domenica 9 luglio 2017



Residenza e dichiarazioni sostitutive

Tar Toscana 8 giugno 2017, n. 779

Poiché la residenza, a mente dell’art. 46 del d.P.R. 4445/2000, costituisce uno dei fatti comprovabili nei rapporti con la p.a. mediante dichiarazione sostitutiva di certificato,  la stessa non può essere dimostrata attraverso il mezzo di cui all’art. 47 del citato d.P.R.



FATTO e DIRITTO
La Sig.ra M., volendo fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della L.R.T. 51/85 in forza del quale il contributo dovuto per il rilascio della sanatoria di costruzioni abusive è ridotto del 50% qualora si tratti di immobili destinati a prima abitazione ove il richiedente vi risieda alla data della entrata in vigore della L. 47 del 1985, ha presentato al comune di F. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestava di essere residente nel predetto comune nel periodo previsto dalla norma ancorché in base alle risultanza anagrafiche la sua residenza risultasse essere in via S. Benedetto n. 1.
Il comune non ha tuttavia accettato tale mezzo di prova del requisito previsto ed ha richiesto alla istante l’intero contributo.
Di qui il ricorso di cui in epigrafe con il quale la Sig.ra M. sostiene che la residenza effettiva in contrasto con quella anagrafica avrebbe potuto essere provata con ogni mezzo.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. 445/2000 nei rapporti con la p.a. possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Poiché la residenza a mente del citato art. 46 costituisce uno dei fatti comprovabili nei rapporti con la p.a. mediante dichiarazione sostitutiva di certificato la stessa non poteva essere dimostrata attraverso il mezzo di cui all’art. 47 del citato D.P.R.
Questo non significa, peraltro, che la Sig.ra Milani non potesse dimostrare in alcun modo che la sua residenza effettiva si trovasse in luogo diverso rispetto a quello registrato presso gli uffici dell’anagrafe, ma solo che la stessa non poteva utilizzare a tal fine lo strumento della certificazione sostitutiva di atto notorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

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