Ritiro del passaporto per revoca del consenso (del coniuge)
Tar Campania. Napoli, 14 novembre
2017, n. 5391
Per effetto di un’interpretazione
costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della l.
1185/1967, avuto riguardo agli interessi confliggenti, che ricadono sotto la
tutela dell’art. 16 Cost e dell’art. art. 2 del protocollo n. 4 CED, non è
sufficiente la mera revoca del consenso dell’altro genitore di prole di età
minore, ai fini del ritiro del passaporto, essendo necessario che questa revoca
sia giustificata dall’inadempimento delle obbligazioni di carattere alimentare
[osserva il Collegio che “detta lettura della norma si impone ove si abbia
riguardo alla ratio legis che è quella di garantire l’assolvimento degli
obblighi alimentari, avente tutela costituzionale ex art. 30 Cost. (come
evincibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 464/1997)”, mentre “una
lettura di segno contrario si rileverebbe tra l’altro costituzionalmente
illegittima per violazione del diritto, parimenti di rilevanza costituzionale,
di libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost. nonché per violazione
dell’art. 117 c. 1 Cost, che, nella versione novellata ad opera della l. cost.
n. 3/2001 (…in relazione “ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”…) …in quanto la stessa si presenterebbe come
violativa della libertà di movimento di cui art. 2 protocollo n. 4 Cedu,
fungente da norma interposta in un eventuale giudizio di costituzionalità per
violazione dell’art. 117 Cost.”]
.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 16/19 dicembre 2016 e
depositato il successivo 19 dicembre E.M. ha impugnato l'atto CAT.CR/2016 del
28/10/ 2016 adottato dalla Questura di Napoli e notificato il 31 ottobre 2016
di ritiro del passaporto e ogni altro titolo valido per l'espatrio.
1.1. L’atto oggetto di impugnativa è fondato sui seguenti
rilievi: “VISTI gli atti d'Ufficio da cui risulta che E.M.… trovasi nelle
condizioni ostative all'espatrio previste dall' art. 3 lett. b) L.1185/67,
poiché il coniuge separato I.M. …con dichiarazione resa presso questi Uffici,
ha revocato l'assenso, in precedenza concesso, al rilascio del passaporto;
VISTO che il predetto risulta titolare di passaporto…, qui
rilasciato in data 29.3.2016 con validità decennale;
VISTE le esigenze di celerità rappresentate dalla necessità
di privare il soggetto dei titoli che lo che lo abilitano all'espatrio e la
natura vincolata del presente provvedimento che giustificano l'omessa
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge
241/90”.
2. Il ricorrente che assume che il ritiro del passaporto
sarebbe stato determinato dalla segnalazione della coniuge I.M., relativa al
ritardo nella corresponsione dell’assegno di mantenimento per il mese di
ottobre e al mancato pagamento di parte delle spese straordinarie, ritenendo
l’atto de quo illegittimo, l’ha impugnato, articolando avvero il medesimo, in
due motivi di ricorso, le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3,5, 12 L.1185 DEL
21/11/1967-ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI
ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SPROPORZIONE.
Assume in primo luogo il ricorrente che il gravato
provvedimento sarebbe illegittimo per assenza dei relativi presupposti, essendo
stato adottato sulla base della sola dichiarazione della I. circa il mancato
pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della prole minore, senza lo
svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto.
Deduce in particolare che la dichiarazione di revoca del
consenso era esclusivamente collegata al ritenuto, e non dimostrato, mancato
versamento delle spese straordinarie, sommariamente indicate in spese mediche,
di salute, di istruzione di abbigliamento.
Peraltro la stessa I. aveva confermato espressamente che il
ricorrente aveva regolarmente versato l'assegno di mantenimento, lamentando in
data 28.10.2016 un ritardo per il versamento del
mese di ottobre, di cui il ricorrente aveva avuto notizia solo
il 31 ottobre con la notifica del decreto impugnato.
Nella prospettazione attorea il provvedimento oggetto di
impugnativa si presenterebbe violativo del combinato disposto degli artt.
3,5,12, della legge 1185/1967 come risultanti dalla interpretazione della Corte
Costituzionale, di cui alla sentenza n. 464/1997, nonché dalla sentenza della
Corte EDU, sez. II, nel caso Battista contro Italia del 2/12/2014.
