Corte di Giustizia UE 26 luglio 2017, n. C-646/16
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di
cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione
internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da
parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro
Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni
umanitarie – Articolo 2, lettera m) – Nozione di “visto” –
Articolo 12 – Rilascio di un visto – Articolo 13 –
Attraversamento irregolare di una frontiera esterna
1) L’articolo
12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di
tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il fatto, per le
autorità di un primo Stato membro che si trovano di fronte all’arrivo di un
numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendono
transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di
protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare l’ingresso sul
territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni di ingresso
imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, non deve essere
qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12.
2) L’articolo
13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che occorre considerare che il cittadino di un paese terzo, il cui
ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro che si
trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di
cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo
scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato
membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio,
in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di detto
primo Stato membro ai sensi di tale disposizione.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 luglio 2017
Nella causa C‑646/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 14
dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2016, nel procedimento
promosso da
Khadija Jafari,
Zainab Jafari
con l’intervento di:
Bundesamt
für Fremdenwesen und Asyl,
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen
(relatore), J.L. da Cruz Vilaça, M. Berger e A. Prechal, presidenti
di sezione, A. Rosas, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan,
D. Šváby, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 28 marzo 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per K. e
Z. Jafari, da R. Frühwirth, Rechtsanwalt;
– per il
governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;
– per il
governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
– per il
governo francese, da D. Colas, E. Armoët e E. de Moustier, in qualità
di agenti;
– per il
governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
L. Cordì e L. D’Ascia, avvocati dello Stato;
– per il
governo ungherese, da M. Tátrai e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da C. Crane, in qualità di agente, assistita da
C. Banner, barrister;
– per il
governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande, G. Wils e M. Žebre, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza dell’8 giugno 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2,
12 e 13 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in
prosieguo: il «regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1), come modificato dal regolamento
(UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013 (GU 2013, L 182, pag. 1) (in prosieguo: il «codice frontiere
Schengen»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito dell’esame dei ricorsi proposti dalle
sig.re Khadija Jafari e Zainab Jafari, cittadine afgane, avverso le decisioni
adottate dal Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale competente
per gli stranieri e in materia di asilo, Austria) (in prosieguo: l’«ufficio»),
che dichiarano le loro domande di protezione internazionale irricevibili,
dispongono il loro allontanamento e stabiliscono che il loro trasferimento
verso la Croazia
è lecito.
Contesto normativo
Convenzione di applicazione dell’accordo di
Schengen
3 L’articolo
18, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del
14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a
Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19), come modificata
dal regolamento n. 610/2013 (in prosieguo: la «convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen), prevede quanto segue:
«I visti per un soggiorno di oltre 90 giorni (in
prosieguo: “visti per soggiorni di lunga durata”) sono visti nazionali
rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione
interna o di quella dell’Unione. Tali visti sono emessi in base al modello
uniforme per i visti di cui al [regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio,
del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU 1995,
L 164, pag. 1)] e sono contrassegnati dalla lettera “D” nella
dicitura indicante il tipo di visto. (...)».
Direttiva 2001/55/CE
4 L’articolo
18 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme
minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli
Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12), così
dispone:
«Si applicano i criteri e le procedure per la
determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo.
In particolare, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo
presentata da una persona che gode della protezione temporanea ai sensi della
presente direttiva è lo Stato membro che ha accettato il trasferimento di tale
persona nel suo territorio».
Codice frontiere Schengen
5 Il
codice frontiere Schengen è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016,
L 77, pag. 1). Il codice frontiere Schengen era pertanto applicabile
alla data dei fatti di cui al procedimento principale.
6 I
considerando 6, 27 e 28 del codice frontiere Schengen erano così formulati:
«(6) Il
controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui
frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno
abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe
contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli
esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza
interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali
degli Stati membri.
(...)
(27) Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen a cui il Regno Unito non partecipa (...). Il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.
(28) Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (...). L’Irlanda non partecipa pertanto
alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo».
7 L’articolo
4 di tale codice, intitolato «Attraversamento delle frontiere esterne», così
disponeva:
«1. Le frontiere
esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante
gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24
ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.
(...)
3. Fatt[i] salv[i]
(...) i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri
impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di
attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi
di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. (...)».
8 Sotto
il titolo «Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi», l’articolo 5
di detto codice prevedeva che:
«1. Per soggiorni
previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a
90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in
considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno,
le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in
possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad
attraversare la frontiera (...)
(...)
b) essere in
possesso di un visto valido, se richiesto (...), salvo che si sia in possesso
di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorni di lunga durata
in corso di validità;
c) giustificare
lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di
sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il
ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale
l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti
mezzi;
d) non essere
segnalato nel [sistema d’informazione Schengen (SIS)] ai fini della non
ammissione;
e) non essere
considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute
pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in
particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione
nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
(...)
4. In deroga al
paragrafo 1:
a) i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma
che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di
lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai
fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga
durata, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate
dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale
segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il
transito;
b) i cittadini
di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la
lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel
territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla
frontiera (...)
(...)
c) i cittadini
di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al
paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo
territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di
una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne
autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri».
9 L’articolo
10, paragrafo 1, dello stesso codice precisava che sui documenti di viaggio dei
cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento
dell’ingresso e dell’uscita.
10 L’articolo
12, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen specificava:
«(...) Una persona che ha attraversato illegalmente una
frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato
membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la
direttiva 2008/115/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008,
L 348, pag. 98)]».
Direttiva 2008/115
11 L’articolo
2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 (in prosieguo: la «direttiva
rimpatri») così recita:
«Gli Stati membri possono decidere di non applicare la
presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:
a) sottoposti
a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del codice
frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in
occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della
frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto
un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
(...)».
