Immunità ex art. 68 Cost. vs. (delitto di) corruzione
Cass. pen. 24 luglio 2017 (ud. 6 giugno 2017) n. 36769
I membri del Parlamento sono pubblici
ufficiali anche in relazione alle attività diverse dalla partecipazione alla
formazione di atti aventi forza di legge, in quanto il riferimento alla
“funzione legislativa”, contenuto nell’art. 357 cod. pen., è comprensivo di
tutte le attività (quali quelle di controllo o di indirizzo politico)
tipicamente e storicamente connesse all’esercizio dell’attività parlamentare;
L’attività posta in essere da un membro del
Parlamento, quale rappresentante italiano nell’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa, è qualificabile come attività svolta da un pubblico
ufficiale o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli
artt. 357 e 358 cod. pen.;
L’immunità prevista dall’art. 68 Cost. non
preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l’esercizio della
funzione, di cui all’art. 318 cod. pen., contestato ad un membro del Parlamento
in relazione all’attività svolta anche quale rappresentante italiano
nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa
OMISSIS
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni da esaminare, alla
luce del ricorso e delle argomentazioni della difesa, sono, in sintesi, le
seguenti.
In primo luogo, deve valutarsi se
l'imputazione, per come formulata dal Pubblico ministero nella richiesta di
rinvio a giudizio, possa riferirsi anche solo «al fatto stesso dell'avvenuto
accordo intercorso tra corrotto e (governo) corruttore e la promessa, da parte
del parlamentare italiano di porre in essere una serie indeterminata di azioni
a vantaggio dello stato azero, oggetto di mercimonio della pubblica funzione».
In secondo luogo, occorre
esaminare se il reato in contestazione, quello di corruzione per l'esercizio
della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., sia configurabile anche per il
solo fatto dell'accordo intercorso tra pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio e corruttore, il quale abbia ad oggetto lo svolgimento della
pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della
dazione di indebite utilità, indipendentemente dall'effettivo compimento degli
atti costituenti estrinsecazione della pubblica funzione.
In terzo luogo, è necessario
verificare se la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio, siccome presupposto soggettivo per la configurabilità del reato di
cui all'art. 318 cod. pen., sia riferibile, e in quale misura, all'attività del
Membro del Parlamento e del Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
In quarto luogo, qualora siano
state risolte affermativamente le questioni precedentemente indicate, ricorre
l'esigenza di accertare se l'accordo intercorso tra Membro del Parlamento e
corruttore, avente ad oggetto lo svolgimento della pubblica funzione o del
pubblico servizio in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità,
sia o meno coperto da immunità, e possa configurare il reato di corruzione per
l'esercizio della funzione.
OMISSIS
6.1. L'attività svolta dal Membro
del Parlamento, e quindi dal Deputato, è sicuramente sussumibile nell'ambito
dell'esercizio delle pubbliche funzioni o, quanto meno, del pubblico servizio.
In questo senso si esprime
chiaramente la dottrina, la quale ha osservato che l'inserimento della
«funzione legislativa» nel testo della disposizione di cui all'art. 357 cod.
pen., che fissa la nozione di pubblico ufficiale, elimina ogni dubbio, tanto
più che detta locuzione è stata puntualmente riproposta dal legislatore
all'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, quindi in epoca successiva
all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
In questo senso, inoltre,
incidentalmente, ma chiaramente, si è espressa anche la Corte costituzionale, con
sentenza n. 379 del 1996, allorché ha espressamente ipotizzato la
configurabilità del reato di corruzione in relazione all'attività dei Membri
del Parlamento italiano (cfr. la precisazione contenuta nel § 8., ultimo
periodo, di tale pronuncia).
Peraltro, in dottrina, vi è stato
chi ha precisato che la funzione legislativa attiene in modo specifico alla
produzione legislativa e non qualifica pertanto tutte le attività svolte
all'interno delle Camere. In questa prospettiva, vi è chi ha esemplificato che
le attività esercitate dai Parlamentari nella Commissione di vigilanza Rai sono
da ritenere appartenenti alla funzione amministrativa; altri, poi, ha
specificamente preso in esame le attività di controllo e di indirizzo politico,
per rappresentare che le stesse non sarebbero riconducibili né alla funzione
legislativa, per l'assoluta diversità di contenuto, né alla funzione
amministrativa, in quanto connaturate allo specifico ruolo di rappresentanza
politica.
