Trascrizione del
matrimonio same sex contratto all’estero: la posizione del Tar meneghino
Tar Lombardia, Milano, xx settembre 2015, n. xx
E’ inammissibile, per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto dagli interessati
contro il decreto prefettizio, con il quale si dispone l’annullamento della
trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero [osserva il Tar che “la
verifica in ordine alla legittimità della trascrizione degli atti nel registro
dello stato civile o con riguardo alla rettifica e cancellazione di quanto già
annotato dall’ufficiale di stato civile, come pure il potere di sostituirsi a
quest’ultimo in caso di rifiuto di trascrizione di un atto, spetta all’autorità
giudiziaria ordinaria”, con la conseguenza che “anche la valutazione in ordine
all’intervento prefettizio e alla posizione giuridica eventualmente incisa non
può che essere affidata alla cognizione del medesimo giudice ordinario”]
Posto che Sindaco e Comune, sono, per
esplicito disposto normativo, titolari di una funzione in materia di stato
civile, entrambi sono legittimati ad agire a tutela delle funzioni attribuite
direttamente dalla legge [osserva il Tar che “in senso contrario non assume rilievo
determinante la qualifica di ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la
sottoposizione della sua attività al potere gerarchico del Prefetto o del
Ministero, giacché non si è al cospetto di una gerarchia propria – che
consentirebbe al superiore di annullare l’atto del sottoposto in via diretta,
inibendo l’intervento del giudice – ma si è in presenza di un rapporto di
vigilanza generico, che non sottrae la titolarità della funzione all’organo
vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito”]
Rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo il ricorso del Sindaco – e del Comune – contro il decreto
prefettizio, con il quale si dispone l’annullamento della trascrizione del
matrimonio same sex contratto
all’estero
E’ illegittimo il decreto prefettizio, con
il quale si dispone l’annullamento della trascrizione del matrimonio same
sex contratto all’estero [osserva il
Collegio che il Prefetto “con riguardo alla trascrizione di un matrimonio
contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, non risulta avere alcuna
potestà di intervento o rettifica, considerato che la normativa – già
richiamata in precedenza al punto 2 del diritto …– affida soltanto all’autorità
giudiziaria ordinaria il potere di rettificare o annullare gli atti
indebitamente trascritti. Difatti, la posizione dei soggetti interessati dall’atto
di trascrizione assume la consistenza di diritto soggettivo perfetto che –
laddove ritenuto sussistente dal giudice ordinario, quale giudice naturale dei
diritti – non può essere compresso o degradato per il tramite di un
provvedimento amministrativo, atteso che in materia di stato delle persone non
può ammettersi un intervento atipico dell’autorità amministrativa, ma si deve
affidare ad un organo indipendente la sua definitiva conformazione”]
Nessun commento:
Posta un commento