12 L’articolo
3 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», così recita:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(...)
2) “soggiorno
irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di
un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di
cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso,
di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
(...)».
Regolamento (CE) n. 810/2009
13 I
considerando 36 e 37 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice
comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1),
come modificato dal regolamento 610/2013 (in prosieguo: il «codice dei visti»),
sono così formulati:
«(36) Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen a cui il Regno Unito non partecipa (...). Il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.
(37) Il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (...). L’Irlanda non partecipa pertanto
alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
14 L’articolo
1, paragrafo 1, del codice dei visti così dispone:
«Il presente regolamento fissa le procedure e le
condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul
territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180
giorni».
15 L’articolo
25, paragrafo 1, di detto codice prevede quanto segue:
«I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati
eccezionalmente nei seguenti casi:
a) quando, per
motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:
i) derogare al
principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
(...)».
16 Gli
articoli da 27 a 29 del codice dei visti definiscono le norme relative alla
modalità di compilazione del visto adesivo, all’annullamento di un visto
adesivo già compilato e all’apposizione di un visto adesivo.
17 L’articolo
35 di detto codice, intitolato «Visti chiesti alle frontiere esterne», al suo
paragrafo 4 prevede quanto segue:
«Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere
Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera
possono emettere, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del
presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato
membro di rilascio».
Regolamento Dublino III
18 I
considerando 25 e 41 del regolamento Dublino III sono redatti come segue:
«(25) La
progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale
è garantita la libera circolazione delle persone in forza del TFUE e la
definizione di politiche dell’Unione relative alle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la
gestione delle frontiere esterne, rende necessario instaurare un equilibrio tra
i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.
(...)
(41) A norma
dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati
membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e
all’applicazione del presente regolamento».
19 L’articolo
1 di tale regolamento stabilisce che:
«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide (“Stato membro competente”)».
20 L’articolo
2 di detto regolamento così prevede:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni
(...)
m) “visto”:
l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito
o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati
membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
– “visto
per soggiorno di lunga durata”: l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno
degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto
dell’Unione, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio
di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi,
– “visto
per soggiorno di breve durata”: l’autorizzazione o la decisione emessa da uno
Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di
uno o più o tutti gli Stati membri la cui durata non sia superiore a tre mesi
su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel
territorio degli Stati membri,
– “visto
di transito aeroportuale”: visto valido per il transito nelle zone
internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
(...)».
21 L’articolo
3, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento così dispone:
«1. Gli Stati membri
esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato
membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è
esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato
competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato
membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel
presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda
di protezione internazionale è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso
lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno
fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di
asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un
altro Stato membro possa essere designato come competente.
(...)».
22 L’articolo
7, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è redatto come segue:
«I criteri per la determinazione dello Stato membro
competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo».
23 L’articolo
12 di detto regolamento, intitolato «Rilascio di titoli di soggiorno o visti»,
ai suoi paragrafi da 2 a 5 precisa che:
«2. Se il richiedente
è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per
l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato
il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro
Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’articolo
8 del [codice dei visti]. In tal caso, l’esame della domanda di protezione
internazionale compete allo Stato membro rappresentato.
3. Se il richiedente
è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati
da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di
protezione internazionale è, nell’ordine:
(...)
b) lo Stato
membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti
sono di analoga natura;
c) quando si
tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto
di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha
rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
4. Se il richiedente
è titolare soltanto (...) di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli
avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro,
si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato
i territori degli Stati membri.
Qualora il richiedente sia titolare (...) di uno o più
visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso
l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori
degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda
di protezione internazionale.
5. Il fatto che il
titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese
terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di
documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all’attribuzione della
competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro
che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può
dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del
visto».
24 L’articolo
13 del regolamento Dublino III, intitolato «Ingresso e/o soggiorno», al suo
paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova
e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo
22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento
(UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per
l’efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di
confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE)
n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(GU 2013, L 180, pag. 1)], che il richiedente ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese
terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della
frontiera».
25 L’articolo
14, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede quanto segue:
«Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra
nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l’esame della
domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato
membro».
26 L’articolo
17, paragrafo 1, del regolamento in parola enuncia quanto segue:
«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di
protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato
membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. (...)
(...)».
27 L’articolo
33 del regolamento Dublino III istituisce una procedura di allerta rapida, di
preparazione e di gestione delle crisi riguardante le circostanze in cui
l’applicazione di tale regolamento può essere ostacolata da un rischio
comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro, e/o
da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno Stato membro.
28 L’articolo
34 di tale regolamento prevede alcune procedure di scambio di informazioni tra
gli Stati membri.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
29 Le
sig.re Jafari hanno lasciato l’Afghanistan nel mese di dicembre 2015, con
i loro figli, hanno poi viaggiato attraverso l’Iran, la Turchia, la Grecia, l’ex Repubblica
jugoslava di Macedonia e la
Serbia. Esse hanno varcato la frontiera tra quest’ultimo
Stato e la Croazia
nel 2016. Le autorità croate hanno organizzato il loro trasferimento, in
autobus, fino alla frontiera slovena.
30 Successivamente,
le sig.re Jafari e i loro figli sono entrati in Slovenia. Il 15 febbraio
2016, le autorità slovene hanno consegnato loro documenti di polizia che
indicavano che la rispettiva destinazione di viaggio era, per una di loro, la Germania e, per l’altra,
l’Austria. In tale stessa data, dopo essere entrate in Austria, le
sig.re Jafari hanno presentato in quest’ultimo Stato membro,
nell’interesse loro e dei loro figli, domande di protezione internazionale.
