lunedì 10 luglio 2017




Dispersione delle ceneri

Tar Lazio, Roma, 5 luglio 2017, n. 7860

Sia la normativa statale, (art. 3 della l.n. 130/2001) che quella regionale (l. Reg. Lazio n. 4/2006, art. 162), prevedendo che “la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto” e che “l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale … e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”, non subordinano la dispersione delle ceneri esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto. Né una tale limitazione, contraria al principio della libertà delle forme ed incidente su un diritto personale, può essere validamente introdotta dal Comune, soprattutto in relazione al caso di persone decedute anteriormente alla modifica in senso restrittivo del Regolamento Comunale.
Dall’assenza, al momento del decesso del de cuius nella disciplina statale e regionale e anche in quella comunale, di qualsiasi precisazione in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius riguardo alla dispersione delle proprie ceneri, scaturisce, necessariamente - se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius”- la conseguenza che debba considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa dall’interessato ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie [e, aggiunge il Collegio, “nello stesso senso depone, inoltre, la disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato”]



FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. C. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento del Comune di P. del 23.01.2017 di rigetto della sua istanza di dispersione delle ceneri del padre defunto, b) ove lesivo, il Regolamento Comunale sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e di disciplina dell’affidamento e conservazione delle urne cinerarie, adottato con delibera del Consiglio Comunale di P. n. … e, in particolare, l’art. 5 di tale Regolamento; c) la delibera del Consiglio Comunale di P. n. …di modifica del Regolamento.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto1) violazione di legge, violazione dell’art. 3 della l.n. 130/2001, dell’art. 162 della l. Reg. Lazio n. 4/2006, illegittimità dell’art. 5 del Regolamento, eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di libertà di forma negoziale e di salvaguardia della volontà del de cuius; 2) illegittimità del Regolamento Comunale per contrasto con la normativa statale e regionale, l.n. 130/2001 e l. Reg. Lazio n. 4/2006, violazione dell’art. 117 lett. M) Cost., in relazione alla l.n. 130/2001, irragionevolezza manifesta, illogicità, difetto di motivazione; 3) violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013.
Si è costituito in giudizio il Comune di P., chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 31.05.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.
Con il ricorso in epigrafe il sig. C. ha lamentato l’illegittimità e la manifesta irragionevolezza del provvedimento del Comune di P. di rigetto della sua richiesta di dispersione delle ceneri del defunto padre, sig. C.G., motivato dall’Amministrazione con il fatto che l’istanza, inoltrata dal ricorrente, in qualità di parente più prossimo del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a sua firma, corredata di fotocopia del suo documento, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune, si riferiva “ad una norma regolamentare (art. 5 delibera CC n. … …) che … (era) stata modificata con atto di C.C. n. … e per mero disguido non corretta”.
In base alla nuova disciplina, introdotta nel Regolamento nel 2011, e, dunque, successivamente alla scomparsa del sig. C.G. (avvenuta nel 2002), infatti, “la dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di P…” e “la volontà del defunto deve risultare: da disposizione testamentaria, da dichiarazione olografa previamente pubblicata da un notaio, ovvero, per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da prestazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà … convalidata dal Presidente dell’Associazione”.
In mancanza di una dichiarazione scritta del de cuius, il Comune di P., in rigida applicazione di tale nuova prescrizione, aveva, dunque, rigettato la domanda del ricorrente.
Le censure svolte dal sig. C. sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Sia la normativa statale, (art. 3 della l.n. 130/2001) che quella regionale (l. Reg. Lazio n. 4/2006, art. 162), prevedendo che “la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto” e che “l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale … e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”, non subordinano, in verità, la dispersione delle ceneri esclusivamente alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto.
Né una tale limitazione, contraria al principio della libertà delle forme ed incidente su un diritto personale, avrebbe, in realtà, potuto essere validamente introdotta dal Comune, soprattutto in relazione al caso di persone (come il sig. C.G.) decedute anteriormente alla modifica in senso restrittivo del Regolamento Comunale.
Dall’assenza, al momento del decesso del de cuius nella disciplina statale e regionale e anche in quella comunale, di qualsiasi precisazione in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius riguardo alla dispersione delle proprie ceneri, scaturisce, perciò, necessariamente - se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius”- la conseguenza che debba considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa dall’interessato ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 5.02.2014 n. 100)
Nello stesso senso depone, inoltre, la disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al Comune dai familiari dell’interessato.
In base alle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente accolto, con annullamento del diniego impugnato, potere-dovere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza alla luce dei suddetti principi ed assorbimento di ogni altra doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato;
- condanna il Comune di P. alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

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