martedì 9 gennaio 2018



Ammissione dello straniero al gratuito patrocinio

Cass. 5 gennaio 2018, n. 164

Poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito), il concetto di "straniero regolarmente soggiornante", presente nell’art. 119 T.U. 115/2002,  deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno [il S.C. ricorda un – proprio – precedente (Cass. 28 novembre 2011, n. 24378), in cui si è affermato che, "fino al momento in cui è in istruttoria il procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero quello della Commissione territoriale che può riconoscere la qualità di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di questo deve garantirsi anche con l'ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l'espulsione"]

OMISSIS

2. - Il secondo mezzo lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 14, primo comma, del patto internazionale sui diritti politici, nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, lettera c), della CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2, 3, 24 e 117 Cost. e dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere l'ordinanza condizionato la possibilità, nel giudizio ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al requisito della regolarità di soggiorno dell'istante.

2.1. - Il motivo è fondato.

Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il d.P.R. n. 115 del 2002 reca, all'art. 119, la previsione secondo cui «il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all'apolide».

Poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 59).

Infatti, nel caso di azione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza della citata disposizione, consistente appunto nell'autorizzazione, da parte del tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, all'ingresso o alla permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre previsioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Richiedere quindi il regolare soggiorno sul terreno nazionale come presupposto dell'ammissione al patrocinio, si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI-1, 18 novembre 2011, n. 24378) ha già chiarito che, fino al momento in cui è in istruttoria il procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero quello della Commissione territoriale che può riconoscere la qualità di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di questo deve garantirsi anche con l'ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l'espulsione, per la impugnazione giurisdizionale della quale, peraltro, allo straniero in posizione ormai irregolare è comunque riconosciuto eccezionalmente il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

OMISSIS

Nessun commento:

Posta un commento