31 L’ufficio
ha indirizzato alle autorità slovene una richiesta di informazioni, ai sensi
dell’articolo 34 del regolamento Dublino III, indicando i documenti di polizia
consegnati alle sig.re Jafari. Le autorità slovene hanno risposto a tale
richiesta affermando che i cittadini di paesi terzi in questione non erano
registrati in Slovenia ad alcun titolo rilevante ai fini dell’applicazione di
tale regolamento e che essi avevano attraversato la Slovenia in provenienza
dalla Croazia.
32 Il
16 aprile 2016, l’ufficio ha formulato alle autorità croate una richiesta di
presa a carico delle sig.re Jafari e dei loro figli ai sensi dell’articolo
21 di detto regolamento. Le autorità croate non hanno dato seguito a tale
richiesta. Con lettera del 18 giugno 2016, l’ufficio ha riferito a queste ultime
che, in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 7, dello stesso regolamento,
la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate
dalle sig.re Jafari e dai loro figli spettava ormai alla Repubblica di
Croazia.
33 Il
5 settembre 2016, l’ufficio ha dichiarato le domande di protezione
internazionale presentate dalle sig.re Jafari irricevibili, ha disposto
l’allontanamento delle stesse e dei loro figli e ha stabilito che il loro
trasferimento verso la Croazia
era legittimo. Tali decisioni si fondavano sul fatto che i cittadini di paesi
terzi interessati sarebbero entrati irregolarmente in Grecia e in Croazia e che
il loro trasferimento verso la
Grecia sarebbe escluso a causa delle carenze sistemiche nel
procedimento di asilo in tale Stato membro.
34 Le
sig.re Jafari hanno impugnato tali decisioni dinanzi al
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria). Il 10
ottobre 2016, tale giudice ha respinto i loro ricorsi rilevando, in
particolare, che, in assenza di visto, il loro ingresso in Croazia doveva
essere ritenuto irregolare in considerazione dei requisiti stabiliti dal codice
frontiere Schengen e che nessun argomento poteva essere tratto dall’ammissione
in Croazia degli interessati in violazione di tali requisiti.
35 Le
sig.re Jafari hanno proposto impugnazioni contro tale decisione dinanzi al
giudice del rinvio facendo valere, segnatamente, di essere state ammesse in
Croazia, in Slovenia e in Austria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4,
lettera c), di tale codice.
36 È
in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se, per la
comprensione dell’articolo 2, lettera m), dell’articolo 12 e dell’articolo 13
del regolamento [Dublino III], si debbano prendere in considerazione altri atti
giuridici, coi quali il suddetto regolamento presenta punti di contatto, ovvero
se a tali disposizioni debba essere attribuito un significato indipendente da
essi.
2) Per il caso
in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate
a prescindere da altri atti giuridici:
a) Se, nelle
condizioni dei casi oggetto del procedimento principale, caratterizzati dal
fatto di rientrare in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati
prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero
straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso
il loro territorio nazionale, sia da considerare come “visto” ai sensi
dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 del regolamento Dublino III,
l’ingresso di fatto tollerato nel territorio nazionale di uno Stato membro, che
doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio attraverso tale Stato
membro e della presentazione di una domanda di protezione internazionale in un
altro Stato membro.
Qualora alla seconda questione, lettera a), debba essere
data risposta affermativa:
b) Se, alla
luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba
ritenere che il “visto” abbia perduto la sua validità con l’uscita dallo Stato
membro interessato.
c) Se, alla
luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba
ritenere che il “visto” continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato
membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il “visto” perda la sua
validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un
richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro
Stato membro.
d) Se la
rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato
membro originariamente considerato come meta, abbia come conseguenza che, ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba
configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del “visto”,
di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il “visto” non sia competente.
Qualora alla seconda questione, lettera a), debba essere
data risposta negativa:
e) Se
l’espressione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III
“ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza
da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro” debba essere intesa nel
senso che nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto del procedimento
principale non deve considerarsi avvenuto un attraversamento illegale della
frontiera esterna.
3) Per il caso
in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate
prendendo in considerazione altri atti giuridici:
a) Se per
valutare l’esistenza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III, di un “attraversamento illegale” della frontiera, debba prendersi
specialmente in considerazione la questione se, in base al codice frontiere
Schengen – in particolare in base all’articolo 5 [di questo] –
ricorrano le condizioni di ingresso, questione particolarmente rilevante per il
procedimento principale in considerazione del momento in cui ha avuto luogo
l’ingresso.
Nel caso in cui alla terza questione, lettera a), debba
essere data risposta negativa:
b) Quali
disposizioni del diritto dell’Unione debbano in particolare essere prese in
considerazione nel valutare se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, sia riscontrabile un “attraversamento illegale” della
frontiera.
Nel caso in cui alla terza questione, lettera a), debba
essere data risposta affermativa:
c) Se, nelle
condizioni dei casi oggetto del procedimento principale, caratterizzati dal
fatto di svolgersi in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati
prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero
straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso
il loro territorio nazionale, l’ingresso nel territorio di uno Stato
membro – di fatto tollerato senza un esame delle circostanze del caso di
specie – che doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio
attraverso tale Stato membro e della presentazione di una domanda di protezione
internazionale in un altro Stato membro, debba essere considerato come
autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),
del codice frontiere Schengen.
