Corte di Giustizia UE 25 gennaio
2018, n. C-360/16
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo – Modalità e termini per la formulazione di una
richiesta di ripresa in carico – Rientro illegale di un cittadino di un
paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento – Articolo
24 – Procedura di ripresa in carico – Articolo 27 – Mezzo di
ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Circostanze
successive al trasferimento»
1) L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale
regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il
controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla
situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al
giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si
pronuncia sul ricorso.
2) L’articolo
24 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in
una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un
cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione
internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato
membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo
Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di
quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa
in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale
persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta
procedura.
3) L’articolo
24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale,
nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senza titolo di
soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il
suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in
carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che
gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro
richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel
proprio territorio.
4) L’articolo
24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato
membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di
soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione
internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare.
5) L’articolo
24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha
respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato
membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla
presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato
membro, ai sensi di tale disposizione.
6) L’articolo
24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la
persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di
presentare una nuova domanda di protezione internazionale:
– lo Stato membro nel
cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di soggiorno può
ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che
– detta disposizione non
autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza che
sia formulata una richiesta siffatta.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 gennaio 2018
Nella causa C‑360/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con
decisione del 27 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2016, nel
procedimento
Bundesrepublik Deutschland
contro
Aziz Hasan,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di
sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras,
giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
A. Hasan, da W. Karczewski, Rechtsanwalt;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo svizzero, da U. Bucher, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 7 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli
18, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in
prosieguo il «regolamento Dublino III»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Bundesrepublik
Deutschland (Repubblica federale di Germania) al
sig. Aziz Hasan, cittadino siriano, in merito alla decisione del Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i
rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») recante rigetto della domanda
di asilo presentata dal sig. Hasan e che dispone il suo trasferimento
verso l’Italia.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/32/UE
3 L’articolo
6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60), dispone quanto segue:
«1. Quando chiunque
presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a
norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è
effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.
Se la domanda di protezione internazionale è presentata
ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la
registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono
affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la
presentazione della domanda.
(...)
2. Gli Stati membri
provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione
internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. (...)».
Regolamento Dublino III
4 I
considerando 4, 5 e 19 del regolamento Dublino III sono così formulati:
«(4) Secondo
le conclusioni [del Consiglio europeo nell’ambito della sua riunione speciale]
di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [regime europeo comune in materia di
asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con
chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di
asilo.
(5) Tale
meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli
Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire
di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire
l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione
internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.
(...)
(19) Al fine
di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si
dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo
avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro
competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto
internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni
verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto
sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il
richiedente è trasferito».
5 L’articolo
3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, così dispone:
«1. Gli Stati membri
esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato
membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è
esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato
membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è
stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso
lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un
altro Stato membro possa essere designato come competente.
(...)».
6 L’articolo
18, paragrafo 1, del suddetto regolamento così recita:
«Lo Stato membro competente in forza del presente
regolamento è tenuto a:
(...)
b) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente
la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato
membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo
di soggiorno;
c) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame
e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel
territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
d) riprendere
in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino
di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di
un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».
7 L’articolo
19, paragrafo 2, del medesimo regolamento è così formulato:
«Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1,
vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene
chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente (...), che
l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre
mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui
al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo
procedimento di determinazione dello Stato membro competente».
8 L’articolo
23, paragrafi da 1 a 3, del regolamento Dublino III stabilisce quanto segue:
«1. Uno Stato membro
presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c)
o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che
ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere
all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. Una richiesta di
ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal
ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove
diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro
richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.
3. Se la richiesta di
ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2,
la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta
allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».
9 L’articolo
24, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento, prevede quanto segue:
«1. Uno Stato membro
sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b),
c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata
presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un
altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro
Stato membro di riprendere in carico tale persona.
2. In deroga
all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare [(GU 2008, L 348, pag. 98)], ove uno Stato
membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno
decida di consultare il sistema Eurodac (...), la richiesta di ripresa in
carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del
presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1,
lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta
con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due
mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove
diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro
richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende
che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.
3. Se la richiesta di
ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2,
lo Stato membro sul cui territorio l’interessato soggiorna senza titolo di
soggiorno gli offre la possibilità di presentare una nuova domanda».
10 L’articolo
25 di tale regolamento dispone le norme per la risposta a una richiesta di
ripresa in carico.
11 L’articolo
26, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o
riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica
all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e,
se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.
(...)».
12 L’articolo
27, paragrafi da 1 a 3, del regolamento Dublino III enuncia quanto segue:
«1. Il richiedente o
altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto
a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una
revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo
giurisdizionale.
