Trib. Mantova 12 dicembre 2017
Il genitore esclusivo affidatario del figlio, in quanto esercente in
via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso, ha titolo per richiedere ed ottenere il rilascio
del passaporto a favore del figlio medesimo, senza dover richiedere a tal fine
anche l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare
[Ciò, aggiunge il giudice, “salvo solo il caso in cui, ai sensi dell’art. 337
quater, c. 3 cc (nella parte in cui fa salva ogni diversa disposizione del
giudice) il giudice che abbia disposto l’affido esclusivo non abbia
espressamente previsto che, in relazione al rilascio del passaporto, permanga
l’esercizio congiunto della responsabilità in capo ad entrambi genitori”]
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