Nel caso in cui alla terza questione, lettere a) e c), debba
essere data risposta affermativa:
d) Se
dall’autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera
c), del codice frontiere Schengen consegua che si debba ritenere esistente un
permesso equiparabile ad un visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera b), del codice frontiere Schengen e quindi un “visto” ai sensi
dell’articolo 2, lettera m), del regolamento Dublino III, di modo che
nell’applicazione delle disposizioni dirette all’accertamento dello Stato
membro competente in base al regolamento Dublino III si debba prendere in
considerazione anche l’articolo 12 di quest’ultimo.
Nel caso in cui alla terza questione, lettere a), c) e d),
debba essere data risposta affermativa:
e) Se, alla luce
della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere
che il “visto” abbia perduto la sua validità con l’uscita dallo Stato membro
interessato.
f) Se, alla
luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba
ritenere che il “visto” continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato
membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il “visto” perda la sua
validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un
richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro
Stato membro.
g) Se la
rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato
membro originariamente considerato come meta abbia come conseguenza che, ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba
configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del “visto”,
di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il “visto” non sia competente.
Nel caso in cui debba essere data risposta affermativa alla
terza questione, lettere a) e c), ma risposta negativa alla terza questione,
lettera d):
h) Se
l’espressione, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, “ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea, in
provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro” debba essere
intesa nel senso che, nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto del
procedimento principale, l’attraversamento della frontiera, da qualificare come
autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),
del codice frontiere Schengen non dev’essere considerato come attraversamento
illegale della frontiera esterna».
Procedimento dinanzi alla Corte
37 Nella
sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto
l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del
regolamento di procedura della Corte.
38 Con
ordinanza del presidente della Corte del 15 febbraio 2017, Jafari (C‑646/16,
non pubblicata, EU:C:2017:13), quest’ultimo ha accolto detta domanda.
Sulle questioni pregiudiziali
39 In
via preliminare, occorre rilevare che, dacché l’articolo 2, lettera m), e gli
articoli 12 e 13 del regolamento Dublino III vertono su aspetti delle politiche
concernenti i controlli alle frontiere e l’immigrazione disciplinati da atti
dell’Unione distinti, è opportuno, per rispondere alla prima questione,
esaminare separatamente, da una parte, la rilevanza di tali atti ai fini
dell’interpretazione dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 di tale
regolamento e, dall’altra, ai fini di quella dell’articolo 13 di detto
regolamento.
Sulla prima questione, sulla seconda questione,
lettera a), e sulla terza questione, lettera d)
40 Con
la sua prima questione, la sua seconda questione, lettera a), e la sua terza
questione, lettera d), che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 del regolamento Dublino III, in
combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento e, se del
caso, con le disposizioni del codice dei visti, debba essere interpretato nel
senso che il fatto, per le autorità di un primo Stato membro che si trovano di
fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi
terzi, che intendono transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare
una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare
l’ingresso sul territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni
di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, debba
essere qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12.
41 Risulta,
segnatamente, dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III che lo Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale è, in linea di principio, quello designato
secondo i criteri previsti al capo III di tale regolamento (v., in tal senso,
sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 42).
42 L’articolo
12 di detto regolamento, che figura al capo III di questo, prevede che, se un
richiedente protezione internazionale è titolare di un visto in corso di
validità o scaduto, lo Stato membro che ha rilasciato tale visto è, a
determinate condizioni, competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale.
43 L’articolo
2, lettera m), del medesimo regolamento contiene una definizione generale del
termine «visto» e precisa che la natura del visto si valuta sulla base di
definizioni più specifiche relative, rispettivamente, al visto per soggiorni di
lunga durata, al visto per soggiorni di breve durata e al visto di transito
aeroportuale.
44 Da
tale disposizione deriva che la nozione di «visto» ai sensi del regolamento
Dublino III comprende non soltanto i visti per soggiorni di breve durata e di
transito aeroportuale, le cui procedure e condizioni di rilascio sono
armonizzati dal codice dei visti, ma anche i visti per soggiorni di lunga durata
che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale codice e possono,
nell’attuale assenza di misure generali adottate dal legislatore dell’Unione
sul fondamento dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE, essere
rilasciati in base alle normative nazionali (v., in tal senso, sentenza del 7
marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, punti 41 e 44).
45 Inoltre,
si deve rilevare che, come sottolineato dai considerando 36 e 37 del codice dei
visti e dal considerando 41 del regolamento Dublino III, taluni Stati membri
che non sono vincolati da tale codice sono, invece, assoggettati a detto
regolamento. Ne discende che i visti per soggiorni di breve durata o di
transito rilasciati da tali Stati membri senza osservare le norme previste da
detto codice devono, tuttavia, essere considerati come «visti» ai sensi
dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 del regolamento Dublino III.
46 Peraltro,
occorre osservare che il legislatore dell’Unione ha definito il termine «visto»
all’articolo 2, lettera m), di tale ultimo regolamento senza menzionare il
codice dei visti o altri atti dell’Unione che disciplinano specificamente la
materia dei visti, nonostante esso abbia direttamente fatto riferimento a
diversi atti dell’Unione nelle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a),
b), d), e) o f), del regolamento Dublino III.
47 Ciò
posto, se è vero che gli atti adottati dall’Unione in materia di visti
costituiscono elementi di contesto che è necessario prendere in considerazione
in sede di interpretazione dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 del
regolamento Dublino III, ciò non toglie che la nozione di «visto» ai sensi di
tale regolamento non può essere direttamente dedotta da tali atti e deve essere
compresa sulla base della specifica definizione di cui all’articolo 2, lettera
m), di detto regolamento nonché dell’economia generale di questo.
