lunedì 20 novembre 2017



Ritiro del passaporto per revoca del consenso (del coniuge)

Tar Campania. Napoli, 14 novembre 2017, n. 5391

Per effetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della l. 1185/1967, avuto riguardo agli interessi confliggenti, che ricadono sotto la tutela dell’art. 16 Cost e dell’art. art. 2 del protocollo n. 4 CED, non è sufficiente la mera revoca del consenso dell’altro genitore di prole di età minore, ai fini del ritiro del passaporto, essendo necessario che questa revoca sia giustificata dall’inadempimento delle obbligazioni di carattere alimentare [osserva il Collegio che “detta lettura della norma si impone ove si abbia riguardo alla ratio legis che è quella di garantire l’assolvimento degli obblighi alimentari, avente tutela costituzionale ex art. 30 Cost. (come evincibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 464/1997)”, mentre “una lettura di segno contrario si rileverebbe tra l’altro costituzionalmente illegittima per violazione del diritto, parimenti di rilevanza costituzionale, di libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost. nonché per violazione dell’art. 117 c. 1 Cost, che, nella versione novellata ad opera della l. cost. n. 3/2001 (…in relazione “ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”…) …in quanto la stessa si presenterebbe come violativa della libertà di movimento di cui art. 2 protocollo n. 4 Cedu, fungente da norma interposta in un eventuale giudizio di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost.”]


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FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 16/19 dicembre 2016 e depositato il successivo 19 dicembre E.M. ha impugnato l'atto CAT.CR/2016 del 28/10/ 2016 adottato dalla Questura di Napoli e notificato il 31 ottobre 2016 di ritiro del passaporto e ogni altro titolo valido per l'espatrio.
1.1. L’atto oggetto di impugnativa è fondato sui seguenti rilievi: “VISTI gli atti d'Ufficio da cui risulta che E.M.… trovasi nelle condizioni ostative all'espatrio previste dall' art. 3 lett. b) L.1185/67, poiché il coniuge separato I.M. …con dichiarazione resa presso questi Uffici, ha revocato l'assenso, in precedenza concesso, al rilascio del passaporto;
VISTO che il predetto risulta titolare di passaporto…, qui rilasciato in data 29.3.2016 con validità decennale;
VISTE le esigenze di celerità rappresentate dalla necessità di privare il soggetto dei titoli che lo che lo abilitano all'espatrio e la natura vincolata del presente provvedimento che giustificano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 241/90”.
2. Il ricorrente che assume che il ritiro del passaporto sarebbe stato determinato dalla segnalazione della coniuge I.M., relativa al ritardo nella corresponsione dell’assegno di mantenimento per il mese di ottobre e al mancato pagamento di parte delle spese straordinarie, ritenendo l’atto de quo illegittimo, l’ha impugnato, articolando avvero il medesimo, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3,5, 12 L.1185 DEL 21/11/1967-ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - SPROPORZIONE.
Assume in primo luogo il ricorrente che il gravato provvedimento sarebbe illegittimo per assenza dei relativi presupposti, essendo stato adottato sulla base della sola dichiarazione della I. circa il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della prole minore, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto.
Deduce in particolare che la dichiarazione di revoca del consenso era esclusivamente collegata al ritenuto, e non dimostrato, mancato versamento delle spese straordinarie, sommariamente indicate in spese mediche, di salute, di istruzione di abbigliamento.
Peraltro la stessa I. aveva confermato espressamente che il ricorrente aveva regolarmente versato l'assegno di mantenimento, lamentando in data 28.10.2016 un ritardo per il versamento del
mese di ottobre, di cui il ricorrente aveva avuto notizia solo il 31 ottobre con la notifica del decreto impugnato.
Nella prospettazione attorea il provvedimento oggetto di impugnativa si presenterebbe violativo del combinato disposto degli artt. 3,5,12, della legge 1185/1967 come risultanti dalla interpretazione della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 464/1997, nonché dalla sentenza della Corte EDU, sez. II, nel caso Battista contro Italia del 2/12/2014.