Tenendo conto di questi rilievi,
può osservarsi, innanzitutto, in linea generale, che l'attività non strettamente
connessa ad un procedimento legislativo svolta dal Parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni, quand'anche fosse da ritenere non qualificabile come
attività esercitata da un pubblico ufficiale, sarebbe comunque sussumibile
nell'ambito del «pubblico servizio». Invero, a norma dell'art. 358, secondo
comma, cod. pen., «per pubblico servizio deve intendersi un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione di mansioni
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Questo essendo il
dato normativo, deve ritenersi che l'attività di controllo e di indirizzo
politico svolta dai Membri del Parlamento, in quanto disciplinata, almeno in
parte, direttamente dalla Costituzione, e sicuramente rispondente alla suprema
gestione della "cosa pubblica", è, quanto meno, «un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione», a maggior ragione,
anzi, se si considera che quest'ultima, a norma del precedente art. 357, primo
comma, cod. pen. non è solo quella amministrativa, ma quella «legislativa,
giudiziaria o amministrativa».
Può inoltre aggiungersi che il
riferimento dell'art. 358, secondo comma, cod. pen. al limite negativo delle
mere «mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»
induce a ritenere che l'attività svolta da un Membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni non possa essere riduttivamente qualificata come
svolta da persona incaricata di un pubblico servizio, ma debba essere
ricompresa nell'ambito dell'esplicazione della pubblica funzione. In
particolare, il riferimento alla «funzione legislativa» non sembra potersi
reputare confinato al solo svolgimento dell'attività di produzione normativa in
senso stretto, ma appare predicabile, come espressione di sintesi, a tutte le
attività tipicamente e storicamente connesse all'attività dei Membri del
Parlamento, in quanto l'art. 357, primo comma, cod. pen. risulta ripetere la
classica tripartizione del Montesquieu dei poteri pubblici in potere
legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario.
6.2. Tanto premesso, occorre
valutare se l'attività svolta dal Membro del Parlamento italiano che agisce
come Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa vada qualificata
come attività svolta da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio.
Anche in relazione a questo
profilo, la conclusione deve essere affermativa.
6.2.1. E' bene premettere che la
soluzione appena indicata non discende dalla previsione di cui all'art. 10
della Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27
gennaio 1999, proprio su impulso del Consiglio d'Europa, e ratificata dalla
Repubblica italiana in forza della legge 28 giugno 2012, n. 110. E' vero che
questa disposizione, rubricata «Corruzione di membri di assemblee parlamentari
internazionali», recita: «Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e
di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in
conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando
vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea parlamentare o di
un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro», e che
l'art. 4, attraverso il rinvio agli art. 2 e 3, ha riguardo alla corruzione
attiva e alla corruzione passiva riferibile al «componente di un'assemblea
pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi». Tuttavia,
da un lato detta disposizione ha, già per come formulata, un contenuto
programmatico; dall'altro, la natura programmatica e non immediatamente
precettiva della previsione appena citata è ancor di più evidente se si
considera che, in relazione ad essa, la Repubblica italiana ha dichiarato che si riserva
il diritto di non criminalizzare gli atti di cui all'art. 4 della Convenzione
che coinvolge i membri persone di un'assemblea parlamentare di
un'organizzazione internazionale di cui l'Italia è membro.
Inoltre, la qualifica di pubblico
ufficiale del Membro del Parlamento italiano che sia anche Membro
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa non discende nemmeno dalle
previsioni di cui all'art. 322-bis cod. pen. Ed infatti, le ipotesi di cui al
primo comma fanno riferimento a ben precise istituzioni internazionali o
sovranazionali, sicuramente diverse dal Parlamento del Consiglio d'Europa. La
ipotesi di cui al secondo comma, poi, a prescindere da ogni altra
considerazione, non richiamano affatto la fattispecie incriminatrice di cui
all'art. 318 cod. pen. (e nemmeno quella di cui all'art. 319 cod. pen.).
