Non è sufficiente la presunzione che il richiedente asilo sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei per il suo trasferimento in un Paese
Straniero – Asilo – Trasferimento in Paese nel quale si presume che il
richiedente asilo sarà trattato conformemente agli obblighi internazionali e
europei – Insufficienza ex se della presunzione.
E’ illegittimo il
provvedimento con il quale la Direzione Centrale dei Servizi Civili per
l'Immigrazione e Asilo ha deciso il trasferimento in Bulgaria di un cittadino
dell’Afghanistan, fuggito dal suo Paese a causa della gravissima situazione di
instabilità politica e sociale, che si fondi sulla solla presunzione che il
richiedente asilo sia trattato conformemente agli obblighi internazionali ed
europei assunti dal Paese verso il quale è disposto il trasferimento, senza
accertarsi che la misura non equivalga, nella pratica, a refoulement (1).
(1) Ha ricordato la
Sezione che in materia di diritto di asilo opera, sul piano
del diritto internazionale, un principio di cautela a garanzia degli
incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, principio che impone al
giudice nazionale di annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato
che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le
volte in cui sussista non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio
che sussistano carenze sistemiche in tali condizioni di accoglienza, anche ai
sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, siccome
interpretato dalla Corte di Strasburgo (sul principio del ragionevole dubbio,
in linea generale, v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del
22 marzo 2005, Ay c. Turchia, e in particolare i §§ 59-60). Anche
questo ragionevole dubbio all’esito di un’attenta istruttoria circa tali
concrete condizioni, infatti, può assurgere a fondato motivo di diniego (o di
annullamento) del trasferimento, ai sensi dell’art. 3, par. 2, e dell’art. 17
del Regolamento UE n. 604 del 2013 e dell’art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, poiché solo la certezza di condizioni consone
alla dignità umana nello Stato di destinazione può costituire il presupposto
irrinunciabile per garantire l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali
dello straniero da trasferire.
Di tali essenziali valori di civiltà giuridica, riconosciuti non solo
dai regolamenti e dai trattati fondamentali della UE, oltre che dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche dalle Corti supreme quali
principî di diritto consuetudinario e, in quanto tali, fonti primarie del
diritto internazionale, deve farsi attento interprete e rigoroso custode anche
il giudice nazionale, e qui in particolare il giudice amministrativo, al quale
non è affatto estranea nel quadro del nostro sistema di garanzie
giurisdizionali, come ha già chiarito la Corte costituzionale (Corte cost. 27 aprile 2007,
n. 140), anche la tutela dei diritti fondamentali.
Nel caso sottoposto all’esame della Sezione non sono stati riscontrati
elementi affidabili per ritenere che le condizioni dei richiedenti in asilo in
Bulgaria offrano sicure garanzie di rispettare i diritti fondamentali dello
straniero e siano tali da scongiurare il fondato rischio di trattamenti
disumani e degradanti, siccome prevede l’art. 3, par. 2, del Reg. UE n. 604 del
2013.
Dal sito
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Straniero/Asilo/ConsigliodiStato3novembre2017n.5085/index.html
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