Tar Campania, Napoli, 24 settembre 2015, n. 4605
Gli artt. 48 e 49 del d.P.R. 570/1960
consentono che l'identificazione dell'elettore avvenga sulla base della
conoscenza personale di uno dei componenti dell'ufficio, che ne attesta
l'identità "apponendo la propria firma" nella colonna del verbale
concernente gli estremi dei documenti di identificazione; ciò anche perché la
normativa parla genericamente di "riconoscimento dell'identità
personale" e non anche di esibizione del documento di identità, formula alla
quale il Legislatore avrebbe dovuto fare riferimento nel caso in cui avesse
ritenuto ammissibile la sola identificazione documentale
L’identificazione per conoscenza personale,
se attestata dalla sigla e non dalla firma, non comporta alcuna irregolarità
E’ da stigmatizzare l’avvenuto rilascio di
un anomalo numero di duplicati delle tessere elettorali, in violazione della
disciplina vigente, come chiarita dagli organi amministrativi, che (ne)
subordina il rilascio alla domanda, corredata della denuncia presentata ai
competenti uffici di pubblica sicurezza, quali Questure, Caserme dei
Carabinieri e Commissariati di P.S., in caso di furto o smarrimento, o del
documento deteriorato, in caso di deterioramento
Nessun commento:
Posta un commento