenza ai sensi del punto 1, viene manifestato interesse
all’accertamento o sussiste la necessità di assistenza.
Tali competenze sono esclusive».
16 Nella
sua versione applicabile sino all’entrata in vigore, il 29 gennaio 2013, del
Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die
Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des
Internationalen Privatrechts (legge che adegua il diritto internazionale
privato al regolamento n. 1259/2010 e modifica altre disposizioni di
diritto internazionale privato), del 23 gennaio 2013 (BGB1. 2013 I,
pag. 101), l’articolo 17, paragrafo 1, dell’Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuch (disposizioni introduttive al codice civile; in
prosieguo: l’«EGBGB»), così recitava:
«(1) Il divorzio è
disciplinato dalla legge applicabile agli effetti generali del matrimonio alla
data della proposizione della domanda di divorzio. Se lo scioglimento del
matrimonio non è possibile ai sensi di tale legge, al divorzio si applica la
legge tedesca se il coniuge che chiede il divorzio è tedesco a tale data o lo
era al momento del matrimonio.
(2) In Germania il
matrimonio può essere dissolto unicamente da un giudice.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Il
27 maggio 1999, il sig. Mamisch e la sig.ra Sahyouni si sono sposati
nel distretto del tribunale islamico di Homs (Siria). Il sig. Mamisch
possiede la cittadinanza siriana dalla nascita. Nel 1977 ha acquisito la
cittadinanza tedesca per naturalizzazione. Da tale data possiede entrambe le
nazionalità. La sig.ra Sahyouni possiede la cittadinanza siriana dalla
nascita e ha acquisito la cittadinanza tedesca a seguito del matrimonio.
18 Dopo
aver vissuto in Germania fino al 2003, i coniugi si sono trasferiti a Homs.
Nell’estate del 2011, a causa della guerra civile in Siria, sono tornati per un
breve periodo in Germania, ed hanno quindi vissuto, dal febbraio 2012,
alternativamente, nel Kuwait e in Libano. Durante questo periodo, hanno
parimenti soggiornato, più volte, in Siria. Attualmente, le parti nel
procedimento principale vivono di nuovo, in domicili differenti, in Germania.
19 Il
19 maggio 2013, il sig. Mamisch ha dichiarato di voler divorziare dalla
moglie e il suo rappresentante ha pronunciato la formula di divorzio dinanzi al
tribunale religioso della sharia di Latakia (Siria). Il 20 maggio 2013, tale
tribunale ha constatato il divorzio dei coniugi. Il 12 settembre 2013, la
sig.ra Sahyouni ha rilasciato una dichiarazione relativa alle prestazioni
che doveva ricevere dal sig. Mamisch in forza della legislazione
religiosa, per un importo complessivo pari a 20 000 dollari degli Stati
Uniti (USD) (circa EUR 16 945), la quale così recitava:
«(…) ho ricevuto tutte le prestazioni dovutemi in forza
del contratto di matrimonio e a causa del divorzio intervenuto per volontà
unilaterale e lo libero pertanto da tutti i suoi obblighi nei miei confronti
risultanti dal contratto di matrimonio e dall’ordinanza di divorzio del 20
maggio 2013 emessa dal tribunale della sharia di Latakia (…)».
20 Il
30 ottobre 2013, il sig. Mamisch ha chiesto il riconoscimento della decisione
di divorzio pronunciata in Siria. Con decisione del 5 novembre 2013, il
presidente dell’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di
Monaco di Baviera, Germania) ha accolto tale domanda, constatando che
ricorrevano i presupposti legali per il riconoscimento di tale decisione di
divorzio.
21 Il
18 febbraio 2014, la sig.ra Sahyouni ha chiesto l’annullamento di detta
decisione, e che fosse statuito che non ricorrevano i presupposti per il
riconoscimento della decisione di divorzio.
22 Con
decisione dell’8 aprile 2014, il presidente dell’Oberlandesgericht München
(tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera) ha respinto il ricorso. In
detta decisione si sottolineava che il riconoscimento della decisione di
divorzio era disciplinato dal regolamento n. 1259/2010, il quale si
applicherebbe anche ai divorzi pronunciati senza la partecipazione, di natura
costitutiva, di un giudice o di un’autorità pubblica (in prosieguo: i «divorzi
privati»). In assenza di una valida scelta della legge applicabile e di una
residenza comune abituale dei coniugi nel corso dell’anno precedente il
divorzio, la legge applicabile dovrebbe essere determinata secondo quanto
disposto dall’articolo 8, lettera c), di detto regolamento. Qualora i due
coniugi possiedano una doppia nazionalità, il criterio determinante sarebbe la
nazionalità effettiva ai sensi del diritto nazionale, la quale sarebbe stata,
alla data del divorzio in questione, la nazionalità siriana. Si è parimenti
rilevato che l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 12 del regolamento
n. 1259/2010 non osterebbe al riconoscimento della decisione di divorzio
in parola.
