Corte di Giustizia UE 15 settembre 2015, n. C-67/14
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Direttiva
2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Prestazioni di assistenza
sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4 e 70 –
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Cittadini
di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di
un altro Stato membro – Esclusione – Mantenimento dello status di
lavoratore
L’articolo 24 della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l’articolo 4 del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010,
devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato
membro che escluda dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del
regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una
«prestazione d’assistenza sociale», ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella
situazione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa
direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato
membro che si trovino nella stessa situazione.
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