6.2.2. In realtà, l'attività del
Rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è
qualificabile, a norma degli artt. 357 e 358 cod. pen., come attività svolta da
un pubblico ufficiale, o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio
(qualità comunque rilevante ai fini della configurabilità del reato di
corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 320 cod. pen.), proprio
perché detto Rappresentante, pure in relazione a quello specifico contesto,
svolge anche le funzioni di Membro del Parlamento italiano. In questo senso
depongono sia lo Statuto del Consiglio d'Europa, sia il Regolamento
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sia i Regolamenti del
Parlamento italiano. Lo Statuto del Consiglio d'Europa, nel disciplinare
l'Assemblea Consultiva, dal 1994 Assemblea Parlamentare, prevede, all'art. 25,
in particolare, che: -) l'Assemblea «si compone di Rappresentanti di ciascun
Membro, eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo
stabilita [...]»; -) «Il mandato dei rappresentanti in tale modo designati
incomincia all'apertura della sessione ordinaria successiva alla loro
designazione e cessa soltanto all'apertura della sessione ordinaria seguente o
d'una sessione ordinaria successiva, salvo il diritto dei Membri di fare nuove
designazioni in seguito a elezioni parlamentari»; -) un Rappresentante può
essere privato del mandato anche durante una sessione, purché l'Assemblea sia
consenziente; -) «Ciascun rappresentante può avere un supplente autorizzato a
sedere, parlare e votare in suo luogo». All'art. 26, poi, è prevista la
ripartizione numerica dei seggi tra i diversi Stati Membri.
OMISSIS
Gli elementi normativi
precedentemente indicati evidenziano una stretta compenetrazione tra le
funzioni di Rappresentante italiano nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa e di Membro del Parlamento italiano. A questo proposito, infatti, la
qualità di Membro del Parlamento italiano quale presupposto di nomina, lungi
dal costituire mera condizione di legittimazione soggettiva, come sostenuto
dalla difesa, è circostanza che deve essere considerata in combinazione con: -)
i tempi di durata del mandato di Rappresentante, collegati alla durata della vita
della Camera di appartenenza; -) l'esigenza di assicurare, nella nomina dei
Rappresentanti, la "fedele" rappresentatività dei partiti e dei
gruppi politici esistenti in ciascun Parlamento nazionale; -) la possibilità di
sostituzione del Rappresentante con un Supplente designato dalla delegazione
nazionale anche per ragioni temporanee; -) la commisurazione dei poteri
esercitabili dal singolo Rappresentante all'appartenenza alla delegazione
nazionale; -) il ruolo riconosciuto all'interno dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa alle delegazioni nazionali in quanto tali e ai singoli
Rappresentanti in quanto esponenti di queste ultime; -) lo stretto raccordo tra
Presidente dell'Assemblea Parlamentare e Presidente del Parlamento nazionale
interessato in caso di inadeguata partecipazione della delegazione nazionale
alle riunioni delle Commissioni; -) gli specifici poteri che il Regolamento
della Camera dei Deputati assegna nominativamente ai componenti della
delegazione presso le assemblee internazionali. La convergenza di tutti questi
elementi induce a concludere che il Membro del Parlamento italiano, quando
svolge le funzioni di Rappresentante o di Supplente nell'Assemblea Parlamentare
del Consiglio d'Europa, in realtà esercita simultaneamente entrambe le
funzioni.
Né tale conclusione può essere
messa in dubbio in ragione della libertà di autodeterminazione del
Rappresentante presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e
dall'assenza di vincoli di mandato derivanti dal suo rapporto con la Camera di appartenenza: il
Deputato o il Senatore, anche quando agisce nel Parlamento italiano, si
autodetermina con la più ampia libertà possibile, posto che, a norma dell'art.
68 Cost., «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincoli di mandato».
7. Tenuto conto di tutto quanto
precedentemente esposto, resta da esaminare la questione se debba ritenersi
coperto da immunità l'accordo che, intercorso tra Membro del Parlamento, il
quale esercita contestualmente anche le funzioni di Rappresentante presso
l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e corruttore, abbia ad oggetto
lo svolgimento della funzione pubblica in cambio della promessa o della dazione
di indebite utilità. A questa domanda deve darsi risposta negativa.
OMISSIS
7.5. Tirando le fila del
discorso, deve ritenersi che l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma,
Cost. non preclude la perseguibilità del reato di corruzione per esercizio
della funzione in relazione all'attività del Membro del Parlamento.
