mercoledì 30 settembre 2015





Trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero: la posizione del Tar meneghino

Tar Lombardia, Milano, xx settembre 2015, n. xx



E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto dagli interessati contro il decreto prefettizio, con il quale si dispone l’annullamento della trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero [osserva il Tar che “la verifica in ordine alla legittimità della trascrizione degli atti nel registro dello stato civile o con riguardo alla rettifica e cancellazione di quanto già annotato dall’ufficiale di stato civile, come pure il potere di sostituirsi a quest’ultimo in caso di rifiuto di trascrizione di un atto, spetta all’autorità giudiziaria ordinaria”, con la conseguenza che “anche la valutazione in ordine all’intervento prefettizio e alla posizione giuridica eventualmente incisa non può che essere affidata alla cognizione del medesimo giudice ordinario”]
Posto che Sindaco e Comune, sono, per esplicito disposto normativo, titolari di una funzione in materia di stato civile, entrambi sono legittimati ad agire a tutela delle funzioni attribuite direttamente dalla legge [osserva il Tar che “in  senso contrario non assume rilievo determinante la qualifica di ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la sottoposizione della sua attività al potere gerarchico del Prefetto o del Ministero, giacché non si è al cospetto di una gerarchia propria – che consentirebbe al superiore di annullare l’atto del sottoposto in via diretta, inibendo l’intervento del giudice – ma si è in presenza di un rapporto di vigilanza generico, che non sottrae la titolarità della funzione all’organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito”]
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso del Sindaco – e del Comune – contro il decreto prefettizio, con il quale si dispone l’annullamento della trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero
E’ illegittimo il decreto prefettizio, con il quale si dispone l’annullamento della trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero [osserva il Collegio che il Prefetto “con riguardo alla trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, non risulta avere alcuna potestà di intervento o rettifica, considerato che la normativa – già richiamata in precedenza al punto 2 del diritto …– affida soltanto all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di rettificare o annullare gli atti indebitamente trascritti. Difatti, la posizione dei soggetti interessati dall’atto di trascrizione assume la consistenza di diritto soggettivo perfetto che – laddove ritenuto sussistente dal giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti – non può essere compresso o degradato per il tramite di un provvedimento amministrativo, atteso che in materia di stato delle persone non può ammettersi un intervento atipico dell’autorità amministrativa, ma si deve affidare ad un organo indipendente la sua definitiva conformazione”]

Nessun commento:

Posta un commento