Ed invero nell’ipotesi di specie il Questore avrebbe omesso ogni accertamento dell’effettiva sussistenza delle circostanze poste a fondamento dell’atto gravato.
Assume inoltre che le asserite spese straordinarie di istruzione e di abbigliamento dovevano intendersi già comprese nell’oneroso assegno di mantenimento, ammontante ad euro quattromila per il mantenimento dei figli (cui dovevano aggiungersi euro mille/00 per il mantenimento della I. ed euro millecinquecento/00 per il pagamento del canone di locazione, per un totale pertanto di euro seimilacinquecento mensili).
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3,5, 12 L.1185 DEL 21/11/1967- VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/90 - ECCESO DI POTERE VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - OMESSA INSTAURAZIONE DELCONTRADDITTORIO.
Assume parte ricorrente che il difetto di istruttoria del gravato provvedimento circa la sussistenza dei presupposti di legge per la sua adozione sarebbe stato vieppiù determinato dalla totale pretermissione del contradditorio procedimentale, in violazione del disposto dell’art. 7 l. 241/90.
Ed invero, nella prospettazione attorea, detta pretermissione in alcun modo potrebbe essere giustificata dalle asserite esigenze di celerità o dalla natura vincolata del provvedimento.
Rappresenta al riguardo che, ove informato della attivazione del procedimento, avrebbe dimostrato l’inesistenza di morosità e che in ogni caso, se necessario, avrebbe potuto fornire spontaneamente garanzie patrimoniali a tutela degli obblighi alimentari o anche richiedere al giudice tutelare un provvedimento idoneo a bilanciare i contrapposti interessi.
3. Si è costituita l’Amministrazione statale resistente, con deposito di documenti e di relazione istruttoria, instando per il rigetto del ricorso.
4. In data 24 gennaio 2017 il ricorrente ha prodotto il decreto del giudice tutelare del 23 gennaio 2017 di autorizzazione al rilascio del passaporto e di carta di validità valida per l’espatrio.
5. All’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2017 l’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 133/2017 sulla base dei seguenti rilievi “Rilevato che l’istanza di sospensiva appare meritevole di accoglimento avuto riguardo alla sussistenza del periculum in mora (in ragione delle necessità per il ricorrente di recarsi all’estero per ragioni di lavoro) e del fumus boni iuris, ulteriormente acclarato dalla documentazione prodotta all’udienza camerale, relativa all’autorizzazione al rilascio del passaporto adottata dal giudice tutelare del Tribunale di Napoli dott. Celentano in data 23/01/2017 (e pertanto suscettibile di essere prodotta tardivamente ex art. 54 c.p.a.) che attesta come la revoca del consenso della I.  sia stata del tutto arbitraria, avuto riguardo al regolare assolvimento degli obblighi di mantenimento da parte del ricorrente;
Ritenuto, inoltre quanto al fumus boni iuris, che dal combinato disposto degli artt. 3 e 12 della L. 21 novembre 1967, n. 1185 (che prevedono i casi di divieto di rilascio e di ritiro del passaporto e che, in quanto disposizioni che incidono negativamente sui diritti degli interessati, si applicano nei soli casi espressamente previsti, esclusa ogni applicazione in via analogica ex multis T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 12-10-2005, n. 2903) deve evincersi che alcun automatismo possa riconnettersi alla revoca del consenso del coniuge separato, affidatario dei figli minori, in relazione a passaporto già rilasciato in favore dell’altro coniuge, dovendo valutarsi se sussista il pericolo che il coniuge nei cui confronti si chiede il ritiro del passaporto si sottragga agli obblighi mantenimento, laddove nell’ipotesi di specie si è dato rilievo unicamente alla revoca del consenso da parte della coniuge;
Rilevato inoltre che è compito del giudice valutare se la misura del ritiro del passaporto sia comunque proporzionale e rispondente all’interesse dei figli minori, concretizzando il ritiro immotivato del passaporto una violazione della libertà di movimento (art. 2 protocollo n.4 Cedu), come evidenziato dalla CEDU sez. II nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014.