(...)
3. Ai fini di ricorsi
avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati
membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che il
ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b) che il
trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un
determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo
giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di
concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che
all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine
ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della
decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della
medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di
sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di
trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo
un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata».
13 L’articolo
29, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento è così formulato:
«1. Il trasferimento
del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro
competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro
richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena
ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere
dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere
in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una
revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.
(...)
2. Se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente
è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la
competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può
essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile
effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a
un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.
3. Se una persona è
stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in
appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato
membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico
immediatamente».
Diritto tedesco
14 L’articolo
77 dell’Asylgesetz (legge relativa all’asilo), nella sua versione pubblicata il
2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), così dispone:
«Nelle controversie ai sensi della presente legge, il
giudice si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento
dell’ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un’udienza, il momento
rilevante è quello della pronuncia della decisione (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 Il
sig. Hasan ha presentato, il 29 ottobre 2014, una domanda di asilo in
Germania.
16 Poiché
da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato, in particolare, che in data 4
settembre 2014 l’interessato aveva già chiesto la protezione internazionale in
Italia, l’11 novembre 2014 l’Ufficio ha chiesto alle autorità italiane di
riprendere in carico il sig. Hasan, sulla base del regolamento Dublino III.
17 Le
autorità italiane non hanno risposto a tale richiesta di ripresa in carico.
18 Con
decisione del 30 gennaio 2015, l’Ufficio ha respinto in quanto irricevibile la
domanda d’asilo presentata dal sig. Hasan, basandosi sul fatto che la Repubblica italiana era
lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, e ha disposto il suo
trasferimento verso l’Italia.
19 Il
sig. Hasan ha contestato tale decisione dell’Ufficio dinanzi al
Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Treviri, Germania),
accompagnando il suo ricorso a una domanda di effetto sospensivo. Tale giudice
ha respinto detta domanda di sospensione il 12 marzo 2015, poi il ricorso
stesso il 30 giugno 2015.
20 Il
3 agosto 2015 il sig. Hasan è stato trasferito verso l’Italia. Egli è
tuttavia rientrato illegalmente in Germania nel corso dello stesso mese.
21 Il
sig. Hasan ha impugnato la decisione del Verwaltungsgericht Trier
(Tribunale amministrativo di Treviri). Tale impugnazione è stata accolta, il 3
novembre 2015, con una decisione dell’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
(tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania). Detto
giudice ha ritenuto, in particolare, che il trasferimento del sig. Hasan
verso l’Italia fosse avvenuto dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto
all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e che, di
conseguenza, la Repubblica
federale di Germania fosse ormai competente per l’esame della domanda di asilo
presentata dall’interessato.
22 La Repubblica federale di
Germania ha proposto, dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa
federale, Germania), un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale
decisione dell’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (tribunale amministrativo
superiore della Renania-Palatinato).
23 Il
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ritiene che l’analisi
effettuata dal giudice dell’impugnazione sia errata, in quanto da un calcolo
corretto del termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III risulterebbe che il trasferimento del sig. Hasan verso
l’Italia abbia avuto luogo prima della scadenza del termine ivi previsto.
24 Cionondimeno,
secondo il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), la
competenza iniziale della Repubblica italiana ad esaminare la domanda di asilo
del sig. Hasan non può essere accertata in maniera definitiva, poiché non
è escluso che tale competenza debba essere negata, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, di tale regolamento, a causa di eventuali carenze sistemiche, ai
sensi di tale disposizione, nella procedura di asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in tale Stato membro.
25 Ciò
detto, tale giudice sottolinea che non è necessario risolvere detta questione
se, a seguito del rientro illegale del sig. Hasan in Germania, la
competenza per esaminare la domanda di asilo di quest’ultimo era già stata
trasferita alla Repubblica federale di Germania alla data della decisione del
giudice dell’impugnazione o se una procedura di ripresa in carico poteva ancora
essere condotta a tale data.
26 Alla
luce di quanto precede, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa
federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In un caso
in cui il cittadino di un paese terzo, dopo la presentazione di una seconda
domanda di asilo in un altro Stato membro (nella specie: la Germania), sia stato
trasferito, a seguito del rigetto in sede giudiziale della sua richiesta di
sospensione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento
[Dublino III], verso lo Stato membro inizialmente competente in cui era stata
presentata la prima domanda di asilo (nella specie: l’Italia) ed egli sia in
seguito ritornato illegalmente nel secondo Stato membro (nella specie: la Germania):
a) se, in base
ai principi del regolamento [Dublino III], sia determinante ai fini del
controllo giurisdizionale di una decisione di trasferimento la situazione di
fatto al momento del trasferimento, in quanto con il trasferimento effettuato
entro i termini la competenza è definitivamente stabilita e pertanto le norme
rilevanti in materia di competenza del regolamento [Dublino III] non sono più
applicabili agli eventi successivi, o se si debba tener conto di ulteriori
sviluppi per quanto riguarda circostanze rilevanti in generale per la
competenza – per esempio la scadenza dei termini per la ripresa in carico
o un (nuovo) trasferimento.
b) Se, una
volta definita la competenza, sulla base della decisione di trasferimento siano
possibili ulteriori trasferimenti nello Stato membro inizialmente competente e
se tale Stato membro resti obbligato ad accogliere il cittadino di un paese terzo.