Ed invero nell’ipotesi di specie il Questore avrebbe omesso
ogni accertamento dell’effettiva sussistenza delle circostanze poste a fondamento
dell’atto gravato.
Assume inoltre che le asserite spese straordinarie di
istruzione e di abbigliamento dovevano intendersi già comprese nell’oneroso
assegno di mantenimento, ammontante ad euro quattromila per il mantenimento dei
figli (cui dovevano aggiungersi euro mille/00 per il mantenimento della I. ed
euro millecinquecento/00 per il pagamento del canone di locazione, per un
totale pertanto di euro seimilacinquecento mensili).
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3,5, 12 L.1185 DEL
21/11/1967- VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/90 - ECCESO DI POTERE VIOLAZIONE DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI
DI FATTO E DI DIRITTO - OMESSA INSTAURAZIONE DELCONTRADDITTORIO.
Assume parte ricorrente che il difetto di istruttoria del
gravato provvedimento circa la sussistenza dei presupposti di legge per la sua
adozione sarebbe stato vieppiù determinato dalla totale pretermissione del
contradditorio procedimentale, in violazione del disposto dell’art. 7 l.
241/90.
Ed invero, nella prospettazione attorea, detta pretermissione
in alcun modo potrebbe essere giustificata dalle asserite esigenze di celerità
o dalla natura vincolata del provvedimento.
Rappresenta al riguardo che, ove informato della attivazione
del procedimento, avrebbe dimostrato l’inesistenza di morosità e che in ogni
caso, se necessario, avrebbe potuto fornire spontaneamente garanzie
patrimoniali a tutela degli obblighi alimentari o anche richiedere al giudice
tutelare un provvedimento idoneo a bilanciare i contrapposti interessi.
3. Si è costituita l’Amministrazione statale resistente, con
deposito di documenti e di relazione istruttoria, instando per il rigetto del
ricorso.
4. In data 24 gennaio 2017 il ricorrente ha prodotto il decreto
del giudice tutelare del 23 gennaio 2017 di autorizzazione al rilascio del
passaporto e di carta di validità valida per l’espatrio.
5. All’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2017
l’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 133/2017 sulla base
dei seguenti rilievi “Rilevato che l’istanza di sospensiva appare meritevole
di accoglimento avuto riguardo alla sussistenza del periculum in mora (in
ragione delle necessità per il ricorrente di recarsi all’estero per ragioni di
lavoro) e del fumus boni iuris, ulteriormente acclarato dalla documentazione
prodotta all’udienza camerale, relativa all’autorizzazione al rilascio del
passaporto adottata dal giudice tutelare del Tribunale di Napoli dott.
Celentano in data 23/01/2017 (e pertanto suscettibile di essere prodotta tardivamente
ex art. 54 c.p.a.) che attesta come la revoca del consenso della I. sia stata del tutto arbitraria, avuto riguardo
al regolare assolvimento degli obblighi di mantenimento da parte del
ricorrente;
Ritenuto, inoltre quanto al fumus boni iuris, che dal
combinato disposto degli artt. 3 e 12 della L. 21 novembre 1967, n. 1185 (che
prevedono i casi di divieto di rilascio e di ritiro del passaporto e che, in
quanto disposizioni che incidono negativamente sui diritti degli interessati,
si applicano nei soli casi espressamente previsti, esclusa ogni applicazione in
via analogica ex multis T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 12-10-2005, n. 2903)
deve evincersi che alcun automatismo possa riconnettersi alla revoca del
consenso del coniuge separato, affidatario dei figli minori, in relazione a
passaporto già rilasciato in favore dell’altro coniuge, dovendo valutarsi se
sussista il pericolo che il coniuge nei cui confronti si chiede il ritiro del
passaporto si sottragga agli obblighi mantenimento, laddove nell’ipotesi di
specie si è dato rilievo unicamente alla revoca del consenso da parte della
coniuge;
Rilevato inoltre che è compito del giudice valutare se la
misura del ritiro del passaporto sia comunque proporzionale e rispondente
all’interesse dei figli minori, concretizzando il ritiro immotivato del
passaporto una violazione della libertà di movimento (art. 2 protocollo n.4
Cedu), come evidenziato dalla CEDU sez. II nel caso Battista c. Italia del 2
dicembre 2014.