Innanzitutto, la fattispecie di
cui all'art. 318 cod. pen. non implica alcun sindacato sull'esercizio della
funzione. Invero, quando la condotta del Parlamentare presa in esame è
esclusivamente quella che si concreta nella stipulazione di un accordo per
l'esercizio delle sue funzioni in cambio della promessa o della dazione di una
indebita utilità, ai fini delle valutazioni del giudice penale è indifferente
l'effettivo, successivo esercizio di tali funzioni, e, quindi, non si verifica
alcun sindacato sullo svolgimento dell'attività del Membro delle Camere, per
come si estrinseca negli atti tipici e negli atti non tipici specificamente
connessi alla sua funzione. Allo stesso modo, allorché la condotta del
Parlamentare che viene in rilievo è quella consistente nell'accettazione della
promessa o della dazione di una indebita utilità per aver compiuto un atto o
un'attività relativa all'esercizio delle proprie funzioni, al giudice penale è
indifferente il contenuto intrinseco dell'atto o dell'attività, posto che
assumono significato solo la ricezione della promessa o della dazione in quanto
correlate al precedente compimento dei medesimi, i quali, per di più, integrano
esclusivamente il presupposto della condotta illecita.
In secondo luogo, poi, deve
aggiungersi che, così come richiesto da Corte cost., sent. n. 379 del 1996, le
condotte appena descritte non possono dirsi sussumibili, interamente e senza
residui, sotto le norme del diritto parlamentare, né può dirsi che non esista
alcun elemento del fatto che si sottragga alla capacità qualificatoria del
regolamento parlamentare: la negoziazione mercantile della funzione e
l'accettazione di un'indebita remunerazione si pongono nettamente al di là e al
di fuori di ogni disciplina e qualificazione contenuta nei regolamenti delle
Camere,
Del resto, la stessa Corte
costituzionale, con la sentenza n. 379 del 1996, mai contraddetta
successivamente, ha espressamente indicato tra i fatti di reato non coperti da
immunità ex art. 68, primo comma Cost., a titolo esemplificativo, proprio
quelli di «corruzione».
7.6. Le conclusioni raggiunte non
mutano, ma trovano ulteriore rafforzamento, in riferimento all'attività del
Membro del Parlamento italiano che svolga anche le funzioni di Rappresentante
di questo all'interno dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in
considerazione delle immunità riconosciutegli in questa qualità.
L'Accordo generale sui privilegi
e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949,
aveva attribuito ai Rappresentanti e Supplenti degli Stati membri all'interno
dell'Assemblea Consultiva (ora Assemblea Parlamentare) il godimento «sul loro
territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai Membri del Parlamento del
loro paese» (art. 15). Detto Accordo, peraltro, aveva previsto che i privilegi
e le immunità, anche dalla giurisdizione, riconosciuti ai rappresentanti del
Comitato dei Ministri, «sono concessi ai rappresentanti dei Membri non per loro
utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro
ufficio [...]. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il
dovere di levare l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo
parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere
allo scopo per cui è concessa.» (art. 11).
Successivamente, il Protocollo
addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio
d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1949, ha espressamente precisato
che il limite già indicato per i rappresentati del Comitato dei Ministri opera
anche per i Rappresentanti e Supplenti degli Stati membri nell'Assemblea
Consultiva (ora Assemblea Parlamentare). In particolare, l'art. 5 del
Protocollo così dispone: «Questi privilegi, immunità e agevolezze sono concesse
ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena
indipendenza all'esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d'Europa.
Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità
del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse
di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è
concessa.».
7.7. Deve escludersi, infine, che
la configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione sia
in linea di principio preclusa dalla specificità della funzione parlamentare,
in quanto caratterizzata da una «inevitabile contaminazione tra interessi
particolari ed interessi collettivi».
