Cass. pen. 27 novembre 2017 (ud. 8 novembre 2017) n. 53557
Nel caso in cui l'interessato, cittadino di
uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato all'istanza
l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2 d.P.R. 115/2002, egli si
trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi i poteri
istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R.), senza che
occorra una ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva
presentazione della certificazione consolare, peraltro, non potrà inficiare la
validità e l'efficacia delle autocertificazioni tempestivamente prodotte, la
stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla
dichiarazione sostituiva
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data
23/11/2016, il Presidente delegato presso la Corte d'appello di Genova ha rigettato
l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 115/2002, proposta avverso il provvedimento
di revoca dell'ammissione del cittadino extra comunitario K.M., detenuto per
questa causa, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio
d'appello avverso la sentenza di condanna dello stesso nel procedimento n.
1509/2016 R.C.A., adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di
liquidazione degli onorari da parte del difensore.
2. Avverso detta ordinanza, ha
proposto ricorso il difensore del K., avv. Giovanni Stagnaro, deducendo
violazione dell'art. 79 co. 2 d.P.R 115/2002, anche con riferimento agli artt.
3 e 24 della Cost. e all'art. 6 della Convenzione E.D.U. In particolare, parte
ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando
che la revoca del beneficio era conseguente al mancato deposito della
certificazione dell'autorità consolare di cui all'articolo citato, laddove
l'ammissione era avvenuta sulla scorta della sola autocertificazione rilevando
che l'art. citato non prevede alcuna causa di inammissibilità dell'istanza a
causa della mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito
del cittadino extra comunitario richiedente, altresì osservando che, nel caso
di specie, non era stata richiesta alcuna documentazione, cosicché l'omessa
produzione non poteva comportare la revoca del beneficio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto nei
termini che si vanno ad esporre.
2. Con l'ordinanza di rigetto
dell'opposizione proposta avverso il decreto, con il quale la Corte d'appello di Genova
aveva revocato, in sede di liquidazione dei compensi, l'ammissione al beneficio
già concesso al K. in virtù della sola autocertificazione e senza la produzione
della certificazione consolare prevista dall'art. 79 co. 2 d.P.R. 115/2002, il
giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata
non aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all'art. 94 co. 3 stesso
d.P.R., la certificazione di cui al citato art. 79 co. 2, potendo il beneficio
essere revocato anche in caso di accertamento successivo della mancanza
originaria dei requisiti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Devono preliminarmente
chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la fattispecie all'esame.
L'art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002
stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese
dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti
elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il
comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione
dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa
indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati
che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano «...sono
tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione
necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».
L'art. 94 dello stesso d.P.R.,
poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli interessati (comma 1,
con riferimento all'art. 79 co. 3) e per i cittadini di Stato non appartenente
all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79 co. 2), a presentare
la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità,
prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione
sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma
3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea
che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione
consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla
presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della
famiglia dell'interessato.
Quanto alla decisione
dell'istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi i connessi
poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dagli artt. 95 e
ss., d.P.R. 115/2002, laddove la revoca del beneficio già concesso è
disciplinata dall'art. 112 del d.P.R. 115/2002 che, ai fini qui d'interesse,
prevede alla lett. c) il caso in cui, nei termini di cui all'art. 94 co. 3 or
ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; alla lett.
d) l'ipotesi in cui, d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, in ogni
momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo,
risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui agli artt. 76 e 92.
3.2. Ciò premesso, deve chiarirsi
che, nel caso di specie, la revoca del beneficio è intervenuta per mancata
produzione della sola certificazione consolare, poichè l'ammissione, secondo
quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in
base alla autocertificazione sostitutiva contenuta nella stessa istanza.
Parimenti, deve ritenersi che tale autocertificazione fosse stata
tempestivamente prodotta dalla parte in conseguenza di un'allegata
impossibilità di produrre la certificazione consolare, debitamente scrutinata
dal giudice competente (circostanza sulla quale, invero, nulla è specificato
nell'ordinanza impugnata).
3.3. Ciò premesso, questa sezione
ha già affermato che l'istanza presentata dall'imputato straniero detenuto non
può essere dichiarata inammissibile per la mancata produzione della
certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero,
ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se
entro i termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n.
17003 del 15/01/2009, Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha
precisato che ove il giudice non abbia provveduto alla revoca, il decreto non può
essere successivamente revocato da altro giudice se la certificazione sia stata
poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere invalidante della
dichiarazione sostitutiva (cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv. 242035).
Peraltro, nei precedenti testè
richiamati, la S.C.
ha puntualmente ricostruito i termini della questione, partendo da un rinvio a
quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della certificazione
consolare, che comporta l'inammissibilità della domanda soltanto in difetto
(non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 115
del 2002, art. 94, comma 2.
Né può ritenersi previsto, a pena
di inammissibilità della domanda, il rispetto del termine, decorrente dalla
data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell'art. 94, comma
3, il detenuto può produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa
produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell'art. 112, comma
1, lett. c), del citato d.P.R., a cura del giudice che procede al momento della
scadenza dei termini (art.112, comma 3 d.P.R. 115/2002).
Inoltre, la revoca intervenuta
nel caso in esame non va confusa con quella disciplinata dall'art. 112, comma
1, lett. d) che va disposta, anche se il processo è ormai definito (purché non
oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.
Nel caso di specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire
l'accertato difetto, originario o sopravvenuto, delle condizioni di reddito),
ma unicamente la mancata produzione della certificazione consolare, necessaria
al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità della
dichiarazione sostitutiva, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al
caso di revoca di cui all'art. 112, comma 1, lett. c), nel caso in cui, cioè,
nei termini previsti dall'art. 94 comma 3, non sia stata prodotta la
certificazione consolare.
Va, peraltro, considerato che il
giudice aveva la possibilità, attribuita dall'art. 96, comma 2, in presenza di
fondati motivi per ritenere che l'interessato non versasse nelle indicate
condizioni di reddito, di respingere l'istanza, ciò che non risulta esser stato
disposto, non essendo neppure emerso che, prima di provvedere, l'istanza sia
stata trasmessa, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla
Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
3.4. Deve, dunque, ritenersi che,
nel caso all'esame, la Corte
d'appello abbia ammesso il K. al patrocinio dei non abbienti sulla base della
sola dichiarazione sostitutiva della certificazione - il che sposta
l'attenzione sull'art. 94, comma 2, che consente detta sostituzione in caso di
impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79,
comma 2 - e che abbia, pertanto, accertato la sussistenza di detta
impossibilità.
Sul punto specifico, questa
stessa sezione ha già precisato che, nel caso in cui l'interessato, cittadino
di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato all'istanza
l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2 d.P.R. 115/2002, egli si
trova già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi, si aggiunge in
questa sede, i poteri istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss.,
stesso d.P.R.), senza che occorra una ulteriore produzione documentale. La
eventuale tardiva presentazione della certificazione consolare, peraltro, non
potrà inficiare la validità e l'efficacia delle autocertificazioni
tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché
legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostituiva (cfr. in motivazione
sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009).
Peraltro, dall'ordinanza
impugnata non è neppure emerso che la produzione della certificazione sia stata
sollecitata dal giudice che ha disposto l'ammissione del K. al beneficio e, se
si considera che non risulta che il provvedimento ammissivo sia stato
impugnato, non può che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito,
anche se incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull'istanza di
liquidazione del compenso al difensore.
4. La decisione impugnata,
siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con rinvio per nuovo
esame al Presidente della Corte d'appello di Genova che si atterrà ai principi
enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento
e rinvia per nuovo esame al Presidente della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma il giorno 08
novembre 2017.
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