48 A
tale riguardo, si deve constatare che tale definizione specifica che un visto è
un’«autorizzazione o [una] decisione di uno Stato membro» che è «necessaria per
il transito o per l’ingresso» nel territorio di tale Stato membro o in diversi
Stati membri. Dai termini stessi utilizzati dal legislatore dell’Unione deriva
quindi che, da un lato, la nozione di visto rimanda a un atto formalmente
adottato da un’amministrazione nazionale, e non a una semplice tolleranza, e
che, dall’altro, il visto non coincide con l’ammissione nel territorio di uno
Stato membro, poiché il visto è richiesto proprio al fine di consentire tale
ammissione.
49 Tale
constatazione trova sostegno nella distinzione operata dall’articolo 2, lettera
m), del regolamento Dublino III, tra le diverse categorie di visti. Infatti
tali categorie, identificate in via generale per mezzo delle menzioni apposte
sui visti adesivi, si distinguono in quanto i visti che vi rientrano sono
richiesti al fine di consentire un ingresso nel territorio per differenti tipi
di soggiorno o di transito.
50 Il
contesto in cui si inserisce l’articolo 12 di tale regolamento corrobora tale
analisi. Il rilascio di un visto, di cui a tale articolo, contestualmente al
rilascio di un titolo di soggiorno, si differenzia così dall’ingresso e dal
soggiorno propriamente detti, che sono oggetto dell’articolo 13 del regolamento
in parola. Inoltre, il criterio di cui all’articolo 14 dello stesso
regolamento, vale a dire l’ingresso con esenzione dal visto, dimostra che il
legislatore dell’Unione ha distinto l’ingresso dal visto in quanto tale.
51 Tale
distinzione è del resto coerente con l’architettura generale della normativa
dell’Unione nelle materie interessate. Infatti, mentre le norme che
disciplinano l’ammissione nel territorio degli Stati membri erano previste,
all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, dal codice frontiere
Schengen, le condizioni per il rilascio di visti sono definite in atti diversi
quali, per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata, il codice dei
visti.
52 Occorre
altresì rilevare che, nell’ambito definito da tale normativa, gli Stati membri
che vi partecipano sono tenuti a rilasciare i visti secondo un modello
uniforme, costituito da un adesivo, per quanto riguarda sia i visti per
soggiorni di breve durata, ai sensi degli articoli da 27 a 29 del codice dei
visti, che i visti per soggiorni di lunga durata, in virtù dell’articolo 18,
paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. Il
rilascio di un visto ai sensi di detta normativa riveste dunque una forma
diversa da quella dell’adozione di un’autorizzazione d’ingresso la quale,
conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen,
consta di un timbro apposto su un documento di viaggio.
53 Alla
luce dell’insieme di tali elementi, è necessario considerare che un’ammissione
nel territorio di uno Stato membro, all’occorrenza anche solo tollerata dalle
autorità dello Stato membro interessato, non configura un «visto» ai sensi
dell’articolo 12 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con
l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento.
54 La
circostanza che l’ammissione nel territorio dello Stato membro interessato
avvenga in una situazione caratterizzata dall’arrivo di un numero
straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere
protezione internazionale non è idonea a modificare tale conclusione.
55 Infatti,
da un lato, nessun elemento del regolamento Dublino III indica che la nozione
di «visto» dovrebbe essere oggetto di una diversa interpretazione in presenza
di una simile situazione.
56 Dall’altro
lato, si deve constatare che, se è vero che il legislatore dell’Unione ha
previsto che atti riguardanti l’ammissione nel territorio e il rilascio di
visti possano fondarsi su ragioni umanitarie, egli ha comunque mantenuto, in
tale contesto, una netta distinzione tra tali due tipologie di atti.
57 Difatti,
egli ha espressamente distinto la facoltà di autorizzare l’ingresso sul
territorio per ragioni umanitarie, prevista all’articolo 5, paragrafo 4,
lettera c), del codice frontiere Schengen, da quella di rilasciare, per le
medesime ragioni, un visto con validità territoriale limitata, di cui
all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti. Benché
l’articolo 35, paragrafo 4, di detto codice permetta, certamente, a determinate
condizioni, di rilasciare un visto di tal genere alla frontiera, l’ingresso nel
territorio deve allora, in taluni casi, essere autorizzato in base all’articolo
5, paragrafo 4, lettera b), del codice frontiere Schengen e non ai sensi
dell’articolo 5), paragrafo 4), lettera c), di tale codice. Orbene, nel caso di
specie, è pacifico che l’articolo 5, paragrafo 4), lettera b), di detto codice
non è applicabile.
58 Dall’insieme
delle considerazioni che precedono emerge che occorre rispondere alla prima
questione, alla seconda questione, lettera a), e alla terza questione, lettera
d), dichiarando che l’articolo 12 del regolamento Dublino III, in combinato
disposto con l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento, deve essere
interpretato nel senso che il fatto, per le autorità di un primo Stato membro
che si trovano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di
cittadini di paesi terzi, che intendono transitare in tale Stato membro allo
scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato
membro, di tollerare l’ingresso sul territorio di tali cittadini, che non
soddisfano le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale
primo Stato membro, non deve essere qualificato come «visto» ai sensi di detto
articolo 12.
Sulla prima questione, sulla seconda questione,
lettera e), e sulla terza questione, lettere da a) a c) e h)
59 Con
la sua prima questione, la sua seconda questione, lettera e), e la sua terza
questione, lettere da a) a c) e h), che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, letto, eventualmente, in combinato disposto con le
norme del codice frontiere Schengen e della direttiva rimpatri, debba essere
interpretato nel senso che occorra considerare che il cittadino di un paese
terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato
membro che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente
elevato di cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato
membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un
altro Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in
linea di principio, in tale primo Stato membro, abbia «varcato illegalmente» la
frontiera di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione.