6. In data 23 giugno 2017 la Questura di Napoli ha
depositato relazione con la quale ha rappresentato di avere rilasciato al
ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questa Sezione, un nuovo
passaporto, sostitutivo di quello ritirato ed ha pertanto richiesto che fosse
dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
7. Parte ricorrente, con memoria di replica depositata in data
23 giugno 2017, ha invece dichiarato di avere interesse ad una pronuncia di
merito, non avendo l’Amministrazione resistente adottato alcun atto di
autotutela in relazione all’atto oggetto di gravame nella presente sede.
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito
dell’udienza pubblica del 18 luglio 2017.
9. Preliminarmente va evidenziato come nell’ipotesi di specie,
al contrario di quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, non possa
ravvisarsi alcuna ipotesi di improcedibilità del ricorso, non potendo la
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione come noto riconnettersi, in
assenza di un atto di autotutela adottato spontaneamente dell’Amministrazione,
alla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare che è atto dovuto.
10. Ciò posto il ricorso è fondato, per i motivi già
succintamente esposti in sede cautelare.
11. Ed invero, nella prospettazione del gravato provvedimento,
che non reca alcuna motivazione in ordine al mancato versamento ad opera del
ricorrente dell’assegno di mantenimento per i figli minori – circostanza questa
denunciata dalla I. con l’atto di revoca del consenso – il ritiro del
passaporto sarebbe necessitato, in presenza di figli minori, dalla mera revoca
del consenso del coniuge separato.
11.1 Per contro ritiene il Collegio che una lettura
costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della
L.1185 del 21/11/1967 debba portare a ritenere che alcun automatismo possa
riconnettersi alla revoca del consenso del coniuge separato, affidatario dei
figli minori, in relazione a passaporto già rilasciato in favore dell’altro
coniuge, dovendo valutarsi se sussista il pericolo che il coniuge, nei cui
confronti si chiede il ritiro del passaporto si sottragga agli obblighi
mantenimento.
Va al riguardo premesso che gli artt. 3, 12, legge 21 novembre
1967, n. 1185 (che prevedono i casi di divieto di rilascio e di ritiro del
passaporto) costituiscono disposizioni che incidono negativamente sui diritti
degli interessati e che, in ragione di tale natura, si applicano nei soli casi
espressamente previsti, esclusa ogni applicazione in via analogica (T.A.R.
Piemonte Torino Sez. I, 12-10-2005, n. 2903).
In particolare a mente dell’art. 3 comma 1 lett. a) e b) “Non
possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla
responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso
della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa,
dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice
tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando
il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare
esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del
rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni
militari internazionali”
L’art. 12 dal canto suo dispone ai commi 1 e 2 “Il
passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5,
quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero
legittimato il diniego.
Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi
all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la
prova dello adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia
dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero
inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
Si deve al riguardo ritenere che rispetto all’ipotesi del
genitore con prole minore che abbia ottenuto il rilascio del passaporto, previo
consenso dell’altro coniuge, non sia sufficiente la mera revoca del consenso
già prestato in sede di rilascio – consenso che rende superflua
l’autorizzazione del giudice tutelare – dovendo il comma 1 dell’art. 12,
riferito al sopravvenire di circostanze che legittimano il diniego del
passaporto, leggersi in combinato disposto con il comma 2 del medesimo art. 12
riferito alla circostanza che il titolare del passaporto non dia la prova “dell’adempimento
degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o
che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli
ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
Pertanto non è sufficiente la mera revoca del consenso
dell’altro genitore di prole di età minore, ai fini del ritiro del passaporto,
essendo necessario che questa revoca sia giustificata dall’inadempimento delle
obbligazioni di carattere alimentare.
11.2. A ciò consegue la necessità di un attenta istruttoria ad
opera dell’Amministrazione circa il ricorrere di tali circostanze, istruttoria
che tra l’altro non può che svolgersi in contradditorio con l’interessato, cui
spetta la prova dell’adempimento della citata obbligazione alimentare,
gravando, come noto, la prova dell’adempimento dell’obbligazione sul debitore
(cfr Cass. S.U. sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001), stante tra l’altro
l’impossibilità di prova negativa.
11.3. Ed invero detta lettura della norma si impone ove si
abbia riguardo alla ratio legis che è quella di garantire l’assolvimento
degli obblighi alimentari, avente tutela costituzionale ex art. 30 Cost. (come
evincibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 464/1997).