2) Qualora la
competenza non venga determinata in modo definitivo con il trasferimento: quale
delle disposizioni sotto riportate si applichi in un simile caso a una persona
ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento
[Dublino III] in funzione della procedura di ricorso ancora pendente contro la
decisione di trasferimento già eseguita:
a) l’articolo
23 del regolamento [Dublino III] (per analogia), con la conseguenza che in caso
di nuova richiesta di ripresa in carico non presentata entro i termini potrebbe
verificarsi un passaggio di competenza ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e
3, del regolamento Dublino III, oppure
b) l’articolo
24 del regolamento [Dublino III] (per analogia), oppure
c) nessuna
delle disposizioni citate sub a) e b).
3) Qualora a
un tale soggetto non si applichino (per analogia) né l’articolo 23 né
l’articolo 24 del regolamento [Dublino III] [seconda questione, lettera c)]:
se, a motivo della decisione di trasferimento impugnata, sia possibile
effettuare fino al termine della procedura di ricorso contro tale decisione
ulteriori trasferimenti nello Stato membro originariamente competente (nella
specie: l’Italia) e se tale Stato membro resti obbligato a prendere in carico
il cittadino di un paese terzo – indipendentemente dalla presentazione di
altre richieste di ripresa in carico, senza tener conto dei termini di cui
all’articolo 23, paragrafo 3, o all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento
[Dublino III], e a prescindere dai termini per il trasferimento previsti
all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [Dublino III].
4) Nel caso in
cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 23 del
regolamento [Dublino III] [seconda questione, lettera a)]: se la nuova
richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai
sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III]. In caso
affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui
l’autorità competente viene a conoscenza del rientro nel paese o se sia
determinante un altro evento per far decorrere il termine.
5) Nel caso in
cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 24 del
regolamento Dublino III [seconda questione, lettera b)]:
a) Se la nuova
richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai
sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III]. In caso
affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui
l’autorità competente viene a conoscenza del rientro nel paese o se sia
determinante un altro evento per far decorrere il termine.
b) Qualora
l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare
(per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino
III: se la presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell’articolo
24, paragrafo 3, [di tale] regolamento fondi direttamente la competenza
dell’altro Stato membro (nella specie: la Germania), o se quest’ultimo possa chiedere allo
Stato membro originariamente competente (nella specie: l’Italia), nonostante la
nuova domanda di asilo, di riprendere in carico lo straniero senza essere
vincolato a un termine, o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una
richiesta di ripresa in carico.
c) Qualora
l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare
(per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino
III: se in tale caso il fatto che sia pendente una domanda di asilo presentata
nell’altro Stato membro (nella specie: la Germania) prima del trasferimento sia
equiparabile alla presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi
dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento [Dublino III].
d) Qualora
l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare
(per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento [Dublino
III] e lo straniero non presenti una nuova domanda di asilo, e neppure il fatto
che sia pendente una domanda di asilo presentata nell’altro Stato membro (nella
specie: la Germania)
prima del trasferimento sia equiparabile alla presentazione di una nuova
domanda di asilo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento [Dublino
III]: se l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) possa
nuovamente chiedere allo Stato membro inizialmente competente (nella specie:
l’Italia) di riprendere in carico lo straniero senza essere vincolato a un
termine o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una richiesta di
ripresa in carico».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, lettera a)
27 In
via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che, in
forza delle norme processuali nazionali applicabili in materia di asilo, il
giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento deve, in
linea di principio, pronunciarsi sulla base della situazione di fatto esistente
al momento dello svolgimento dell’ultima udienza dinanzi a tale giudice o, in
assenza di udienza, al momento in cui detto giudice statuisce sul ricorso.
28 In
tali circostanze si deve considerare che, con la sua prima questione, lettera
a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede
che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi
sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza
dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui il
giudice si pronuncia sul ricorso.