60 L’articolo
13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che figura al capo III del
medesimo, intitolato «Criteri di determinazione dello Stato membro competente»,
prevede segnatamente che, qualora un richiedente protezione internazionale
abbia varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro nel quale è entrato
in provenienza da un paese terzo, tale Stato membro è competente per l’esame
della domanda di protezione internazionale.
61 La
nozione di «attraversamento irregolare» della frontiera di uno Stato membro non
è definita da tale regolamento.
62 Una
tale definizione non è neppure contenuta negli altri atti dell’Unione, in
vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, relativi al
controllo delle frontiere o all’immigrazione.
63 Per
quanto concerne, più specificamente, gli atti menzionati dal giudice del
rinvio, occorre rilevare, in primo luogo, che la direttiva rimpatri definisce
unicamente, al suo articolo 3, paragrafo 2, la nozione di «soggiorno
irregolare», la quale non coincide con quella di «ingresso irregolare» (v., in
tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto
60).
64 Del
pari, la nozione di «attraversamento irregolare» della frontiera di uno Stato
membro non può essere assimilata a quella di «soggiorno irregolare».
65 Inoltre,
benché l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva rimpatri menzioni i cittadini
di paesi terzi fermati o scoperti in occasione di un «attraversamento
irregolare» della frontiera esterna di uno Stato membro, la stessa non fornisce
alcuna indicazione in merito alla portata precisa di tale nozione.
66 In
secondo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 127 delle
sue conclusioni, il codice frontiere Schengen non definisce neppure la nozione
di «attraversamento irregolare» della frontiera di uno Stato membro.
67 Sebbene
esso preveda certo, al suo articolo 4, paragrafo 3, l’imposizione di sanzioni
in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori
dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, lo stesso fa ivi
riferimento a un’ipotesi molto specifica che non può comprendere tutti i casi
di attraversamento irregolare di una frontiera.
68 Del
pari, se è vero che la seconda frase dell’articolo 12, paragrafo 1, del codice
frontiere Schengen contiene una norma applicabile a «una persona che ha
attraversato illegalmente una frontiera», esso non precisa in alcun modo la
definizione della nozione di «attraversamento irregolare» e non specifica,
segnatamente, se questo avvenga in caso di violazione delle norme riguardanti
l’attraversamento delle frontiere esterne, di cui all’articolo 4 di tale
codice, di quelle che definiscono le condizioni di ingresso, di cui
all’articolo 5 del medesimo, o ancora di quelle concernenti il controllo delle
frontiere esterne, che sono oggetto del capo II del titolo II del codice in
parola.
69 Inoltre,
la nozione di «attraversamento irregolare» della frontiera è utilizzata,
all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III con riferimento allo
scopo specifico di tale regolamento, vale a dire la determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.
Orbene, un siffatto scopo è privo di qualsiasi connessione con la seconda frase
dell’articolo 12, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, poiché codesta è
volta a precisare la relazione tra il controllo delle frontiere e l’attuazione
delle procedure di rimpatrio previste dalla direttiva rimpatri.
70 Inoltre,
si deve rilevare che, come specificato dai considerando 27 e 28 del codice
frontiere Schengen e dal considerando 41 del regolamento Dublino III, taluni
Stati membri che non erano vincolati da tale codice sono, invece, assoggettati
a detto regolamento. Ne consegue che l’attraversamento delle frontiere di tali
Stati membri deve, all’occorrenza, essere qualificato come «regolare» o
«irregolare» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, nonostante l’ammissione nel territorio di detti Stati membri non sia
disciplinata dalle norme relative all’attraversamento delle frontiere e
all’ingresso fissate dal codice frontiere Schengen.
71 Da
ultimo, è necessario constatare che il legislatore dell’Unione ha scelto di non
menzionare, all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la
direttiva rimpatri o il codice frontiere Schengen, facendo espresso riferimento
al regolamento n. 603/2013.
72 In
tali circostanze, pur essendo vero che gli atti adottati dall’Unione in materia
di controllo delle frontiere e immigrazione configurano elementi di contesto di
cui occorre tenere conto in sede di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo
1, del regolamento Dublino III, ciò nondimeno la portata della nozione di
«attraversamento irregolare» della frontiera di uno Stato membro ai sensi di
tale regolamento non può, in linea di principio, essere direttamente dedotta da
tali atti.
73 Di
conseguenza, in mancanza di una definizione di tale nozione in detto
regolamento, è necessario, conformemente ad una consolidata giurisprudenza
della Corte, determinare il significato e la portata di questa sulla base
dell’accezione abituale dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il
contesto nel quale sono usati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui
fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2014, Diakité, C‑285/12,
EU:C:2014:39, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
74 Per
quanto riguarda l’accezione abituale della nozione di «attraversamento
irregolare» di una frontiera, è necessario considerare che l’attraversamento di
una frontiera senza osservare le condizioni richieste dalla normativa
applicabile nello Stato membro interessato deve necessariamente essere ritenuta
«irregolare» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III.
75 Ne
consegue che, nel caso in cui la frontiera varcata sia quella di uno Stato
membro vincolato dal codice frontiere Schengen, il carattere irregolare
dell’attraversamento di questa deve essere valutato tenendo conto, in
particolare, delle norme stabilite da tale codice.
76 Ciò
è quanto avviene nel procedimento principale, poiché salvo l’articolo 1, prima
frase, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III del codice
frontiere Schengen e le disposizioni del titolo II di tale codice e degli
allegati che fanno riferimento al sistema d’informazione Schengen, le
disposizioni di detto codice si applicano alla Repubblica di Croazia, in virtù
dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato
sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del
trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica (GU 2012, L 112,
pag. 21), in combinato disposto con l’allegato II, punto 8, al medesimo.