11.4. Una lettura di segno contrario si rileverebbe tra l’altro
costituzionalmente illegittima per violazione del diritto, parimenti di
rilevanza costituzionale, di libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost.
nonché per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost, che, nella versione novellata
ad opera della l. cost. n. 3/2001 prevede che “La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”.
Ciò in quanto la stessa si presenterebbe come violativa della
libertà di movimento di cui art. 2 protocollo n. 4 Cedu, fungente da norma
interposta in un eventuale giudizio di costituzionalità per violazione
dell’art. 117 Cost.
Pertanto si impone, ove possibile, un’interpretazione
costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della l.
L.1185 del 21/11/1967, avuto riguardo agli interessi confliggenti, che ricadono
sotto la tutela dell’art. 16 Cost e dell’art. art. 2 del protocollo n. 4 Cedu.
Giova al riguardo ricordare che l’Italia è stata giudicata
dalla Corte Edu sez. II nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014 per
violazione della libertà di movimento del ricorrente al quale le autorità
nazionali avevano ritirato sia il passaporto sia la carta d’identità valida per
l’espatrio: ciò per timore che il Battista, già inadempiente agli obblighi di
mantenimento verso i figli e la moglie se ne sottraesse del tutto fuggendo
all’estero.
La Corte
europea ha riscontrato al riguardo una violazione dei diritti del ricorrente,
nell’ambito dell’articolo 2 del Protocollo 4, giacché il diniego del rilascio
del passaporto o di una carta d’identità valida per l’espatrio al ricorrente
era stato disposto in automatico, tenendo conto soltanto dell’interesse dei
beneficiari degli assegni di mantenimento, senza valutare le condizioni
personali del ricorrente; ciò avuto riguardo alla circostanza che esistono
strumenti di cooperazione internazionale in materia civile che avrebbero
consentito comunque di agire contro di lui per gli assegni di mantenimento,
ancorché fosse rimasto all’estero. Si è pertanto ritenuto che tale misura non
fosse necessaria in una società democratica e perciò rappresentasse una
indebita ingerenza nei diritti della persona del ricorrente.
In particolare ha osservato la Corte che l’articolo 2 del Protocollo n. 4, che
assicura il diritto alla libera circolazione e la libertà di lasciare il
proprio Paese, ammette alcune restrizioni ma solo se perseguono un obiettivo
legittimo e se proporzionali. Peraltro nel caso all’attenzione della Corte, la
misura che di fatto limitava la libertà di circolazione era stata prolungata,
dal 2008, senza un continuo controllo giurisdizionale e, per di più, in assenza
di una costante verifica della situazione personale del padre, tenendo conto
solo degli interessi patrimoniali del creditore. Proprio l’automaticità
nell’applicazione della misura ha spinto la Corte a rilevarne l’incompatibilità con la Convenzione. Senza
dimenticare – scrivono i giudici – che la misura non aveva portato al pagamento
dell’obbligazione alimentare. Tra l’altro, ad avviso della Corte, rispetto al
debitore di alimenti che si allontana dal territorio le autorità nazionali
hanno una pluralità di strumenti come il regolamento Ue n. 4/2009 relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la Convenzione dell’Aja
sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di
altri membri della famiglia del 2007 e quella di New York New York del 20
giugno 1956 sul recupero all’estero degli alimentari.
Ora ritiene il Collegio che di fronte ad una fattispecie, quale
quella presa in esame nel caso Battista c. Italia, di accertato inadempimento
dell’assolvimento degli obblighi alimentari, dovrebbe sollevarsi
necessariamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della
L.1185/1967, non potendo detto disposto interpretarsi al di là del suo dato
letterale e contro la ratio legis (di garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni di carattere alimentare); per contro in una fattispecie, quale
quella di cui è causa, in cui, come si dirà in prosieguo, non è ravvisabile
alcun inadempimento e in cui comunque alcuna istruttoria è stata condotta su
detto inadempimento, la misura disposta dalla Questura non può dirsi imposta
dalla lettera della legge – che va pertanto interpretata in modo
costituzionalmente orientato - dovendosi ritenere, come detto, che ai fini del
ritiro del passaporto al genitore con prole minore non sia sufficiente la mera
revoca del consenso dell’altro genitore, ma sia necessario che lo stesso si sia
sottratto all’adempimento degli obblighi alimentari e trovandosi, o potendosi
recare all’estero, si possa sottrarre ulteriormente a tale adempimento.
