domenica 27 settembre 2015





Tar Toscana 25 settembre 2015, n. 1291



E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso contro il provvedimento prefettizio di annullamento (recte: con cui si ordina al Sindaco – in qualità di ufficiale dello stato civile -  di provvedere a tutte le operazioni materiali conseguenti all’annullamento) della trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero [aggiunge il Collegio: “L’assenza di una norma attributiva del potere esercitato dà infatti luogo a un difetto assoluto di attribuzione e alla nullità degli atti impugnati, incapaci di arrecare pregiudizio alla posizione sostanziale sulla quale pretenderebbero di incidere negativamente. Gli atti adottati dall’amministrazione lasciano cioè impregiudicata tale posizione, a sua volta astrattamente qualificabile come diritto soggettivo, cui accede l’interesse (oppositivo) alla conservazione della trascrizione del matrimonio sui registri dello stato civile; non spetta perciò a questo giudice, ma al giudice ordinario, pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, a partire dalla effettiva e concreta configurabilità nell’ordinamento civile di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile in capo alle ricorrenti (questione che attiene al merito, non alla giurisdizione)”]

Le disposizioni di legge e regolamentari in materia non contemplano il potere dell’ufficiale dello stato civile di intervenire in autotutela a rimuovere o modificare i propri atti, ed anzi impongono di escludere la configurabilità di un potere siffatto al di fuori dell’ipotesi della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 [aggiunge il Collegio che “il ricorso all’autotutela ai sensi della clausola generale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è impedito unicamente dalla specialità della disciplina dettata per gli atti dello stato civile dal D.P.R. n. 396/2000”, ma “il motivo di fondo attiene alla stessa ragion d’essere della disciplina speciale, e cioè alla natura e alla funzione degli atti dello stato civile, che, come posto in luce da autorevole dottrina, sono atti pubblici formali il cui scopo è di enunciare e di mettere in circolazione una qualificazione giuridica, attinente allo status familiare, che ha carattere di assolutezza, ossia è tale da dovere essere accettata da tutti gli operatori giuridici, pubblici o privati che essi siano”; deto altrimenti, gli atti dello stato civile, “pur certamente appartenenti al novero degli atti amministrativi, vanno qualificati come atti di documentazione e di certezza, ai quali per definizione non si applicano le regole proprie dell’attività di stampo provvedi mentale”]

Manca una norma che facoltizzi il Prefetto ad intervenire, in sede di verificazione, sul contenuto degli atti dello stato civile, né un potere siffatto può considerarsi implicito nei generali poteri di indirizzo e di vigilanza, di cui pure il Prefetto dispone nei confronti dell’ufficiale dello stato civile ed ugualmente non rilevano i poteri sostitutivi che la legge riconosce al Prefetto per l’ipotesi di inerzia del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di tenuta dei registri dello stato civile [riguardo a questo secondo profilo, precisa il Collegio che, “se l’art. 54 co. 11 T.U.E.L. autorizza il Prefetto ad intervenire con proprio provvedimento per l’ipotesi di inerzia del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di tenuta dei registri dello stato civile, è innegabile che la fattispecie legittimante la sostituzione non possa dirsi perfezionata qualora l’organo sostituito non sia rimasto inattivo, ma abbia atteso ai propri compiti, sia pure adottando atti che si assumono invalidi” ed “in ogni caso, il potere dell’organo che interviene come sostituto non può avere una latitudine maggiore del potere assegnato all’organo sostituito”]

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