77 Tuttavia,
la considerazione svolta al punto 74 della presente sentenza non è sufficiente
a definire esaustivamente la nozione di «attraversamento irregolare» ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
78 Occorre,
altresì, tenere conto della circostanza che la normativa relativa
all’attraversamento delle frontiere esterne può attribuire alle autorità
nazionali competenti la facoltà di derogare, invocando ragioni umanitarie, alle
condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, ai cittadini di paesi
tersi al fine di assicurarsi della regolarità del loro futuro soggiorno negli
Stati membri.
79 Una
facoltà di tal genere è segnatamente prevista all’articolo 5, paragrafo 4,
lettera c), del codice frontiere Schengen, che consente agli Stati membri
partecipanti a tale codice di autorizzare, in deroga, i cittadini di paesi
terzi, che non soddisfano una o più condizioni di ingresso imposte, in linea di
principio, a tali cittadini, a entrare nel loro territorio per ragioni
umanitarie o di interesse nazionale oppure conformemente a obblighi
internazionali.
80 Ciò
posto, occorre rilevare innanzitutto che l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c),
del codice frontiere Schengen precisa, diversamente dall’articolo 5, paragrafo
4, lettera b), di tale codice, che una simile autorizzazione è valida solo per
il territorio dello Stato membro interessato, e non per il territorio «degli
Stati membri» nel loro complesso. Pertanto, tale prima disposizione non può
comportare la regolarità dell’attraversamento della frontiera da parte del
cittadino di un paese terzo, ammesso dalle autorità di uno Stato membro al solo
scopo di permettere il transito di tale cittadino verso un altro Stato membro
per presentarvi una domanda di protezione internazionale.
81 Inoltre,
e in ogni caso, alla luce della risposta fornita alla prima questione, alla
seconda questione, lettera a), e alla terza questione, lettera d), l’esercizio
di una facoltà quale quella di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del
codice frontiere Schengen non può essere assimilato al rilascio di un visto ai
sensi dell’articolo 12 del regolamento Dublino III.
82 Parimenti,
poiché tale esercizio non incide sull’esistenza di un eventuale obbligo di
possedere un visto per il cittadino di un paese terzo interessato, un ingresso
autorizzato in tale contesto non può essere considerato come un ingresso sul
territorio di uno Stato membro in cui l’interessato è dispensato dall’obbligo
di visto, ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento.
83 Pertanto,
ammettere che l’ingresso del cittadino di un paese terzo autorizzato da uno
Stato membro, invocando ragioni umanitarie, in deroga alle condizioni di
ingresso imposte, in linea di principio, ai cittadini di un paese terzo non
configura un attraversamento irregolare della frontiera di tale Stato membro ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III implicherebbe
che detto Stato membro, qualora si avvalga di una facoltà di tale sorta, non è
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale introdotta da
tale cittadino in un altro Stato membro.
84 Orbene,
una simile conclusione sarebbe incompatibile con l’economia generale e con gli
obiettivi di tale regolamento.
85 Difatti,
il considerando 25 del regolamento Dublino III fa, segnatamente, riferimento al
nesso diretto tra i criteri di competenza fissati in uno spirito di solidarietà
e gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne che sono posti in
essere, come richiamato dal considerando 6 del codice frontiere Schengen,
nell’interesse non solo dello Stato membro dalle cui frontiere esterne viene
effettuato il controllo, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno abolito
il controllo di frontiera interno.
86 In
tale contesto, dalla struttura degli articoli 12 e 14 del regolamento Dublino
III emerge che tali articoli disciplinano, in via di principio, tutte le
ipotesi di ingresso regolare nel territorio degli Stati membri, poiché
l’ingresso regolare di un cittadino di un paese terzo in tale territorio
normalmente si fonda su un visto o su un titolo di soggiorno, oppure si basa su
un’esenzione dall’obbligo di visto.
87 L’applicazione
dei diversi criteri contenuti in tali articoli, nonché nell’articolo 13 di tale
regolamento, deve, in generale, consentire di attribuire allo Stato membro che
è all’origine dell’ingresso o del soggiorno del cittadino di un paese terzo sul
territorio degli Stati membri la competenza a esaminare la domanda di
protezione internazionale eventualmente presentata da tale cittadino.
88 A
tal proposito, è possibile constatare che tale idea è espressamente enunciata
nella relazione sulla proposta della Commissione, del 3 dicembre 2008
[COM(2008) 820 definitivo], che ha condotto all’adozione del regolamento
Dublino III, che riprende, su tale punto, quanto era già esposto nella
relazione sulla proposta della Commissione [COM(2001) 447 definitivo], che ha
determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del
18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50,
pag. 1). Quest’ultima relazione precisava altresì che i criteri introdotti
da tale regolamento, tra cui figurava l’attraversamento irregolare della
frontiera di uno Stato membro, si fondavano in particolare sull’idea che ogni
Stato membro è responsabile, nei confronti di tutti gli altri Stati membri,
della sua politica in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi
terzi e deve assumerne le conseguenze con spirito di solidarietà e di leale
cooperazione.
89 Alla
luce di tali elementi, i criteri di cui agli articoli da 12 a 14 del
regolamento Dublino III non possono essere interpretati, senza rimettere in
discussione l’economia generale di tale regolamento, in maniera tale da
escludere la competenza dello Stato membro che ha deciso di autorizzare,
invocando ragioni umanitarie, l’ingresso nel suo territorio del cittadino di un
paese terzo privo di visto e che non beneficia di un’esenzione di visto.
