Corte di Giustizia UE 13 luglio
2017, n. C-193/16
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di
libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati
membri – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 27, paragrafo 2, secondo
comma – Limitazione del diritto di ingresso e del diritto di soggiorno per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica –
Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza – Comportamento configurante una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società –
Minaccia reale ed attuale – Nozione – Cittadino dell’Unione residente
nello Stato membro ospitante dove sconta una pena detentiva inflitta per delitti
reiterati di abuso sessuale su minori
L’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona si
trovi in stato di detenzione al momento dell’adozione della decisione di
allontanamento, senza prospettive di liberazione in un prossimo futuro, non
esclude che il suo comportamento rappresenti, eventualmente, per un interesse
fondamentale della società dello Stato membro ospitante, una minaccia dal
carattere reale ed attuale.
Nessun commento:
Posta un commento