11.5. Risulta pertanto a tale stregua fondato il primo motivo
di ricorso, relativo all’assenza dei presupposti di legge per l’adozione della
misura, come acclarato dalla circostanza che nel provvedimento oggetto di
impugnativa non vi è alcuna motivazione in ordine all’inadempimento da parte
del ricorrente degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
Peraltro l’assenza di detto inadempimento si evince, a
posteriori, dalla motivazione del decreto del giudice tutelare Napoli, del
23.1.2017 che ha accertato come il ricorrente abbia adempiuto in modo puntuale
e completo ai suoi obblighi di mantenimento, tra l'altro rilevanti, provvedendo
ad assicurare ai figli ed al coniuge il cospicuo e complessivo assegno di
mantenimento, pari ad € 6.500 00 mensili, versato ogni mese e come lo stesso
abbia versato in ritardo l’assegno di mantenimento per il solo mese di ottobre
2016, per un disguido non a lui imputabile.
12. Parimenti fondata è la censura articolata nel secondo
motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/90, non potendo
in tal caso l’omessa comunicazione di avvio del procedimento trovare alcuna
giustificazione né nell’asserite esigenze di celerità del procedimento, né nel
carattere vincolato del provvedimento.
12.1. Quanto al primo profilo basti evidenziare che per
costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13/10/2010, n.
7458) non una qualsiasi urgenza può giustificare l'omissione degli obblighi
partecipativi, occorrendo una urgenza qualificata, necessitante pertanto di
pregnante motivazione.
12.2 Quanto al secondo profilo occorre rilevare come
l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non possa essere
giustificata neppure dal carattere vincolato del provvedimento, atteso che
l’art. 21 octies comma 2 l. 241/90 è come noto norma processuale applicabile
solo dal giudice in via di sanatoria e che la stessa, lungi dal legittimare
l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ad opera
dall’Amministrazione, consente di non annullare un provvedimento vincolato,
laddove risulti in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere
contenuto diverso.
Infatti ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del
1990, non sono esentati dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
gli atti vincolati, ma sono semplicemente non annullabili i provvedimenti
vincolati, che nonostante la partecipazione del privato, non avrebbero potuto
avere diverso contenuto dispositivo rispetto a quello dell'atto in concreto
adottato (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 21/09/2006, n. 5547).
L'art. 21 octies della L. n. 241/1990 ha dunque introdotto i
c.d. vizi non invalidanti del provvedimento, prevedendo, in particolare, la non
annullabilità dell'atto per violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti o sulla comunicazione di avvio nel caso in cui sia palese che il suo
contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Tale norma, però, non determina la degradazione di un vizio di
legittimità in mera irregolarità, né costituisce una fattispecie esimente ma,
pur continuando la violazione ad integrare un vizio dì legittimità, viene
prevista la non annullabilità dell'atto a causa di valutazioni attinenti al
contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal Giudice, il
quale accerta che il provvedimento non poteva essere diverso (Consiglio di
Stato Sez. V, Sent. n. 143 del 23-01-2008).
La norma pertanto, lungi dal configurarsi come un'esimente per la P.A., che è comunque onerata
dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo le ipotesi espressamente
eccettuate dall'art. 13 della L. 241/90, si applica solo in sede
giurisdizionale, con una valutazione effettuata ex post dal giudice
amministrativo, circa il carattere non rilevante della violazione, avuto
riguardo all'esito del procedimento. Pertanto non risulta essere invocabile
l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, qualora non sia palese che il
contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato (Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 32 del 07-01-2008).
Ed invero nell’ipotesi di specie non può ritenersi provato in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto
diverso con la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto per contro il
ricorrente avrebbe potuto assolvere in sede procedimentale all’obbligo
probatorio su di lui gravante circa l’assolvimento dell’obbligazione di
mantenimento, onere probatorio da lui puntualmente assolto successivamente
dinnanzi al giudice tutelare.
13. In considerazione dei suesposti rilievi il ricorso va
accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe indicato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in
epigrafe indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle
spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre
i.v.a. e c.p.a., come per legge ed oltre alla restituzione di quanto anticipato
a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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