6. In data 23 giugno 2017 la Questura di Napoli ha depositato relazione con la quale ha rappresentato di avere rilasciato al ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza cautelare di questa Sezione, un nuovo passaporto, sostitutivo di quello ritirato ed ha pertanto richiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
7. Parte ricorrente, con memoria di replica depositata in data 23 giugno 2017, ha invece dichiarato di avere interesse ad una pronuncia di merito, non avendo l’Amministrazione resistente adottato alcun atto di autotutela in relazione all’atto oggetto di gravame nella presente sede.
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 luglio 2017.
9. Preliminarmente va evidenziato come nell’ipotesi di specie, al contrario di quanto dedotto dall’Amministrazione resistente, non possa ravvisarsi alcuna ipotesi di improcedibilità del ricorso, non potendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione come noto riconnettersi, in assenza di un atto di autotutela adottato spontaneamente dell’Amministrazione, alla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare che è atto dovuto.
10. Ciò posto il ricorso è fondato, per i motivi già succintamente esposti in sede cautelare.
11. Ed invero, nella prospettazione del gravato provvedimento, che non reca alcuna motivazione in ordine al mancato versamento ad opera del ricorrente dell’assegno di mantenimento per i figli minori – circostanza questa denunciata dalla I. con l’atto di revoca del consenso – il ritiro del passaporto sarebbe necessitato, in presenza di figli minori, dalla mera revoca del consenso del coniuge separato.
11.1 Per contro ritiene il Collegio che una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della L.1185 del 21/11/1967 debba portare a ritenere che alcun automatismo possa riconnettersi alla revoca del consenso del coniuge separato, affidatario dei figli minori, in relazione a passaporto già rilasciato in favore dell’altro coniuge, dovendo valutarsi se sussista il pericolo che il coniuge, nei cui confronti si chiede il ritiro del passaporto si sottragga agli obblighi mantenimento.
Va al riguardo premesso che gli artt. 3, 12, legge 21 novembre 1967, n. 1185 (che prevedono i casi di divieto di rilascio e di ritiro del passaporto) costituiscono disposizioni che incidono negativamente sui diritti degli interessati e che, in ragione di tale natura, si applicano nei soli casi espressamente previsti, esclusa ogni applicazione in via analogica (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 12-10-2005, n. 2903).
In particolare a mente dell’art. 3 comma 1 lett. a) e b) “Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali”
L’art. 12 dal canto suo dispone ai commi 1 e 2 “Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
Si deve al riguardo ritenere che rispetto all’ipotesi del genitore con prole minore che abbia ottenuto il rilascio del passaporto, previo consenso dell’altro coniuge, non sia sufficiente la mera revoca del consenso già prestato in sede di rilascio – consenso che rende superflua l’autorizzazione del giudice tutelare – dovendo il comma 1 dell’art. 12, riferito al sopravvenire di circostanze che legittimano il diniego del passaporto, leggersi in combinato disposto con il comma 2 del medesimo art. 12 riferito alla circostanza che il titolare del passaporto non dia la prova “dell’adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato”.
Pertanto non è sufficiente la mera revoca del consenso dell’altro genitore di prole di età minore, ai fini del ritiro del passaporto, essendo necessario che questa revoca sia giustificata dall’inadempimento delle obbligazioni di carattere alimentare.
11.2. A ciò consegue la necessità di un attenta istruttoria ad opera dell’Amministrazione circa il ricorrere di tali circostanze, istruttoria che tra l’altro non può che svolgersi in contradditorio con l’interessato, cui spetta la prova dell’adempimento della citata obbligazione alimentare, gravando, come noto, la prova dell’adempimento dell’obbligazione sul debitore (cfr Cass. S.U. sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001), stante tra l’altro l’impossibilità di prova negativa.
11.3. Ed invero detta lettura della norma si impone ove si abbia riguardo alla ratio legis che è quella di garantire l’assolvimento degli obblighi alimentari, avente tutela costituzionale ex art. 30 Cost. (come evincibile dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 464/1997).
