Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17 luglio 2015, n. 564
Come non negarsi che, in teoria, il numero
di volte che un’Amministrazione può intervenire in autotutela sui propri atti
pregressi sia indeterminato, così neppure può dubitarsi che, qualora il potere
di autotutela esercitato sia “esponenziale” (ossia venga esercitato nei
confronti di un atto con cui già si sia intervenuti in autotutela rispetto a un
primo provvedimento; oppure, ancor di più, a un terzo livello su un atto di
revoca di una precedente autotutela) , l’Amministrazione che intenda procedere
in tali modi (ossia reiteratamente tornando sui propri passi e, in un certo
senso, contraddicendosi più volte) sia gravata di un onere motivazionale del pari
esponenzialmente crescente [se così non fosse, aggiunge il Collegio “l’uso del
pur legittimo potere di rivalutare in autotutela le proprie scelte diverrebbe
un comodo espediente per procedere in modi ondivaghi, perplessi, contraddittori
e, in ultima analisi, sintomatici di un esercizio abusivo del proprio potere
(ivi incluso quello di ripensamento)”, mentre, “affinché una “autotutela sulla
propria autotutela” (o, astrattamente, anche un’autotutela svolta a ulteriori
livelli, cioè in sede di terza od ulteriore istanza di rivalutazione della
situazione) si sottragga ad agevoli censure di eccesso di potere (per alcuna
delle richiamate figure sintomatiche: perplessità, contraddittorietà,
sviamento, etc.) occorre che essa sia assistita e suffragata, in concreto,
dall’assolvimento di un onere motivazionale sempre più pregnante (ossia, come
si è già detto, esponenzialmente crescente, in relazione al numero dei ripensamenti
che l’Amministrazione abbia concesso a se stessa)”]
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