Corte Dei Conti – Sezione di controllo
per il Trentino Alto Adige – Sede di Trento –
16 marzo 2016, n. 6, Spese funerarie di defunto indigente
Ricorrendo i presupposti indicati nell’art. 5, c. 1, della l. 130/2001
(decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la
quale vi sia disinteresse da parte dei familiari), le spese ‘funerarie’ ivi
indicate gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso,
che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il
deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in
tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza
in vita”.
Nella Camera di consiglio del
giorno 16 marzo 2016
VISTI gli artt. 97, 100 e 125
della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni;
VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 recante l’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO l'art. 6, comma 3-ter del
D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino–Alto
Adige/Südtirol per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei
conti di Trento e di Bolzano;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.
20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
VISTI gli indirizzi ed i criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle
Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla
deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e
dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010
del 17 novembre 2010;
VISTA la richiesta di parere
inviata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento (prot. n.
S110/16/62068/7.3/226-15 d.d. 8/2/2016), acquisita al protocollo di questa
Sezione n. 214 del 9/2/2016;
VISTA l’ordinanza n. 5 del 7
marzo 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio
per l’odierna Camera di Consiglio;
UDITO il Magistrato relatore dott.
Massimo Agliocchi
FATTO
Il Presidente della Provincia
autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una
richiesta di parere per conto del Sindaco del Comune di M. ai sensi dell’art.
6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
Il quesito sottoposto
dall’Amministrazione comunale, per il tramite della Provincia autonoma,
riguarda i criteri di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di
ultima residenza e il Comune presso il quale si verifica il decesso di persona
indigente (in caso di ricovero in struttura sanitaria assistenziale
sovracomunale), ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei famigliari (art. 1, c. 7-bis, della Legge n.
26/2001).
DIRITTO
1. Il quesito sottoposto dal Presidente
della Provincia autonoma di Trento costituisce la riproposizione di precedente
istanza consultiva, già oggetto di pronuncia di inammissibilità per carenza del
requisito soggettivo (deliberazione n. 2/2016/PAR).
Il difetto di legittimazione
attiva, che viziava la precedente richiesta di parere, sottoscritta da soggetto
non legittimato ad attivare la funzione consultiva di questa Corte (Dirigente
provinciale), è stato sanato e consente, quindi, alla Sezione di procedere
ulteriormente nell’esame della problematica.
2. Sempre dal punto di vista
dell’ammissibilità, può ritenersi che la richiesta di parere soddisfi altresì
il presupposto oggettivo dell'inerenza alla materia della “contabilità
pubblica”, come più volte declinata dalla giurisprudenza contabile (ex multis,
Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006 del 27 aprile 2004;
Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).
L’istanza consultiva può quindi
ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, riguardando la gestione
contabile e la ripartizione di determinate spese tra diversi enti territoriali.
3. Il Collegio può pertanto
procedere all’esame nel merito della questione interpretativa rappresentata
nell’istanza consultiva.
In via preliminare si rileva che
il quesito formulato dall’Organo rappresentativo della Provincia autonoma non
appare del tutto coincidente con quello proposto dal Comune di M., siccome
riportato nella nota trasmessa a questa Corte.
Invero, la Provincia formula la
problematica in questi termini:
“In particolare, si tratta di
chiarire se, in caso di decessi di persone residenti in altri Comuni, il Comune
dove si è verificato il decesso sia tenuto a sostenere gli oneri finanziari
derivanti dai servizi di onoranze funebri, o se questi spettino al Comune di
residenza del defunto” (secondo periodo della nota della Provincia).
Diversamente, il Comune di M.,
pare essere interessato alla soluzione della seguente questione (penultimo
periodo dell’istanza consultiva):
“Sulla base di dette ultime
disposizioni, il Comune sostiene che gli oneri delle spese funerarie nel caso
di decesso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la
quale vi sia disinteresse da parte dei familiari spetterebbero al Comune di
residenza in vita o a quello di residenza prima dell’entrata in strutture
residenziali, in quanto gli adempimenti relativi alla sepoltura rappresentano,
a parere del Comune, la naturale conclusione di un percorso di assistenza posto
in carico allo stesso dalla L. n. 328/2000”.
Pertanto, mentre la Provincia fa
riferimento, per la ripartizione delle spese funerarie, ai decessi avvenuti in
Comuni diversi da quello di residenza del defunto, il Comune di M., invece,
ipotizza l’addebito di tali spese al Comune di residenza in vita o a quello di
residenza prima dell’entrata in strutture residenziali, dando perciò per
scontata la residenza nella struttura assistenziale (rectius, nel Comune ove è
ubicata la struttura) al momento del decesso (verosimilmente nei casi di
lungodegenza), per cui Comune di decesso e Comune di ultima residenza, nella
prospettazione dell’ente locale, sarebbero i medesimi.
Tenuto conto che in base alla
citata norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia (art. 6, c.
3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305) la Provincia autonoma di
Trento svolge, in sostanza, la medesima funzione che a livello nazionale è
propria del Consiglio delle Autonomie locali (cfr. deliberazione di questa
Sezione n. 9/2015/PAR), il Collegio ritiene che la questione a cui si debba
formulare una soluzione interpretativa sia, in ultima analisi, quella
sottoposta dal Comune di M..
Il quesito presuppone, quindi, la
verifica del corretto criterio di ripartizione delle spese funerarie tra il
Comune di ultima residenza e quello di precedente residenza (prima
dell’ingresso nella struttura assistenziale).
In proposito, il Comune istante,
al fine di avallare la propria tesi, richiama l’art. 6, comma 4, della Legge n.
328/2000, che dispone quanto segue: “Per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel
quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume
gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.
Rileva la Sezione che tale
disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda,
evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali
(per l’eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come
un’eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di
tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini
(cfr. art. 13, c. 1, del Tuel – Testo unico enti locali – e art. 2, c. 1, del
Tullrroc – Testo unico leggi regionali ordinamento dei comuni). Non appare
quindi fondatamente sostenibile la tesi – promossa dal Comune istante – per cui
le spese funerarie costituirebbero null’altro che “la naturale conclusione di
un percorso di assistenza” posto in carico – ex art. 6, c. 4, della citata L.
n. 328/2000 – al Comune di precedente residenza (prima del ricovero). Può
altresì aggiungersi, ad ulteriore conferma, che se il legislatore avesse voluto
raggiungere il risultato ipotizzato dal Comune di M. lo avrebbe manifestato in
modo esplicito, mentre ha fatto (intenzionalmente) riferimento solo agli
“obblighi connessi all’eventuale integrazione economica” delle spese
assistenziali sostenute dalle strutture residenziali di ricovero (ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Per quanto attiene, invece, alle
spese funerarie l’art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001, interpretando in
modo autentico il comma 4 dell'articolo 12 del Legge n. 440/1987, dispone che
“la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI
del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione
in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed
esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a
famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I
predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”.
Inoltre, in base a quanto
prescritto dall’art. 5, c. 1, della Legge n. 130/2001 “Nei casi di indigenza
accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli
adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti
delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del
defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione…”.
I servizi funerari elencati dalle
citate disposizioni rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei
casi tipizzati dalla citata normativa (decesso di persona indigente o
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte
dei familiari). Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali
presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio
del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune
dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la
propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del “Comune di
ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza in vita”.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il
parere della Sezione.
Si dispone che copia della
presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della
Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.
Così deciso in Trento, nella
Camera di Consiglio del giorno 16 marzo 2016.
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