11.4. Una lettura di segno contrario si rileverebbe tra l’altro costituzionalmente illegittima per violazione del diritto, parimenti di rilevanza costituzionale, di libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost. nonché per violazione dell’art. 117 comma 1 Cost, che, nella versione novellata ad opera della l. cost. n. 3/2001 prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Ciò in quanto la stessa si presenterebbe come violativa della libertà di movimento di cui art. 2 protocollo n. 4 Cedu, fungente da norma interposta in un eventuale giudizio di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost.
Pertanto si impone, ove possibile, un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 3 e 12 della l. L.1185 del 21/11/1967, avuto riguardo agli interessi confliggenti, che ricadono sotto la tutela dell’art. 16 Cost e dell’art. art. 2 del protocollo n. 4 Cedu.
Giova al riguardo ricordare che l’Italia è stata giudicata dalla Corte Edu sez. II nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014 per violazione della libertà di movimento del ricorrente al quale le autorità nazionali avevano ritirato sia il passaporto sia la carta d’identità valida per l’espatrio: ciò per timore che il Battista, già inadempiente agli obblighi di mantenimento verso i figli e la moglie se ne sottraesse del tutto fuggendo all’estero.
La Corte europea ha riscontrato al riguardo una violazione dei diritti del ricorrente, nell’ambito dell’articolo 2 del Protocollo 4, giacché il diniego del rilascio del passaporto o di una carta d’identità valida per l’espatrio al ricorrente era stato disposto in automatico, tenendo conto soltanto dell’interesse dei beneficiari degli assegni di mantenimento, senza valutare le condizioni personali del ricorrente; ciò avuto riguardo alla circostanza che esistono strumenti di cooperazione internazionale in materia civile che avrebbero consentito comunque di agire contro di lui per gli assegni di mantenimento, ancorché fosse rimasto all’estero. Si è pertanto ritenuto che tale misura non fosse necessaria in una società democratica e perciò rappresentasse una indebita ingerenza nei diritti della persona del ricorrente.
In particolare ha osservato la Corte che l’articolo 2 del Protocollo n. 4, che assicura il diritto alla libera circolazione e la libertà di lasciare il proprio Paese, ammette alcune restrizioni ma solo se perseguono un obiettivo legittimo e se proporzionali. Peraltro nel caso all’attenzione della Corte, la misura che di fatto limitava la libertà di circolazione era stata prolungata, dal 2008, senza un continuo controllo giurisdizionale e, per di più, in assenza di una costante verifica della situazione personale del padre, tenendo conto solo degli interessi patrimoniali del creditore. Proprio l’automaticità nell’applicazione della misura ha spinto la Corte a rilevarne l’incompatibilità con la Convenzione. Senza dimenticare – scrivono i giudici – che la misura non aveva portato al pagamento dell’obbligazione alimentare. Tra l’altro, ad avviso della Corte, rispetto al debitore di alimenti che si allontana dal territorio le autorità nazionali hanno una pluralità di strumenti come il regolamento Ue n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la Convenzione dell’Aja sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia del 2007 e quella di New York New York del 20 giugno 1956 sul recupero all’estero degli alimentari.
Ora ritiene il Collegio che di fronte ad una fattispecie, quale quella presa in esame nel caso Battista c. Italia, di accertato inadempimento dell’assolvimento degli obblighi alimentari, dovrebbe sollevarsi necessariamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della L.1185/1967, non potendo detto disposto interpretarsi al di là del suo dato letterale e contro la ratio legis (di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di carattere alimentare); per contro in una fattispecie, quale quella di cui è causa, in cui, come si dirà in prosieguo, non è ravvisabile alcun inadempimento e in cui comunque alcuna istruttoria è stata condotta su detto inadempimento, la misura disposta dalla Questura non può dirsi imposta dalla lettera della legge – che va pertanto interpretata in modo costituzionalmente orientato - dovendosi ritenere, come detto, che ai fini del ritiro del passaporto al genitore con prole minore non sia sufficiente la mera revoca del consenso dell’altro genitore, ma sia necessario che lo stesso si sia sottratto all’adempimento degli obblighi alimentari e trovandosi, o potendosi recare all’estero, si possa sottrarre ulteriormente a tale adempimento.
