venerdì 3 novembre 2017



Non è sufficiente la presunzione che il richiedente asilo sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei per il suo trasferimento in un Paese

Straniero – Asilo – Trasferimento in Paese nel quale si presume che il richiedente asilo sarà trattato conformemente agli obblighi internazionali e europei – Insufficienza ex se della presunzione. 
        E’ illegittimo il provvedimento con il quale la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e Asilo ha deciso il trasferimento in Bulgaria di un cittadino dell’Afghanistan, fuggito dal suo Paese a causa della gravissima situazione di instabilità politica e sociale, che si fondi sulla solla presunzione che il richiedente asilo sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei assunti dal Paese verso il quale è disposto il trasferimento, senza accertarsi che la misura non equivalga, nella pratica, a refoulement (1).
  
(1) Ha ricordato la Sezione che in materia di diritto di asilo opera, sul piano del diritto internazionale, un principio di cautela a garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, principio che impone al giudice nazionale di annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui sussista non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche in tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, siccome interpretato dalla Corte di Strasburgo (sul principio del ragionevole dubbio, in linea generale, v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia, e in particolare i §§ 59-60). Anche questo ragionevole dubbio all’esito di un’attenta istruttoria circa tali concrete condizioni, infatti, può assurgere a fondato motivo di diniego (o di annullamento) del trasferimento, ai sensi dell’art. 3, par. 2, e dell’art. 17 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poiché solo la certezza di condizioni consone alla dignità umana nello Stato di destinazione può costituire il presupposto irrinunciabile per garantire l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali dello straniero da trasferire. 
Di tali essenziali valori di civiltà giuridica, riconosciuti non solo dai regolamenti e dai trattati fondamentali della UE, oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche dalle Corti supreme quali principî di diritto consuetudinario e, in quanto tali, fonti primarie del diritto internazionale, deve farsi attento interprete e rigoroso custode anche il giudice nazionale, e qui in particolare il giudice amministrativo, al quale non è affatto estranea nel quadro del nostro sistema di garanzie giurisdizionali, come ha già chiarito la Corte costituzionale (Corte cost. 27 aprile 2007, n. 140), anche la tutela dei diritti fondamentali. 
Nel caso sottoposto all’esame della Sezione non sono stati riscontrati elementi affidabili per ritenere che le condizioni dei richiedenti in asilo in Bulgaria offrano sicure garanzie di rispettare i diritti fondamentali dello straniero e siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti disumani e degradanti, siccome prevede l’art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604 del 2013.
Dal sito
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Straniero/Asilo/ConsigliodiStato3novembre2017n.5085/index.html

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