martedì 16 gennaio 2018





In tema di riconoscimento del figlio, ex art. 250 c.c.

Trib. Roma 26 maggio 2017

Il giudice - e prima ancora il genitore che si oppone al riconoscimento – non può subordinare il consenso al previo accertamento che il secondo riconoscimento risulti in concreto vantaggioso al minore, con la assurda conseguenza di ritenere legittimo il rifiuto ogni qualvolta non si ravvisi alcun vantaggio; non si deve, infatti, creare alcuna disparità di trattamento tra i due genitori in relazione al diverso momento in cui operano il riconoscimento. A ciò consegue che il diritto del genitore che effettua successivamente il riconoscimento può essere sacrificato solo in casi estremamente gravi per il minore, " nel senso che non è sufficiente a tal fine il mero interesse del minore a conservare o a non veder turbata la serenità di vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo ma è necessario il pericolo di un trauma di gravità tale da pregiudicare lo sviluppo fisiopsichico del minore”(così Cass. 2669/1998)

Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine dell'atto di nascita. [“del resto” – aggiunge il giudice – “la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti”]

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