Tar Toscana 25 settembre 2015, n. 1291
E’ inammissibile, per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso contro il provvedimento
prefettizio di annullamento (recte:
con cui si ordina al Sindaco – in qualità di ufficiale dello stato civile - di provvedere a tutte le operazioni materiali
conseguenti all’annullamento) della trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero [aggiunge il
Collegio: “L’assenza di una norma attributiva del potere esercitato dà infatti
luogo a un difetto assoluto di attribuzione e alla nullità degli atti
impugnati, incapaci di arrecare pregiudizio alla posizione sostanziale sulla
quale pretenderebbero di incidere negativamente. Gli atti adottati
dall’amministrazione lasciano cioè impregiudicata tale posizione, a sua volta
astrattamente qualificabile come diritto soggettivo, cui accede l’interesse
(oppositivo) alla conservazione della trascrizione del matrimonio sui registri
dello stato civile; non spetta perciò a questo giudice, ma al giudice
ordinario, pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, a partire dalla
effettiva e concreta configurabilità nell’ordinamento civile di una situazione
giuridicamente rilevante e tutelabile in capo alle ricorrenti (questione che
attiene al merito, non alla giurisdizione)”]
Le disposizioni di legge e regolamentari in
materia non contemplano il potere dell’ufficiale dello stato civile di
intervenire in autotutela a rimuovere o modificare i propri atti, ed anzi
impongono di escludere la configurabilità di un potere siffatto al di fuori
dell’ipotesi della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 98 del
D.P.R. n. 396/2000 [aggiunge il Collegio che “il ricorso all’autotutela ai
sensi della clausola generale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990
non è impedito unicamente dalla specialità della disciplina dettata per gli
atti dello stato civile dal D.P.R. n. 396/2000”, ma “il motivo di fondo attiene
alla stessa ragion d’essere della disciplina speciale, e cioè alla natura e alla
funzione degli atti dello stato civile, che, come posto in luce da autorevole
dottrina, sono atti pubblici formali il cui scopo è di enunciare e di mettere
in circolazione una qualificazione giuridica, attinente allo status familiare,
che ha carattere di assolutezza, ossia è tale da dovere essere accettata da
tutti gli operatori giuridici, pubblici o privati che essi siano”; deto
altrimenti, gli atti dello stato civile, “pur certamente appartenenti al novero
degli atti amministrativi, vanno qualificati come atti di documentazione e di
certezza, ai quali per definizione non si applicano le regole proprie dell’attività
di stampo provvedi mentale”]
Manca una norma che facoltizzi il Prefetto
ad intervenire, in sede di verificazione, sul contenuto degli atti dello stato
civile, né un potere siffatto può considerarsi implicito nei generali poteri di
indirizzo e di vigilanza, di cui pure il Prefetto dispone nei confronti
dell’ufficiale dello stato civile ed ugualmente non rilevano i poteri
sostitutivi che la legge riconosce al Prefetto per l’ipotesi di inerzia del
Sindaco nell’esercizio delle funzioni di tenuta dei registri dello stato civile
[riguardo a questo secondo profilo, precisa il Collegio che, “se l’art. 54 co.
11 T.U.E.L. autorizza il Prefetto ad intervenire con proprio provvedimento per
l’ipotesi di inerzia del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di tenuta dei
registri dello stato civile, è innegabile che la fattispecie legittimante la
sostituzione non possa dirsi perfezionata qualora l’organo sostituito non sia
rimasto inattivo, ma abbia atteso ai propri compiti, sia pure adottando atti
che si assumono invalidi” ed “in ogni caso, il potere dell’organo che
interviene come sostituto non può avere una latitudine maggiore del potere
assegnato all’organo sostituito”]
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