Cass. 28 giugno 2017, n. 16163 (ord.)
In tema di c.d. beneficio prima casa,
rileva la residenza anagrafica, non il
dato fattuale [ “quantomeno”, aggiunge
il S.C. “il beneficiario deve aver avanzato tempestiva richiesta di
trasferimento della residenza nel Comune di acquisto”]
OMISSIS
Rilevato che
-In relazione ad avviso di
liquidazione dell'imposta di registro notificato a G.M. per decadenza dal
beneficio "prima casa" (atto di acquisto del …, registrato il …
2000), l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi avverso la
sentenza che ha accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso.
-Il primo motivo di ricorso
denuncia violazione dell'art. 1, nota II bis, tariffa I, d.P.R. 131/1986, per
aver il giudice d'appello escluso la decadenza in quanto la contribuente aveva
di fatto vissuto nell'immobile ad acquisto agevolato pur senza avervi
trasferito la residenza anagrafica entro l'anno. Il primo motivo è fondato;
un'ovvia ratio di certezza giuridica
postula che qui rilevi la residenza anagrafica, non il dato fattuale (Cass. 22
febbraio 2008, n. 4628, Rv. 602052); quantomeno, il beneficiario deve aver
avanzato tempestiva richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di
acquisto (Cass. 19 dicembre 2002, n. 18077, Rv. 559305; Cass. 26 ottobre 2007,
n. 22528, Rv. 600989; Cass. 8 gennaio 2015, n. 110, Rv. 633995); nella specie,
la contribuente ammette di aver "dimenticato" di chiedere il
trasferimento di residenza dal Comune di origine (C.) a quello di acquisto (Q.),
sicché il recupero del beneficio era legittimo e doveroso.
-Il secondo motivo di ricorso
denuncia vizio di motivazione, per aver il giudice d'appello individuato la
residenza di fatto della M. nel Comune di acquisto sulla base delle utenze di
servizio.
-Il secondo motivo è assorbito,
perché logicamente successivo a quello già accolto.
-Non occorrendo indagini di
fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell'impugnazione
dell'avviso; le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione
dell'esito alterno, quelle del giudizio di legittimità sono regolate per
soccombenza.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso quanto al
primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo
accolto e - decidendo nel merito - rigetta l'impugnazione dell'avviso di
liquidazione; compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna G.M.
a rifondere all'Agenzia delle entrate le
spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
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