lunedì 28 settembre 2015





Tar Campania, Napoli, 24 settembre 2015, n. 4605

Gli artt. 48 e 49 del d.P.R. 570/1960 consentono che l'identificazione dell'elettore avvenga sulla base della conoscenza personale di uno dei componenti dell'ufficio, che ne attesta l'identità "apponendo la propria firma" nella colonna del verbale concernente gli estremi dei documenti di identificazione; ciò anche perché la normativa parla genericamente di "riconoscimento dell'identità personale" e non anche di esibizione del documento di identità, formula alla quale il Legislatore avrebbe dovuto fare riferimento nel caso in cui avesse ritenuto ammissibile la sola identificazione documentale

L’identificazione per conoscenza personale, se attestata dalla sigla e non dalla firma, non comporta alcuna irregolarità

E’ da stigmatizzare l’avvenuto rilascio di un anomalo numero di duplicati delle tessere elettorali, in violazione della disciplina vigente, come chiarita dagli organi amministrativi, che (ne) subordina il rilascio alla domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza, quali Questure, Caserme dei Carabinieri e Commissariati di P.S., in caso di furto o smarrimento, o del documento deteriorato, in caso di deterioramento

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