11.5. Risulta pertanto a tale stregua fondato il primo motivo di ricorso, relativo all’assenza dei presupposti di legge per l’adozione della misura, come acclarato dalla circostanza che nel provvedimento oggetto di impugnativa non vi è alcuna motivazione in ordine all’inadempimento da parte del ricorrente degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
Peraltro l’assenza di detto inadempimento si evince, a posteriori, dalla motivazione del decreto del giudice tutelare Napoli, del 23.1.2017 che ha accertato come il ricorrente abbia adempiuto in modo puntuale e completo ai suoi obblighi di mantenimento, tra l'altro rilevanti, provvedendo ad assicurare ai figli ed al coniuge il cospicuo e complessivo assegno di mantenimento, pari ad € 6.500 00 mensili, versato ogni mese e come lo stesso abbia versato in ritardo l’assegno di mantenimento per il solo mese di ottobre 2016, per un disguido non a lui imputabile.
12. Parimenti fondata è la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/90, non potendo in tal caso l’omessa comunicazione di avvio del procedimento trovare alcuna giustificazione né nell’asserite esigenze di celerità del procedimento, né nel carattere vincolato del provvedimento.
12.1. Quanto al primo profilo basti evidenziare che per costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13/10/2010, n. 7458) non una qualsiasi urgenza può giustificare l'omissione degli obblighi partecipativi, occorrendo una urgenza qualificata, necessitante pertanto di pregnante motivazione.
12.2 Quanto al secondo profilo occorre rilevare come l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non possa essere giustificata neppure dal carattere vincolato del provvedimento, atteso che l’art. 21 octies comma 2 l. 241/90 è come noto norma processuale applicabile solo dal giudice in via di sanatoria e che la stessa, lungi dal legittimare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ad opera dall’Amministrazione, consente di non annullare un provvedimento vincolato, laddove risulti in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Infatti ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. n. 241 del 1990, non sono esentati dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento gli atti vincolati, ma sono semplicemente non annullabili i provvedimenti vincolati, che nonostante la partecipazione del privato, non avrebbero potuto avere diverso contenuto dispositivo rispetto a quello dell'atto in concreto adottato (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 21/09/2006, n. 5547).
L'art. 21 octies della L. n. 241/1990 ha dunque introdotto i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento, prevedendo, in particolare, la non annullabilità dell'atto per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti o sulla comunicazione di avvio nel caso in cui sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma, però, non determina la degradazione di un vizio di legittimità in mera irregolarità, né costituisce una fattispecie esimente ma, pur continuando la violazione ad integrare un vizio dì legittimità, viene prevista la non annullabilità dell'atto a causa di valutazioni attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal Giudice, il quale accerta che il provvedimento non poteva essere diverso (Consiglio di Stato Sez. V, Sent. n. 143 del 23-01-2008).
La norma pertanto, lungi dal configurarsi come un'esimente per la P.A., che è comunque onerata dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo le ipotesi espressamente eccettuate dall'art. 13 della L. 241/90, si applica solo in sede giurisdizionale, con una valutazione effettuata ex post dal giudice amministrativo, circa il carattere non rilevante della violazione, avuto riguardo all'esito del procedimento. Pertanto non risulta essere invocabile l'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, qualora non sia palese che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 32 del 07-01-2008).
Ed invero nell’ipotesi di specie non può ritenersi provato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso con la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto per contro il ricorrente avrebbe potuto assolvere in sede procedimentale all’obbligo probatorio su di lui gravante circa l’assolvimento dell’obbligazione di mantenimento, onere probatorio da lui puntualmente assolto successivamente dinnanzi al giudice tutelare.
13. In considerazione dei suesposti rilievi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe indicato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge ed oltre alla restituzione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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