Indubbiamente, l'osservazione pone
in evidenza l'esigenza di valutare con estrema attenzione il profilo
concernente la qualificazione dell'utilità data o promessa come
"indebita". Tuttavia, se lo svolgimento dell'attività politica si
caratterizza, anche istituzionalmente, per una costante, ed anche doverosa,
attività di "compromesso" e di composizione di interessi di
"parte", in tale ambito non può ritenersi rientrare la ricezione di
utilità, anche estremamente rilevanti, come ad esempio cospicue somme di
denaro, a titolo meramente personale: in questa ipotesi, infatti, si fuoriesce
dalla attività di composizione e di rappresentanza di interessi, e si perviene
ad uno "sfruttamento" a fini privati dell'esercizio dell'altissimo
ufficio pubblico ricoperto.
Del resto, in linea generale, che
il reato di corruzione sia configurabile anche in relazione all'esercizio di
funzioni parlamentari è confermato non solo dall'esplicito riferimento della
Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 1996, ma anche da significativi
elementi normativi.
Da un lato, infatti, può
richiamarsi l'art. 4 della già citata Convenzione penale sulla corruzione,
sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e ratificata dalla Repubblica
italiana in forza della legge 28 giugno 2012, n. 110. Secondo questa disposizione:
«Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si
rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio
diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto
qualsiasi componente di un'assemblea pubblica nazionale che esercita poteri
legislativi o amministrativi»; gli artt. 2 e 3 della Convenzione, dal canto
loro, hanno riguardo, rispettivamente, alla corruzione attiva e alla corruzione
passiva di agenti pubblici nazionali e, precisamente, si riferiscono al fatto
degli «agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o
indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona,
o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere
un atto nell'esercizio delle sue funzioni». Ed infatti, dette previsioni,
nemmeno coperte da riserva, a differenza di quella di cui all'art. 10, pur se
non immediatamente precettive, hanno comunque una sicura rilevanza ai fini
dell'interpretazione delle disposizioni normative vigenti sotto il profilo
sistematico.
Dall'altro, poi, è doveroso far
riferimento all'art. 322-bis cod. pen., laddove prevede: «Le disposizioni degli
articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche: 1) ai membri [...] del Parlamento europeo [...]». Con questa
disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000,
n. 300, è testuale la previsione della configurabilità dei reati di corruzione
a carico dei Membri del Parlamento europeo. Ciò posto, ed in difetto di precisi
ostacoli normativi, sembra paradossale e privo di coerenza sistematica ritenere
che le fattispecie di corruzione non siano ipotizzabili a carico dei Membri del
Parlamento italiano e siano invece configurabili nei confronti dei Membri del
Parlamento europeo, che pure svolgono un'attività di contenuto molto simile ai
primi, sono tutelati da pressoché identiche guarentigie, e sono diretta
espressione, e rappresentanza, del medesimo corpo elettorale che elegge la Camera dei Deputati.
8. L'inapplicabilità della
garanzia di immunità - come prevista dal combinato disposto degli artt. 68,
primo comma, Cost., 3, comma 1, legge n. 140 del 2003, 40 Statuto del Consiglio
d'Europa, 14 e 15 Accordo generale sulle immunità del Consiglio d'Europa e 3 e
5 Protocollo addizionale - nell'ipotesi in cui si proceda per il reato di
corruzione per l'esercizio della funzione, stante l'assenza di qualunque
sindacato sul merito dell'attività funzionale svolta dal Membro del Parlamento
italiano che agisca anche nell'esercizio delle funzioni di Membro
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, e l'astratta
configurabilità, nei confronti del medesimo, del reato di corruzione a norma
dell'art. 318 cod. pen., impongono al giudice, davanti al quale sia esercitata
l'azione penale, di procedere alle valutazioni ed al giudizio secondo le regole
comunemente stabilite.
Nella vicenda in esame, il
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano non ha compiuto alcuna
valutazione prognostica sugli elementi sottoposti alla sua cognizione, al fine
di verificare la sostenibilità in dibattimento dell'accusa concernente il reato
di cui all'art. 318 cod. pen., ma, nel pronunciare la sentenza di non luogo a
procedere, si è fermato, in via preliminare, a rilevare, erroneamente,
l'insindacabilità delle condotte ascritte all'imputato, e, quindi,
l'operatività della clausola di immunità.
Di conseguenza, la sentenza di
non luogo a procedere, impugnata in questa sede, deve essere annullata, e gli
atti debbono essere trasmessi al Tribunale di M., ufficio del giudice per
l'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di M., ufficio del
giudice per l'udienza preliminare, per l'ulteriore corso.
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