29 L’articolo
27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il richiedente la
protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo avverso una
decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in
diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
30 La
portata del ricorso che il richiedente la protezione internazionale può
presentare avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti è
precisata al considerando 19 di tale regolamento, il quale indica che, al fine
di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo
istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve
avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione di detto regolamento
e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro
verso il quale il richiedente è trasferito (sentenze del 26 luglio 2017,
Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 43, e del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 37).
31 Inoltre,
dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 29 del regolamento
Dublino III deriva che, alla luce, da un lato, dell’obiettivo citato al
considerando 19 di tale regolamento, di garantire, conformemente all’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali, una protezione efficace degli
interessati, e dall’altro, della finalità di assicurare con celerità la
determinazione dello Stato membro competente a esaminare una domanda di
protezione internazionale enunciato al considerando 5 del regolamento suddetto,
il richiedente deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido
che gli consenta di far valere circostanze successive alla adozione della
decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, qualora la loro presa
in considerazione sia determinante per la corretta applicazione dello stesso regolamento
(v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16,
EU:C:2017:805, punto 44).
32 Una
normativa come quella di cui al procedimento principale che consente al
richiedente la protezione internazionale di invocare circostanze successive
all’adozione della decisione di trasferimento, nell’ambito di un ricorso
diretto contro tale decisione, soddisfa detto obbligo di prevedere un mezzo di
ricorso effettivo e rapido (v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2017,
Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 45).
33 In
tale contesto, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può
essere interpretato nel senso che osta a una tale normativa per il solo fatto
che quest’ultima può condurre il giudice investito di un ricorso avverso una
decisione di trasferimento a prendere in considerazione, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale, circostanze successive non solo
all’adozione di tale decisione, ma anche al trasferimento della persona
interessata effettuato in applicazione di detta decisione.
34 È
pur vero che tali circostanze non possono essere pertinenti ai fini
dell’applicazione di norme contenute in detto regolamento, che, come quelle di
cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello stesso, disciplinano lo svolgersi
della procedura di ripresa in carico prima del trasferimento.
35 Tuttavia,
l’esecuzione del trasferimento, che costituisce una mera applicazione concreta
della decisione di trasferimento, non è idonea, in quanto tale, a fissare in modo
definitivo la competenza dello Stato membro nel quale la persona interessata è
stata trasferita.
36 Infatti,
si deve rilevare, in primo luogo, che nessuna disposizione del regolamento
Dublino III conferisce all’esecuzione del trasferimento un effetto del genere
né prevede che tale esecuzione sia pertinente al fine di determinare lo Stato
membro competente.
37 In
secondo luogo, al contrario, deriva chiaramente dall’articolo 29, paragrafo 3,
di tale regolamento che la persona interessata deve essere ripresa in carico
dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento in caso quest’ultimo sia
eseguito erroneamente o sia annullata la decisione di trasferimento dopo
l’esecuzione dello stesso, il che implica necessariamente che la competenza dello
Stato membro in cui è stato effettuato il trasferimento può, in alcuni casi,
essere rimessa in discussione dopo il medesimo.
38 In
terzo luogo una soluzione contraria potrebbe, peraltro, privare ampiamente di
effetto utile il ricorso o la revisione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di
detto regolamento e pregiudicare la tutela giurisdizionale garantita alle
persone interessate, poiché dall’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo
regolamento deriva che la proposizione di un ricorso o di una domanda di
revisione non implica necessariamente la sospensione della decisione di
trasferimento e che essa non osta quindi sistematicamente all’esecuzione del
trasferimento prima che la legittimità di tale decisione abbia potuto essere
valutata da un giudice.
39 In
quarto luogo, occorre sottolineare che talune disposizioni del regolamento
Dublino III possono avere l’effetto di rimettere in discussione la competenza
di uno Stato membro in ragione di circostanze verificatesi successivamente
all’esecuzione di un trasferimento verso tale Stato membro. Così avviene, in
particolare, nel caso dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento,
quando la persona interessata si sia allontanata, dopo tale trasferimento, dal
territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di
presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro (v., in tal
senso, sentenza del 7 giugno 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, punto 17).
40 Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima
questione, lettera a), dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, letto alla luce del considerando 19 di tale
regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve
essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, che prevede che il controllo
giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla situazione
di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al giudice
adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia
sul ricorso.
Sulla prima questione, lettera b), nonché sulle
questioni seconda e terza
41 Con
la sua prima questione, lettera b), nonché con le questioni seconda e terza,
che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se gli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III debbano essere
interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver
presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è
stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova
domanda presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di
soggiorno, nel territorio di tale secondo Stato membro, detto cittadino può
essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico o se sia possibile
procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati
membri, senza che venga seguita tale procedura.
