domenica 27 settembre 2015





Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17 luglio 2015, n. 564

Come non negarsi che, in teoria, il numero di volte che un’Amministrazione può intervenire in autotutela sui propri atti pregressi sia indeterminato, così neppure può dubitarsi che, qualora il potere di autotutela esercitato sia “esponenziale” (ossia venga esercitato nei confronti di un atto con cui già si sia intervenuti in autotutela rispetto a un primo provvedimento; oppure, ancor di più, a un terzo livello su un atto di revoca di una precedente autotutela) , l’Amministrazione che intenda procedere in tali modi (ossia reiteratamente tornando sui propri passi e, in un certo senso, contraddicendosi più volte) sia gravata di un onere motivazionale del pari esponenzialmente crescente [se così non fosse, aggiunge il Collegio “l’uso del pur legittimo potere di rivalutare in autotutela le proprie scelte diverrebbe un comodo espediente per procedere in modi ondivaghi, perplessi, contraddittori e, in ultima analisi, sintomatici di un esercizio abusivo del proprio potere (ivi incluso quello di ripensamento)”, mentre, “affinché una “autotutela sulla propria autotutela” (o, astrattamente, anche un’autotutela svolta a ulteriori livelli, cioè in sede di terza od ulteriore istanza di rivalutazione della situazione) si sottragga ad agevoli censure di eccesso di potere (per alcuna delle richiamate figure sintomatiche: perplessità, contraddittorietà, sviamento, etc.) occorre che essa sia assistita e suffragata, in concreto, dall’assolvimento di un onere motivazionale sempre più pregnante (ossia, come si è già detto, esponenzialmente crescente, in relazione al numero dei ripensamenti che l’Amministrazione abbia concesso a se stessa)”]

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