giovedì 11 gennaio 2018



Immigrazione e autocertificazione: (anche per il 2018) permane il rinvio


Lo spunto per questa postilla ci è stato offerto dal seguente quesito, propostoci da un operatore dei SS.DD.:  Le questure sono (già) obbligate ad accettare le autocertificazioni dei cittadini stranieri? Il quesito nasce dalle contrastanti indicazioni reperite nel web.

La capacità autocertificativa del cittadino straniero (1) trova fondamento – principalmente –  in due distinte norme: l’art. 3, c. 2, del T.U. 445/2000, in termini generali, e l’art. 2, c. 1, del regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione, in ambito settoriale; norme che trascrivo per una migliore comprensione.



Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa





Art.3
Soggetti


OMISSIS


2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani [, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero]



Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286


Art. 2
Rapporti con la pubblica amministrazione.





1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (x), limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani [, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti]


(x)Le parole  “di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” sono state inserite dall’art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, in luogo delle parole “di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15





Successivamente all’entrata in vigore:

-i commi 4 bis e 4 ter dell’art. 17 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, cancellano le eccezioni – all’applicabilità dell’autocertificazione – stabilite, rispettivamente, dall’art. 3, c. 2, del T.U. 445/2000, e dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 394/1999;

-il comma 4  quater, del predetto art. 17 (del d. l. 5/2012), tuttavia, differisce l’entrata in vigore della novella al 1° gennaio 2013;

-l’art. 1, c. 388, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), fissa al 30 giugno 2013 “il  termine  di  scadenza  dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge” (tra cui figura la norma suddetta);

-l’art. 3, c. 3, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2014, n. 15, differisce il termine in commento al 30 giugno 2014;

-l’art. 8, c. 2, del d.l. 22 agosto 2014, n. 199, Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2014, n. 146, differisce il termine in commento al 30 giugno 2015;

-l’art. 4, c. 6 ter, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11, differisce il termine in commento al 31 dicembre 2015.

-l’art. 4, c. 3, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, differisce il termine in commento al 31 dicembre 2016.

-l’art. 5, c. 3, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2016, n. 19, differisce il termine in commento al 31 dicembre 2017.

-l’art. 1, c. 122, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, differisce il termine in commento al 31 dicembre 2018.



La risposta – al quesito di cui sopra – è negativa.



(1)In dottrina, si veda BRUNELLI, Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni sostitutive redatte all’estero, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2006, 1708 ss.; OSELE, I soggetti ai quali si applicano le disposizioni del d.P.R. 445/2000, testo unico sulla semplificazione della documentazione amministrativa, in Serv. dem., 2003, 451 ss.; PALMIERI, MINARDI, Speciale documentazione amministrativa. L’applicazione delle norme sulla documentazione amministrativa  ai cittadini stranieri e comunitari, in Serv. dem., 2013, n. 6,  43 ss.; PARDUCCI, Gli stranieri e i servizi demografici, in Le guide Immigrazione, 2007; SCOLARO, Il testo unico sulla documentazione amministrativa, in Serv. dem., 2001, 1135 ss.; VERCELLI, L’applicabilità delle norme in materia di semplificazione amministrativa nei confronti degli stranieri extracomunitari, in Stato civ., 2001, 706 ss.; VERCELLI, L’applicazione nei confronti degli stranieri delle norme contenute nel d.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, in Stato civ., 2003, 201 ss



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