42 Il
campo di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito agli
articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III (ordinanza del 5 aprile 2017,
Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punto 26).
43 Deriva
dall’articolo 23, paragrafo 1, e dall’articolo 24, paragrafo 1, di tale
regolamento che detta procedura è applicabile alle persone di cui all’articolo
18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del medesimo regolamento.
44 Tali
ultime disposizioni si riferiscono a una persona la quale, da un lato, ha
presentato una domanda di protezione internazionale, che è in corso di esame,
ha ritirato una domanda siffatta o ha visto la stessa respinta e che,
dall’altro lato, o ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si
trova, senza titolo di soggiorno, nel territorio di un altro Stato membro.
45 Pertanto,
si deve considerare che un cittadino di un paese terzo, come quello di cui al
procedimento principale, che si trova senza titolo di soggiorno nel territorio
di uno Stato membro, dopo aver presentato una domanda di protezione
internazionale in un altro Stato membro, la quale, nel frattempo, non è stata
accolta da quest’ultimo, rientra nell’ambito di applicazione della procedura di
ripresa in carico di cui al regolamento Dublino III.
46 Per
quanto riguarda le norme che devono essere seguite ai fini di una proficua
esecuzione di tale procedura, si deve ricordare che, mentre l’articolo 23 di
tale regolamento disciplina le situazioni nelle quali una nuova domanda di
protezione internazionale è stata presentata nello Stato membro richiedente,
l’articolo 24 di detto regolamento riguarda i casi in cui nessuna nuova domanda
è stata presentata in tale Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 5
aprile 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, punto 26).
47 Ne
consegue che la procedura di cui all’articolo 24 del regolamento Dublino III
può essere applicata a una persona, come quella di cui al procedimento
principale, la quale, dopo aver depositato una domanda di protezione
internazionale in uno Stato membro, rientri illegalmente nel territorio di un
altro Stato membro senza presentarvi una nuova domanda di protezione
internazionale.
48 La
circostanza che la persona di cui trattasi, nel corso di un primo soggiorno nel
territorio del secondo di tali Stati membri, abbia già presentato una domanda
di protezione internazionale che è stata respinta nell’ambito previsto
dall’articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento, non può modificare detta
analisi.
49 Infatti,
poiché la domanda di cui trattasi non è più in corso di esame in tale Stato
membro, detta circostanza non può comportare che detta persona sia assimilata a
una persona che ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale,
che dovrebbe essere respinta, in applicazione di detto articolo 26, paragrafo
1, prima che possa essere effettuato un trasferimento, o essere esaminata da
detto Stato membro, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del medesimo
regolamento, in caso di ritardo nell’attuazione della procedura di ripresa in
carico.
50 Parimenti,
il fatto che la decisione con la quale è stata respinta una domanda di
protezione internazionale presentata nel corso di un primo soggiorno nel
territorio dello Stato membro in questione sia stata oggetto di un ricorso
ancora pendente dinanzi al giudice competente non può escludere l’applicazione
dell’articolo 24 del regolamento Dublino III in una situazione come quella di
cui al procedimento principale, dal momento che, in assenza di effetto
sospensivo conferito alla proposizione di tale ricorso, si deve ritenere che
detta decisione produca i suoi effetti, quali derivano da tale regolamento, e
che quindi essa comporti la chiusura della procedura amministrativa avviata in
seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
51 Peraltro,
poiché il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 24 di tale
regolamento, una procedura specifica applicabile ad un cittadino di un paese
terzo come quello di cui al procedimento principale, la quale comporta, in
particolare, di sollecitare lo Stato membro richiesto entro termini imperativi
la cui scadenza può influire sulla situazione di tale cittadino, costui non può
essere trasferito in un altro Stato membro, senza che sia stata completata con
successo questa procedura sulla base di una decisione di trasferimento adottata
nei suoi confronti, che è già stata eseguita in passato.
52 Una
soluzione contraria sarebbe incompatibile con la lettera degli articoli 18 e 24
del regolamento Dublino III, che non opera alcuna distinzione tra un primo e un
secondo soggiorno in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata
presentata la prima domanda di protezione internazionale.
53 Per
di più, poiché dalle considerazioni di cui ai punti da 35 a 39 della presente
sentenza risulta che l’esecuzione del trasferimento non è idonea, in quanto
tale, a stabilire in modo definitivo la competenza dello Stato membro nel quale
la persona interessata è stata trasferita, un nuovo trasferimento non è
ipotizzabile senza che la situazione di tale persona sia stata riesaminata al
fine di verificare che, dopo il trasferimento di tale persona, la competenza
non sia stata trasferita a un altro Stato membro.
54 A
tale proposito, è importante sottolineare che un tale riesame della situazione
dell’interessato può essere effettuato senza pregiudicare la realizzazione
dell’obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione
internazionale, poiché un riesame siffatto implica solo che siano presi in
considerazione i cambiamenti intervenuti dall’adozione della prima decisione di
trasferimento.
55 Di
conseguenza, si deve rispondere alla prima questione, lettera b), nonché alle
questioni seconda e terza, dichiarando che l’articolo 24 del regolamento
Dublino III deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come
quella di cui al procedimento principale nella quale un cittadino di un paese
terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un
primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del
rigetto di una nuova domanda introdotta presso un secondo Stato membro ed è poi
tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto
cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e non è
possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo
di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura.
Sulla quarta questione
56 Alla
luce della soluzione fornita alla prima questione, lettera b), nonché alle
questioni seconda e terza, non occorre rispondere alla quarta questione.
Sulla quinta questione, lettera a)
57 Con
la quinta questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al
procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo è
ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha
effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro Stato membro, la
richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti da
tale disposizione e, in caso affermativo, se gli stessi non possono iniziare a
decorrere prima che lo Stato membro richiedente sia venuto a conoscenza del
rientro della persona interessata nel suo territorio.
58 L’articolo
24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III dispone che, ove uno
Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di
soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac, la richiesta di ripresa in
carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento
della risposta pertinente Eurodac.
59 L’articolo
24, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento prevede che, se la
richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal
sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi
dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato
membro può essere competente per detta persona.
60 A
tale proposito, va ricordato che le procedure di ripresa in carico devono
obbligatoriamente essere condotte in conformità con le regole enunciate,
segnatamente, nel capo VI del regolamento Dublino III e che esse devono, in
particolare, essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi
(v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16,
EU:C:2017:587, punti 49 e 50).
61 Poiché
il legislatore dell’Unione non ha operato una distinzione, all’articolo 24 di
tale regolamento, tra le situazioni nelle quali la procedura di ripresa in
carico sarebbe attivata per la prima volta e quelle in cui tale procedura
dovrebbe essere condotta nuovamente in seguito al rientro, senza titolo di
soggiorno, della persona interessata nello Stato membro richiedente dopo un
trasferimento, i termini fissati da detto articolo devono essere rispettati
anche in tale caso.
62 Per
quanto concerne il computo di tali termini, si deve rilevare che essi intendono
inquadrare la procedura di ripresa in carico e contribuiscono, in modo
determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle
domande di protezione internazionale garantendo che la procedura di ripresa in
carico sarà effettuata senza ritardi ingiustificati (v., per analogia, sentenze
del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 53 e 54, nonché
del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 31).
63 A
tal fine, detti termini garantiscono che lo Stato membro richiedente avvii la
procedura di ripresa in carico entro un termine ragionevole a decorrere dal
momento in cui dispone di informazioni che gli consentono di rivolgere una
richiesta di ripresa in carico a un altro Stato membro, e il termine
applicabile in detto contesto varia in funzione della natura di tali
informazioni.
64 Ne
deriva che gli stessi termini non possono logicamente iniziare a decorrere a
una data in cui lo Stato membro richiedente non disponeva delle informazioni
che gli avrebbero consentito di avviare la procedura di ripresa in carico.
65 Ciò
avviene, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non
solo se tale Stato membro non è a conoscenza degli elementi che stabiliscono la
competenza di un altro Stato membro, ma altresì, in un contesto in cui le
frontiere interne possono, in linea di principio, essere attraversate senza che
siano effettuate verifiche sulle persone alle frontiere, se tale Stato membro
non è a conoscenza della presenza della persona di cui trattasi sul suo
territorio.
66 Inoltre,
ritenere che tali termini inizino a decorrere dal momento in cui lo Stato
membro ha avuto a disposizione, durante una prima procedura di presa in carico
o di ripresa in carico, informazioni indicanti la competenza di un altro Stato
membro, da un lato, potrebbe limitare notevolmente l’efficacia delle procedure
previste dal regolamento Dublino III e, dall’altro, rischierebbe di incitare le
persone interessate a rientrare illegalmente nel territorio dello Stato membro
richiedente dopo un primo trasferimento, ostacolando in tal modo l’applicazione
dei principi e delle procedure dettate da tale regolamento (v., per analogia,
sentenze del 7 marzo 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 52, e
del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 37).
67 Infatti,
in una situazione nella quale la persona interessata è ritornata, senza titolo
di soggiorno, nel territorio dello Stato membro richiedente dopo un primo
trasferimento, detta interpretazione ridurrebbe drasticamente il termine di cui
dispone tale Stato membro per inviare una richiesta ai fini della ripresa in
carico, o addirittura escluderebbe qualsiasi possibilità di inviare una
richiesta siffatta prima di aver dato all’interessato la possibilità di
presentare una nuova domanda di protezione internazionale, ove il suo rientro
in detto territorio è intervenuto più di due o tre mesi dopo la data in cui
tale Stato membro ha avuto a disposizione, durante il primo procedimento di
presa in carico o di ripresa in carico, informazioni che indicavano la
competenza di un altro Stato membro.
68 In
tali circostanze, il termine di cui all’articolo 24, paragrafo 2, primo comma,
del regolamento Dublino III, che è unicamente applicabile quando uno Stato
membro nel cui territorio si trova una persona senza titolo di soggiorno decide
di consultare il sistema Eurodac, è rilevante se lo Stato membro richiedente ha
deciso di procedere in tal modo nell’ambito della procedura di ripresa in
carico avviata a seguito del rientro dell’interessato nel suo territorio dopo
un primo trasferimento, il che implica necessariamente che esso sia informato
della sua presenza sul proprio territorio.
69 Qualora
lo Stato membro interessato non abbia deciso di consultare il sistema Eurodac,
è applicabile l’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma. In tal caso, il
termine menzionato in detta disposizione inizia a decorrere solo a partire
dalla data in cui lo Stato membro richiedente ha avuto conoscenza, da un lato,
della presenza della persona interessata nel suo territorio e, dall’altro,
degli elementi che stabiliscono la competenza di un altro Stato membro.
70 Alla
luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quinta
questione, lettera a), dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, in una
situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino
di un paese terzo è ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno
Stato membro che ha effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro
Stato membro, la richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i
termini previsti da tale disposizione e che gli stessi non possono iniziare a
decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del
rientro della persona interessata nel proprio territorio.
Sulla quinta questione, lettera b)
71 Con
la quinta questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è
presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo
regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata
senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di
protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a
presentare.
72 L’articolo
24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III precisa che se la richiesta di
ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti all’articolo 24,
paragrafo 2, di tale regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova
la persona interessata senza titolo di soggiorno le offre la possibilità di
presentare una nuova domanda di protezione internazionale.
73 Si
deve rilevare che il tenore letterale di tale disposizione non consente, di per
sé, di determinare quale Stato membro debba essere di norma competente per
l’esame di una tale domanda.
74 Ciò
premesso, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che, quando una
disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni,
occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (v., in
tal senso, sentenza del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia, C‑311/10, non
pubblicata, EU:C:2011:702, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
75 A
tale proposito, va sottolineato che, ove l’articolo 24, paragrafo 3, del
regolamento Dublino III dovesse essere interpretato nel senso che esso implica
meramente che la persona interessata debba avere il diritto di presentare una
domanda di protezione internazionale e che non ha, quindi, alcun effetto sulla
determinazione dello Stato membro competente dell’esame di tale domanda, tale
disposizione sarebbe privata di ogni effetto utile.
76 Pertanto,
dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32 deriva che gli Stati
membri sono, in linea generale, tenuti a registrare ogni domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo alle autorità
nazionali rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva e che essi
devono poi garantire che gli interessati abbiano la possibilità concreta di
presentare la loro domanda quanto prima.
77 Di
conseguenza, al fine di preservare l’effetto utile dell’articolo 24, paragrafo
3, del regolamento Dublino III, si deve interpretare tale disposizione nel
senso che, in caso di scadenza dei termini previsti dall’articolo 24, paragrafo
2, di tale regolamento, ove la persona di cui trattasi decida di avvalersi
della possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale
che le deve offrire lo Stato membro nel cui territorio si trova, detto Stato
membro è competente dell’esame di tale nuova domanda.
78 Tale
interpretazione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dall’articolo
24, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III, ricordato al punto 62 della
presente sentenza.
79 Infatti,
se l’introduzione di una nuova domanda di protezione internazionale alle
condizioni previste da tali disposizioni comportasse unicamente che lo Stato
membro nel cui territorio si trova la persona interessata può ormai avviare la
procedura di ripresa in carico, alle condizioni di cui all’articolo 23 di tale
regolamento, le regole di cui all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di detto
regolamento non potrebbero contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di celerità
nel trattamento delle domande di protezione internazionale, poiché lo scadere
di tali termini non osterebbe all’applicazione di una procedura di ripresa in
carico che ritarderebbe nuovamente l’esame della domanda di protezione
internazionale presentata dalla persona interessata.
80 Ne
consegue che si deve rispondere alla quinta questione, lettera b), dichiarando
che l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere
interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è
presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo
regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata
senza titolo di soggiorno è competente dell’esame della nuova domanda di
protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a
presentare.
Sulla quinta questione, lettera c)
81 Con
la quinta questione, lettera c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una
decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale
presentata in uno Stato membro sia ancora pendente deve essere considerato come
equiparato alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale
in tale Stato membro, ai sensi di detta disposizione.
82 A
tale proposito si deve sottolineare, in primo luogo, che l’articolo 24,
paragrafo 3, del regolamento Dublino III si riferisce esplicitamente
all’obbligo, per lo Stato membro di cui trattasi, di offrire alla persona
interessata la possibilità di presentare una nuova domanda di protezione
internazionale.
83 Ne
deriva che il legislatore dell’Unione ha inteso incidere, alla scadenza dei
termini previsti dall’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, non
sull’esito delle procedure di trattamento delle domande di protezione
internazionale già avviate, ma sull’avvio di una nuova procedura di protezione
internazionale.
84 In
secondo luogo si deve ricordare che, come risulta dalle considerazioni di cui
ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, in mancanza di effetto sospensivo
conferito alla presentazione di un ricorso contro una decisione che ha respinto
una prima domanda di protezione internazionale, si deve considerare che tale
decisione produce pienamente i suoi effetti e comporta, pertanto, la chiusura
della procedura amministrativa avviata a seguito della presentazione della
domanda di protezione internazionale.
85 Di
conseguenza, si deve rispondere alla quinta questione, lettera c), dichiarando
che l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere
interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una
decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale
presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato
come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione
internazionale in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione.
Sulla quinta questione, lettera d)
86 Con
la quinta questione, lettera d), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che, ove la richiesta di ripresa in carico non sia
presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, di tale
regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui
deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, lo
Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di
soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico o procedere
al trasferimento di detta persona verso un altro Stato membro, senza formulare
una tale richiesta.
87 L’articolo
24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III si distingue da altre disposizioni
relative alla scadenza di termini figuranti in tale regolamento, in quanto non
prevede che la scadenza dei termini su cui lo stesso verte comporti, di per sé,
un trasferimento di competenza.
88 Come
risulta dalla risposta data alla quinta questione, lettera. b), qualora sia
applicabile l’articolo 24 di detto regolamento, un tale trasferimento di
competenza è subordinato al fatto che la persona interessata faccia uso della
facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione
internazionale nello Stato membro sul cui territorio si trova.
89 Poiché
il legislatore dell’Unione non ha attribuito alla scadenza dei termini fissati
all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento nessun altro effetto, si
deve ritenere che, nei casi in cui la persona interessata non si avvalga di
tale facoltà, resta consentito allo Stato membro nel cui territorio si trova la
persona trarne le conseguenze e di avviare, se del caso, una procedura di
ripresa in carico destinata a garantire che tale persona raggiunga il
territorio dello Stato membro al quale ha presentato una domanda di protezione
internazionale.
90 Per
contro, dato che, da un lato, lo Stato membro competente è tenuto, a norma
dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III,
a riprendere in carico la persona interessata alle condizioni previste agli
articoli da 23 a 25 e 29 di tale regolamento e, dall’altra, che nessuno di tali
articoli prevede il trasferimento di tale persona in assenza di accordo,
esplicito o implicito, dello Stato membro richiesto a tal fine, l’articolo 24,
paragrafo 3, di detto regolamento, non può essere inteso nel senso che
autorizza uno Stato membro a procedere al trasferimento di tale persona in un
altro Stato membro senza formulare una richiesta di ripresa in carico.
91 Pertanto,
occorre rispondere alla quinta questione, lettera d), dichiarando che
l’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere
interpretato nel senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia
presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo
regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui
deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale:
– lo Stato
membro nel cui territorio tale persona si trova senza titolo di soggiorno può
ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che
– detta disposizione
non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza
che sia formulata una richiesta siffatta.
Sulle spese
92 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 27,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale
regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il
controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla
situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al
giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si
pronuncia sul ricorso.
2) L’articolo 24
del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una
situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un
cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione
internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato
membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo
Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di
quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa
in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale
persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta
procedura.
3) L’articolo 24,
paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale,
nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senza titolo di
soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il
suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in
carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che
gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro
richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel
proprio territorio.
4) L’articolo 24,
paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato
membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di
soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione
internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare.
5) L’articolo 24,
paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha
respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato
membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla
presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato
membro, ai sensi di tale disposizione.
6) L’articolo 24,
paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i
termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la
persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di
presentare una nuova domanda di protezione internazionale:
– lo
Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di
soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che
– detta
disposizione non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato
membro senza che sia formulata una richiesta siffatta.
Dal sito http://curia.europa.eu
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