martedì 23 dicembre 2014





Occupazione abusiva di immobili (privati): verso la depenalizzazione (?) (*)


Codice penale


Art. 633.
Invasione di terreni o edifici.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.





Art. 639-bis.
Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.





La novella





Legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili.


Art. 2
 
 
Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria
 
  
 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i  termini  e  con  le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti  legislativi  per
la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  e  per  la
contestuale introduzione di  sanzioni  amministrative  e  civili,  in
ordine alle fattispecie e secondo  i  principi  e  criteri  direttivi
specificati nei commi 2 e 3. 
 
OMISSIS
 
  3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) abrogare i reati  previsti  dalle  seguenti  disposizioni  del
codice penale: 
 
      OMISSIS 
 
      4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi  di
cui all'articolo 639-bis;
 
      OMISSIS
 
    c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate
sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla  lettera
a); 
    d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che,  fermo  restando
il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al  risarcimento  del
danno dell'offeso, indichi tassativamente: 
      1) le condotte alle quali si applica; 
      2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 
      3) l'autorita' competente ad irrogarla; 
    e) prevedere che le  sanzioni  pecuniarie  civili  relative  alle
condotte di cui alla lettera a)  siano  proporzionate  alla  gravita'
della violazione, alla reiterazione dell'illecito,  all'arricchimento
del  soggetto  responsabile,   all'opera   svolta   dall'agente   per
l'eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonche'  alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. 
 
  OMISSIS
 
 






(*)Cfr., sul punto, la nota (critica) di CERRINA FERONI Ginevra, Esiste ancora la proprietà privata in Italia? Tra occupazioni abusive e distorsioni del sistema locatizio, in http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1353  (23 dicembre 2014)

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