Cass. xx novembre 2017
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide,
il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la
cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto
legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche ejo fattuali
di attenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili,
operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il
conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del
merito soltanto aJ fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità
di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la
cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere
approfondimenti istruttori presso le autorità competenti
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 679/2013 il
Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di apolide a G.S., nata il
05/06/1986 a L. (nella ex Iugoslavia, oggi ricadente in territorio oggetto di
contestazione tra la
Repubblica di Serbia e la Repubblica del Kosovo)
da genitori di etnia rom e residente in Italia dal 1989.
La Corte d'appello di Roma,
investita dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'interno, ha rigettato
il gravame con sentenza n. 7416/2016; confermando la decisione di primo grado. A
sostegno della decisione la
Corte territoriale ha ritenuto che G.S. avesse adempiuto
all'onere probatorio su dì essa
incombente, in quanto aveva dimostrato di non possedere e di non poter
conseguire la cittadinanza della Repubblica di Serbia, avendo prodotto in
giudizio il certificato attestante la sua mancata registrazione nell'anagrafe
del Comune di nascita. Pertanto, secondo il giudizio del Collegio, poteva
ritenersi che la richiedente non avrebbe potuto conseguire, se lo avesse
richiesto, il riconoscimento della cittadinanza della Serbia.
Avverso questa pronuncia ha
proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'interno sulla base di due
motivi, cui resiste con controricorso G.S..
In esito all'adunanza camerale
del 09/12/2016, tenutasi presso la
Sesta sezione, la trattazione del presente ricorso è stata
rimessa alla pubblica udienza della Prima sezione civile.
Entrambe le parti hanno
depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente
lamenta la violazione dell'art. l, comma 11 della Convenzione di New York del
1954, resa esecutiva in Italia con L 306/1962, in quanto la corretta
interpretazione di tale norma impone di considerare "apolide"
esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato né
possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento
giuridico. Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità
che il richiedente provi la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati
con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, e
l'impossibilità di attenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo
a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei
registri anagrafici.
Con il secondo motivo viene
lamentata la violazione dell'art. 23, comma l, della legge sulla cittadinanza
della repubblica di Serbia, secondo cui «il cittadino di nazionalità serba o di
altra nazionalità presente nella repubblica di Serbia e che non risiede nella
repubblica di Serbia, acquista la cittadinanza della repubblica di Serbia se ha
compiuto 18 anni, è abile al lavoro e presenta dichiarazione scritta di
considerare la repubblica di Serbia come Paese di appartenenza». Non risulta
che G.S. si sia mai attivata al fine del riconoscimento della cittadinanza da
parte della repubblica di Serbia.
Norma fondamentale in materia di
accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina
interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva
in Italia con L. 1 o febbraio 1962, n. 306), che definisce "apolide'' la
persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della
sua legislazione ( «AUX fins de la prèsente Convention, le terme
napatride" dèsigne une persone qu'aucun Etat ne considère comme son
ressortisant par application de sa Regislation» ). Ai sensi della presente
norma assumono rilievo due distinte situazioni di apolidia: l'apolidia
originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita;
oppure, come viene dedotto nel caso di specie dalla controricorrente,
l'apolidia successiva (o ''derivata"), consistente nella perdita della
cittadinanza originaria cui non segua l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza.
Va ulteriormente premesso, prima
di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti
costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un
lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la
residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del
tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di
merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito
esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia
intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti
produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perché vi è
nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del
mondo, determinerebbe una probatio
diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass.
n. 15679 del 2013). È altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in
discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privative dello status civitatis, ben potendo la
condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di
protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua
dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento {Cass. n. 14918 del 2007).
Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008,
hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come «colui che
si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del
quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza», ponendo in luce
la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la
complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli
Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri
documentali e, più in generale, probatori acquisiti.
Questa Corte ha ulteriormente
chiarito che, stante la natura dei diritti da proteggere e l'assimilabilità
della condizione del richiedente i lo status di apolide a quella dello
straniero richiedente la protezione internazionale, l'onus probandi ricadente sul primo deve ritenersi parimenti
attenuato, nel senso che eventuali lacune o necessità d'integrazione
istruttoria devono essere colmate con l'esercizio di poteri-doveri istruttori
offìciosi da parte del giudice, realizzabili mediante la richiesta
d'informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello
Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può
ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo (Cass. n.
4262 del 2015).
Venendo all'odierno thema decidendum, la prima questione posta
dall'Amministrazione ricorrente concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante
sull'istante, nonché l'idoneità del mero dato formale della mancata iscrizione
del soggetto nei registri anagrafici di un dato Paese a dimostrare il non
possesso della cittadinanza del Paese medesimo. Sul punto la sentenza impugnata
ha accertato che G.S. non è registrata nel Comune di nascita, da ciò
desumendone l'impossibilità per la stessa di conseguire, ove lo richiedesse, il
riconoscimento della cittadinanza della Serbia.
Deve rilevarsi che la pronuncia
impugnata non è conforme ai principi enunciati da questa Corte, avendo il
giudice di merito omesso di verificare - sia sotto il profilo del parametro
normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il
profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi (mediante richiesta
officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) -
se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato
"più prossimo" fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di
allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della
richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la
richiesta inevasa di ottenere tale status.