23 Con
decisione del 2 giugno 2015, l’Oberlandesgericht München (tribunale regionale
superiore di Monaco di Baviera), adito della controversia, ha sospeso il
procedimento e ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali
concernenti l’interpretazione del regolamento n. 1259/2010. Con
l’ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343), la Corte si è dichiarata
manifestamente incompetente a rispondere a tali questioni, in quanto,
segnatamente, il regolamento n. 1259/2010 non si applicava al
riconoscimento di una decisione di divorzio già pronunciata in uno Stato terzo,
e il giudice del rinvio non aveva fornito alcun elemento idoneo ad accertare
che le disposizioni di detto regolamento sarebbero state rese applicabili in
modo diretto e incondizionato dal diritto nazionale a situazioni come quelle
oggetto del procedimento principale. La Corte ha tuttavia sottolineato che il giudice del
rinvio conservava la facoltà di sottoporre una nuova domanda di pronuncia
pregiudiziale allorché fosse stata in grado di fornire alla Corte l’insieme
degli elementi che le consentivano di statuire.
24 A
sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio
sottolinea che i divorzi pronunciati in uno Stato terzo sono riconosciuti in
Germania nel contesto della procedura prevista dall’articolo 107 del FamFG.
Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento dei divorzi privati,
risulterebbe normalmente pacifico che il giudice tedesco proceda all’esame
della validità dei requisiti nel merito di tali divorzi alla luce del
regolamento n. 1259/2010. Detta prassi giuridica sarebbe la conseguenza
della soppressione, da parte del legislatore tedesco, in esito all’entrata in
vigore di detto regolamento, della disposizione relativa al diritto materiale
applicabile al divorzio. Siffatta soppressione si fonderebbe sul fatto che il
legislatore tedesco, considerando che i divorzi privati ricadono parimenti in
tale regolamento, ha ritenuto che la precedente disposizione fosse divenuta
obsoleta, proprio in ragione dell’esistenza di detto regolamento.
25 In
tale contesto, l’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di
Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del [regolamento
n. 1259/2010] si estenda anche nei casi di divorzio privato, intervenuto,
nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi
dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.
2) In caso di
risposta affermativa alla prima questione: qualora trovi applicazione il
regolamento [n. 1259/2010], se [nell’ambito dell’esame in forza] del suo
articolo 10, nei casi di divorzio privato,
a) occorra
fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile
a norma dell’articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche
all’altro coniuge, ma lo subordina – in ragione del sesso di tale
coniuge – a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle
valevoli per l’accesso al divorzio del primo coniuge, oppure
b) se
l’applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che
l’applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche
nel singolo caso – in concreto – discriminatoria.
3) In caso di
risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione[, b)]: se
il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato – anche mediante
la sua accettazione di prestazioni compensative – costituisca già un
motivo per disapplicare la disposizione sopra citata».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
26 Occorre
rilevare, in limine, che il giudice del rinvio non è adito per una domanda di
divorzio, ma per una domanda di riconoscimento di una decisione di divorzio
pronunciata da un’autorità religiosa in uno Stato terzo.
27 La Corte ha già avuto modo di
affermare che il riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno
Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione, dato che né le disposizioni
del regolamento n. 1259/2010, né quelle del regolamento n. 2201/2003,
né nessun altro atto giuridico dell’Unione sono applicabili a siffatto
riconoscimento (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Sahyouni, C‑281/15,
EU:C:2016:343, punti 22 e 23).
28 Tuttavia,
risulta da consolidata giurisprudenza della Corte che l’interpretazione di una
disposizione di diritto dell’Unione può risultare rilevante nel caso in cui,
anche se tutti i fatti di cui al procedimento principale non si collocano
direttamente nel contesto del diritto dell’Unione, le disposizioni di detto diritto
sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, che si è conformata, per
le soluzioni apportate a situazioni in cui tutti gli elementi si collocano
all’interno di un solo Stato membro, a quelle riconosciute dal diritto
dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de
Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
29 A
tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, in forza del diritto tedesco,
il regolamento n. 1259/2010 si applica al riconoscimento in Germania dei
divorzi privati pronunciati in uno Stato terzo, come segnatamente quello
oggetto del procedimento principale.
