In tema di riconoscimento del figlio, ex art. 250 c.c.
Trib. Roma 26 maggio 2017
Il giudice - e prima ancora il genitore che
si oppone al riconoscimento – non può subordinare il consenso al previo
accertamento che il secondo riconoscimento risulti in concreto vantaggioso al
minore, con la assurda conseguenza di ritenere legittimo il rifiuto ogni
qualvolta non si ravvisi alcun vantaggio; non si deve, infatti, creare alcuna
disparità di trattamento tra i due genitori in relazione al diverso momento in
cui operano il riconoscimento. A ciò consegue che il diritto del genitore che
effettua successivamente il riconoscimento può essere sacrificato solo in casi
estremamente gravi per il minore, " nel senso che non è sufficiente a tal
fine il mero interesse del minore a conservare o a non veder turbata la
serenità di vita che conduce con il genitore che lo ha riconosciuto per primo
ma è necessario il pericolo di un trauma di gravità tale da pregiudicare lo
sviluppo fisiopsichico del minore”(così Cass. 2669/1998)
Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c.,
da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente
sostitutiva dello stesso, consegue l'annotazione della paternità a margine
dell'atto di nascita. [“del resto” – aggiunge il giudice – “la disposizione
appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la
sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha
riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo
genitore innanzi all'Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della
considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le
problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato
al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto
incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti”]
Nessun commento:
Posta un commento