Deve ulteriormente premettersi
che, riguardo al valore probatorio delle certificazioni attestanti l'assenza di
iscrizione nei registri anagrafici, questa Corte ha già avuto occasione di
esprimersi, pervenendo alla conclusione che esse non costituiscono, di per se stesse,
prova sufficiente della mancanza dello status
civitatis, laddove non venga dedotta alcuna precedente richiesta di
iscrizione in tali registri (Cass. n. 12643 del 2016). Invero, pur dovendosi
dare rilievo a situazioni di apolidia "di fatto", è necessario che
l'istante fornisca la prova, anche indiziaria, di atti di rifiuto, da parte
dello Stato con cui il richiedente ha un legame, di prerogative normalmente
connesse al possesso della cittadinanza. In un caso analogo questa Corte, con
la pronuncia n. 15679 del 2013, ha cassato la decisione resa dal giudice di
merito che aveva riconosciuto lo status di apolide a un soggetto nato in
Macedonia sulla base dell'attestazione negativa circa il possesso della
cittadinanza macedone rilasciata dall'Autorità consolare: ciò in quanto,
secondo la legge macedone sulla cittadinanza, l'iscrizione nei registri
anagrafici di tale Stato assume natura essenzialmente dichiarativa, ragion per
cui l/omessa registrazione, da attribuirsi all'inerzia del soggetto
interessato, non assume valore decisivo in merito al (mancato) possesso della
cittadinanza.
Al fine di stabilire in quali
casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo
cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. l, Convenzione di New
York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia
di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati ; (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene
chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in
fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge
straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato
nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei
confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. n r. 1, punti 16 e ss.
). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti
trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia
integrare i requisiti per l/acquisizione automatica della cittadinanza (ad es.,
iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare,
più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o
meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30).
Ciò, tuttavia, lascia aperta la
seconda questione, esposta dall'Amministrazione ricorrente, circa l'onere di
dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello
Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la
cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto
opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine.
Tale posizione può essere
condivisa nei limiti che si esporranno.
Merita innanzitutto di essere
ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto
l'accertamento dello status di apolide deve essere condotto alla luce della
legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la
valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il
soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come chiariscono
le Linee guida dell’UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione
anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera
sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello
normativa, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento
(ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o
perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina
l'acquisizione dello status civitatis.
Dalle Linee guida dell’UNHCR
(doc. nr. 3, pt. 34-38) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto
che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status
di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti
di carattere burocratico o amministrativo; e il soggetto che, nella medesima
condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso
l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un
certo periodo di tempo, in quel determinato Stato).
Criterio non dissimile appare
essere stato adottato, nella nostra legislazione, dall'art. 2 del D.P.R.
572/1993 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.
91"), che così dispone: «Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri,
non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. l, comma
l, lettera b) , della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei
genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero,
eventualmente anche subordinando/a ad una dichiarazione di volontà da parte dei
genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di
formalità amministrative da parte degli stessi». Ciò significa - sulla scorta
dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che
il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana iure soli
qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la
cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà
presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al
contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste
condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale
Paese, prestarvi servizio militare, e simili.
Tale criterio discretivo deve
essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in
questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo status di
apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei
registri anagrafici del Paese più prossimo. Come posto in luce da alcuni
orientamenti della giurisprudenza di merito, ragionando diversamente si farebbe
dipendere lo status di apolidia non da una condizione oggettiva, indipendente
dalla volontà dell'interessato, ma proprio dalla scelta del soggetto che
rifiuta una cittadinanza che potrebbe facilmente acquisire.
Il dovere di cooperazione
istruttoria officiosa del giudice del merito, da realizzarsi non soltanto sulla
base di una rigorosa conoscenza della legge sulla cittadinanza del Paese più
prossimo, ma anche con eventuale richiesta d'informazioni presso le autorità
competenti relativamente ai requisiti ed alle condizioni effettive per il
riconoscimento dello status civitatis, non esclude che sul richiedente incomba
l'onere di allegare non solo di non essere cittadino degli Stati di prossimità,
ma anche di fornire indicazioni sugli elementi impeditivi al riconoscimento
dello status in questione. Come per il riconoscimento della protezione
internazionale, l'onere di allegazione è specifico e il potere
dovere-istruttorio officioso del giudice ha una funzione integrativa volta a
colmare lacune probatorie dovute ad esigenze informative specifiche provenienti
dalle autorità competenti.
Ebbene, proprio nella necessità
che il giudizio sull'apolidia sia condotto alla luce dell'effettiva possibilità
da parte del richiedente di ottenere la cittadinanza del Paese di riferimento
si annida l'error in iudicando della
Corte d'appello, che contraddice la sua stessa enunciazione di principio («Su G.S.
gravava l'onere di dimostrare la mancanza della cittadinanza di tale Stato e
l'impossibilità di ottener/a») desumendo, con giudizio prognostico, tale
impossibilità semplicemente dalla certificazione anagrafica del Comune di L., e
dal dedotto e non dimostrato rifiuto di rilasciare il passaporto alla
richiedente, dunque in assenza di specifica allegazione, senza, peraltro,
svolgere alcuna indagine (anche d'ufficio, secondo i principi espressi della
sopra richiamata Cass. 4262 del 2015) sugli effettivi requisiti di acquisto
della cittadinanza nello Stato (oltre quello italiano) con il quale la
richiedente ha un collegamento più stretto. La decisione della Corte d'Appello
è stata erroneamente fondata soltanto sulla generica deduzione ed allegazione
della mancanza della cittadinanza nei paesi di riferimento, così disattende i
principi regolatori dell'onus probandi
in questo specifico settore, così come elaborati da questa Corte.
In conclusione, il primo motivo
di ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con assorbimento del
secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente
principio di diritto, oltre a provvedere alle spese del presente giudizio di
legittimità:
"nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di
apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la
cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto
legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche ejo fattuali
di attenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili,
operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il
conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del
merito soltanto aJ fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità
di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedimentali riguardanti la
cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere
approfondimenti istruttori presso le autorità competenti".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo
motivo di ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbito il secondo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così è deciso in Roma, nella
Camera di consiglio del 23 giugno 2017 .
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