Corte cost. 24 settembre 2015, n. 193
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo
comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a),
della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo
122, primo comma, della Costituzione), dal Tar Lombardia (Milano) con ordinanza
9 ottobre 2013, n. 2261;
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 30, lettera d), della medesima legge della Regione Lombardia n. 17 del
2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121,
secondo comma, e 122 Cost., in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della
legge n. 165 del 2004, dal Tar Lombardia (Milano) con ordinanza 9 ottobre 2013,
n. 2261
OMISSIS
4.– La seconda questione riguarda
la soglia di sbarramento.
OMISSIS
4.2.– Nel merito, la questione
non è fondata in riferimento ad alcuno dei parametri evocati.
La previsione di soglie di
sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, infatti, sono
tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda
evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla
governabilità.
Si tratta di un fine non
arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l’art. 7 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle
regioni a statuto ordinario), laddove ha previsto una disciplina della soglia
di sbarramento analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Quanto al censurato collegamento
tra l’operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato
Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista
dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale
valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in
forza del principio del simul stabunt, simul cadent.
D’altra parte, questa Corte ha
sottolineato il nesso di complementarità e integrazione tra forma di governo
regionale e legge elettorale, affermando che «la legge elettorale deve
armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima
strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della
costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari
alle singole cariche» (sentenza n. 4 del 2010).
OMISSIS
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