Illegittimità del diniego di accesso agli esposti
Accesso
ai documenti – Diritto – Esposto – Diniego – Illegittimità.
E’
illegittimo il diniego di accesso ad un esposto a seguito del quale è stato
attivato un procedimento di verifica o ispettivo, e ciò in quanto colui il
quale subisce tale procedimento ha un interesse qualificato a conoscere
integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del
potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa,
quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (1).
(1) Ha chiarito
il Tar che il privato, che subisce un procedimento di controllo, vanta un
interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio
del potere - inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato
l'azione dell'autorità - suscettibili per il loro particolare contenuto
probatorio di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il
denunciato. Infatti, l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza
dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo
procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in
autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e
scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione:
quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un
elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità
dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze
di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume
un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una
dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi.
Dal sito del Consiglio di Stato:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Accessoaidocumenti/Diritto/TarToscana3luglio2017n.898/index.html
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