30 In
particolare, risulta dalle informazioni fornite da detto giudice nonché dalle
osservazioni del governo tedesco che, in forza del diritto tedesco, il
riconoscimento dei divorzi pronunciati in uno Stato terzo è effettuato nel
contesto della procedura prevista dall’articolo 107 del FamFG. Ai sensi di
detta disposizione, il riconoscimento delle decisioni di un giudice o di
un’autorità statale stranieri che pronunciano un divorzio in termini
costitutivi è concesso in assenza di qualsivoglia esame della loro legittimità,
mentre il riconoscimento dei divorzi privati è subordinato al controllo della
loro validità alla luce del diritto materiale dello Stato designato dalle
pertinenti norme sul conflitto di leggi.
31 Sotto
quest’ultimo profilo, si precisa che, precedentemente all’entrata in vigore del
regolamento n. 1259/2010, il diritto materiale applicabile al divorzio era
determinato dalla norma sul conflitto di leggi prevista dall’articolo 17
dell’EGBGB, nella sua versione in vigore sino al 28 gennaio 2013. Con l’entrata
in vigore di detto regolamento, il legislatore tedesco, prendendo le mosse
dalla premessa secondo cui detto regolamento era parimenti applicabile ai
divorzi privati, ha considerato che l’esame della validità di un divorzio
privato pronunciato in uno Stato terzo, ai fini del suo riconoscimento in
Germania, doveva essere ormai effettuato alla luce del diritto dello Stato
determinato dalle norme sul conflitto di leggi fissate dal regolamento
n. 1259/2010.
32 In
tal senso, con la legge che adatta il diritto internazionale privato al
regolamento n. 1259/2010 e modifica altre disposizioni del diritto
internazionale privato, il legislatore tedesco ha modificato l’articolo 17,
paragrafo 1, dell’EGBGB, sopprimendo la norma sul conflitto di leggi in esso
contenuta, che era divenuta obsoleta. Così, in forza della prassi giuridica
tedesca, dall’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, ai fini del
riconoscimento in Germania di un divorzio privato pronunciato in uno Stato
terzo, i presupposti nel merito che devono essere soddisfatti da tale divorzio
sono esaminati alla luce del diritto dello Stato determinato sul fondamento di
tale regolamento.
33 In
tale contesto, come sottolinea il giudice del rinvio, se risultasse che il
regolamento n. 1259/2010 non si applica ai divorzi privati, la
controversia che è chiamato a decidere dovrebbe essere decisa sulla base delle
norme tedesche sul conflitto.
34 Conseguentemente,
occorre considerare che i presupposti enunciati dalla giurisprudenza citata
supra, al punto 28 della presente sentenza, sono soddisfatti e che, pertanto,
le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio sono ricevibili.
Sulla prima questione
35 Con
la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
1 del regolamento n. 1259/2010 vada interpretato nel senso che il divorzio
risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un
tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, ricade
nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.
36 Per
rispondere a tale quesito, occorre interpretare detta disposizione, che
definisce la sfera di applicazione ratione materiae di tale regolamento,
tenendo conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo
contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in
tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11,
EU:C:2013:512, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
37 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 1 del regolamento
n. 1259/2010, tale articolo si limita a indicare, al suo paragrafo 1, che
il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi,
al divorzio e alla separazione personale. Al paragrafo 2, tale articolo elenca
le questioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo,
«anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di
un procedimento di divorzio o separazione personale». La lettera di detto
articolo, pertanto, non fornisce alcun elemento utile per definire la nozione
di «divorzio» ai sensi dell’articolo medesimo.
38 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inscrive l’articolo
1 del regolamento n. 1259/2010, anzitutto, occorre rilevare che nessuna
altra disposizione di detto regolamento fornisce una definizione della nozione
di «divorzio» ai sensi del regolamento stesso. In particolare, l’articolo 3 di
detto regolamento si limita a definire le nozioni di «Stato membro
partecipante» e di «autorità giurisdizionale», ove quest’ultima va intesa come
riferita a «tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti».