90 Inoltre,
il fatto che, come nel caso di specie, il cittadino di un paese terzo
interessato sia entrato nel territorio degli Stati membri sotto la sorveglianza
delle autorità competenti senza sottrarsi in alcun modo al controllo
frontaliero non può essere determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo
13, paragrafo 1, di detto regolamento.
91 Infatti,
i criteri di competenza di cui agli articoli da 12 a 14 del regolamento Dublino
III hanno lo scopo non di sanzionare un comportamento illecito del cittadino di
un paese terzo interessato, bensì di determinare quale sia lo Stato membro
competente tenendo conto del ruolo ricoperto da tale Stato membro con
riferimento alla presenza di detto cittadino nel territorio degli Stati membri.
92 Ne
consegue che occorre ritenere che il cittadino di un paese terzo, ammesso nel
territorio di un primo Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso
imposte, in linea di principio, in tale Stato membro per il transito verso un
altro Stato membro allo scopo di presentarvi una domanda di protezione
internazionale, ha «varcato illegalmente» la frontiera di tale primo Stato
membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III,
tanto nel caso in cui tale attraversamento sia stato tollerato o autorizzato in
violazione delle norme applicabili, quanto nell’ipotesi in cui sia stato
autorizzato invocando ragioni umanitarie e in deroga alle condizioni di
ingresso generalmente imposte ai cittadini di paesi terzi.
93 La
circostanza che l’attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in una
situazione caratterizzata dall’arrivo di un numero straordinariamente elevato
di cittadini di paesi terzi, che intendono ottenere protezione internazionale,
non è idonea a influenzare l’interpretazione o l’applicazione dell’articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
94 Infatti,
si deve rilevare, in primo luogo, che il legislatore dell’Unione ha preso in
considerazione il rischio che si verificasse una simile situazione e ha,
dunque, messo a disposizione degli Stati membri strumenti diretti a consentire
di rispondervi in maniera adeguata, senza tuttavia prevedere l’applicazione, in
tale ipotesi, di uno specifico sistema di determinazione dello Stato membro
competente.
95 Così,
l’articolo 33 del regolamento Dublino III introduce un sistema di allerta
rapido, di preparazione e di gestione delle crisi volto ad attuare azioni
preventive dirette, in particolare, a evitare che l’applicazione di tale
regolamento sia ostacolata da un rischio comprovato di speciale pressione sul
sistema di asilo di uno Stato membro.
96 Al
contempo, l’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevede
l’applicazione della procedura definita dallo stesso regolamento a ogni domanda
di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo o da un
apolide nel territorio di un qualsivoglia Stato membro, incluse le domande
eventualmente presentate in una situazione caratterizzata dall’arrivo di un
numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono
ottenere protezione internazionale.
97 In
secondo luogo, tale tipologia di situazioni è specificamente disciplinata dalla
direttiva 2001/55, il cui articolo 18 dispone che, in caso di afflusso
massiccio di sfollati, si applicano i criteri e le procedure di determinazione
dello Stato membro competente.
98 In
terzo luogo, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE consente al Consiglio dell’Unione
europea, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del
Parlamento europeo, di adottare misure temporanee a beneficio dello o degli
Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata
da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.
99 Il
Consiglio ha così adottato, sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE,
le decisioni (UE) 2015/1523, del 14 settembre 2015, che istituisce misure
temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia
e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146), e (UE) 2015/1601, del 22
settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248,
pag. 80).
100 In
quarto luogo, a prescindere dall’adozione di tali misure, la presa a carico, in
uno Stato membro, di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi
terzi che intendono ottenere protezione internazionale può anche essere
agevolata dall’esercizio, da parte di altri Stati membri, unilateralmente o di
concerto con lo Stato membro interessato nello spirito di solidarietà sotteso
al regolamento Dublino III ai sensi dell’articolo 80 TFUE, della facoltà,
di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, di decidere di
esaminare domande di protezione internazionale che gli sono presentate, sebbene
tale esame non competa loro in virtù dei criteri stabiliti da tale regolamento.
101 In
ogni caso, è opportuno rammentare che, in applicazione dell’articolo 3,
paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento e dell’articolo 4 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il trasferimento di un
richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente non deve
essere operato qualora tale trasferimento comporti un rischio reale che
l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale
articolo 4 (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU,
EU:C:2017:127, punto 65). Un trasferimento non potrebbe dunque essere eseguito
se, a seguito dell’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini
di paesi terzi che intendono ottenere una protezione internazionale,
sussistesse un rischio di tale genere nello Stato membro competente.
102 Dall’insieme
delle considerazioni che precedono emerge che occorre rispondere alla prima
questione, alla seconda questione, lettera e), e alla terza questione, lettere
da a) a c) e h), dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
Dublino III deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che il
cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità
di un primo Stato membro che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero
straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendevano
transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di
protezione internazionale in un altro Stato membro, senza soddisfare le
condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato
membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di detto primo Stato membro ai
sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione, lettere da b) a d), nonché
sulla terza questione, lettere da e) a g)
103 Tenuto
conto della risposta fornita alle altre questioni, non occorre rispondere né
alla seconda questione, lettere da b) a d), né alla terza questione, lettere da
e) a g).
Sulle spese
104 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 12
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di
tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il fatto, per le
autorità di un primo Stato membro che si trovano di fronte all’arrivo di un
numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendono
transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di
protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare l’ingresso sul
territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni di ingresso
imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, non deve essere
qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12.
2) L’articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che occorre considerare che il cittadino di un paese terzo, il cui
ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro che si
trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di
cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo
scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato
membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di
principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera
di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento