mercoledì 20 dicembre 2017









Trib. Mantova 12 dicembre 2017

Il genitore esclusivo affidatario del figlio, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso, ha  titolo per richiedere ed ottenere il rilascio del passaporto a favore del figlio medesimo, senza dover richiedere a tal fine anche l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare [Ciò, aggiunge il giudice, “salvo solo il caso in cui, ai sensi dell’art. 337 quater, c. 3 cc (nella parte in cui fa salva ogni diversa disposizione del giudice) il giudice che abbia disposto l’affido esclusivo non abbia espressamente previsto che, in relazione al rilascio del passaporto, permanga l’esercizio congiunto della responsabilità in capo ad entrambi genitori”]

Nessun commento:

Posta un commento