39 Inoltre,
se è pur vero che i divorzi privati non sono esplicitamente esclusi dalla sfera
di applicazione del regolamento n. 1259/2010, come rileva l’avvocato
generale al paragrafo 60 delle conclusioni, i riferimenti all’intervento di
un’«autorità giurisdizionale» e all’esistenza di un «procedimento», che si
riscontrano in diverse disposizioni di detto regolamento, come l’articolo 1,
paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli articoli 8 e 13, nonché
l’articolo l8, paragrafo 2, di detto regolamento mettono in risalto che
quest’ultimo riguarda esclusivamente i divorzi pronunciati da un’autorità
giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo. Del
resto, il fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento medesimo
menzioni i «procedimenti avviati» supporta tale considerazione.
40 Infine,
a termini del considerando 10 del regolamento n. 1259/2010, la sua sfera
di applicazione ratione materiae e le sue disposizioni dovrebbero essere
coerenti con il regolamento n. 2201/2003.
41 Orbene,
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo regolamento,
esso «si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, (…)
al divorzio». Quanto all’articolo 2, punto 4, di detto regolamento, esso
definisce la nozione di «decisione» ai sensi del regolamento medesimo come
relativa, segnatamente, a «una decisione di divorzio (…) emessa dal giudice di
uno Stato membro (…), a prescindere dalla denominazione usata per la decisione,
quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza».
42 Non
sarebbe coerente definire in modo diverso lo stesso termine di divorzio
impiegato nei due regolamenti e, pertanto, far divergere le loro rispettive
sfere di applicazione.
43 Sotto
quest’ultimo profilo, occorre ricordare che sia il regolamento
n. 1259/2010 sia il regolamento n. 2201/2003 sono stati adottati nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Risulta inoltre dalle
osservazioni della Commissione che essa aveva anche preso in considerazione,
nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
n. 2201/2003 quanto alla competenza e che istituisce norme relative alla
legge applicabile in materia matrimoniale [COM(2006) 399], di inserire nel
regolamento n. 2201/2003 le norme sul conflitto di leggi in materia di
divorzio, ma che, dal momento che tale proposta non è stata accolta, tali norme
sono state poi oggetto di un regolamento distinto, nella specie il regolamento
n. 1259/2010.
44 Per
quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dal regolamento
n. 1259/2010, esso prevede, come risulta dal suo titolo, una cooperazione
rafforzata tra gli Stati membri partecipanti nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale.
45 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle conclusioni, in occasione
dell’adozione di tale regolamento, negli ordinamenti giuridici degli Stati
membri partecipanti a detta cooperazione rafforzata, solo organi di natura
pubblica potevano adottare decisioni munite di valore giuridico in materia.
Occorre pertanto considerare che, adottando tale regolamento, il legislatore
dell’Unione si è limitato a tener presenti le situazioni nelle quali il divorzio
è pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o
con il suo controllo e che, pertanto, non intendeva far applicare il medesimo
regolamento ad altri tipi di divorzi, quali quelli che, come nella specie, si
fondano su «una dichiarazione di volontà privata unilaterale» pronunciata
dinanzi a un tribunale religioso.
46 Una
siffatta interpretazione è corroborata dalla circostanza, invocata dalla
Commissione in udienza, che non è stata fatta menzione alcuna, nel corso dei
lavori preparatori sfociati nell’adozione del regolamento n. 1259/2010, di
una sua applicazione ai divorzi privati.
47 A
tal riguardo, se è pur vero che diversi Stati membri hanno introdotto nei loro
ordinamenti giuridici, dopo l’adozione del regolamento n. 1259/2010, la
possibilità di pronunciare divorzi senza l’intervento di un’autorità statale,
cionondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle
conclusioni, l’inclusione dei divorzi di natura privata nell’ambito di
applicazione di detto regolamento richiederebbe scelte che ricadono nella
competenza del solo legislatore dell’Unione.
48 In
tal senso, alla luce della definizione della nozione di «divorzio» di cui al
regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento
n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da
un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo
controllo.
49 Alla
luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione
affermando che l’articolo 1 del regolamento n. 1259/2010 va interpretato
nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno
dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del
procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione
materiae di detto regolamento.
Sulle questioni seconda e terza
50 Alla
luce della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla seconda
e alla terza questione.
Sulle spese
51 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 1 del regolamento (UE)
n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione
di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio
risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un
tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non
ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.
Dal sito http://curia.europa.eu
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