Rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche al convivente straniero di cittadino italiano in luogo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Straniero – Permesso di soggiorno – Per lavoro subordinato – Diniego per
rapporto di lavoro fittizio – Rapporto di convivenza dello straniero con
cittadino italiano – Omessa valutazione possibilità di rilascio del permesso di
soggiorno per motivi familiari – Illegittimità.
E’ illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero extracomunitario in
considerazione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento
sul territorio nazionale se, nonostante la sostanziale natura fittizia del
rapporto di lavoro (nella specie, di collaborazione domestica), sussiste un
rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe onerato la Questura a valutare, ai
sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1,
lett. b), dello stesso decreto; tale disposizione, infatti, seppure
introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non
applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma
secondo, Cost., anche «al partner con cui il cittadino dell’Unione
abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione
ufficiale», secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di
soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro
Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (1).
(1) Ha chiarito la
Sezione che tale conclusione non risponde solo ad un
fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello
di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016, n. 76,
per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra “due persone maggiorenni
unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ma anche alle indicazioni
provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa
materia, si è premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e
familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal
matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti
tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.
In altri termini, proprio in virtù della presenza di rapporti affettivi
(di natura eterosessuale od omosessuale), l’eventuale applicazione di una
misura di allontanamento o di diniego di un permesso di soggiorno è in grado,
secondo la Corte
di Strasburgo, di provocare un sacrificio sproporzionato del diritto alla vita
privata e familiare per il soggetto portatore dell’interesse (Corte europea dei
diritti dell’uomo, 4 dicembre 2012, ric. n. 31956/05, Hamidovic c.
Italia, in particolare § 37), come avverrebbe nel caso di specie a danno
irrimediabile dell’odierna appellante.
Ha aggiunto la Sezione
che la circostanza che l’attuale legislazione in materia di permessi di
soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto,
alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto,
consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui
all’art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente
straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e
sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare,
dall’art. 1, commi 36 e 37), non osta all’applicazione mediata, anche in via
analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di
immigrazione per le unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò
per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed europei, la cui
cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76 del 2016
e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento.
Dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Straniero/Permessodisoggiorno/ConsigliodiStato31ottobre2017n.5040/index.html
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