Occupazione abusiva
di immobili (privati): verso la depenalizzazione (?) (*)
Codice penale
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Art. 633.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la
multa da euro 103 a euro 1.032.Invasione di terreni o edifici. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. |
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Art. 639-bis.
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio
se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso
pubblico.Casi di esclusione della perseguibilità a querela. |
La novella
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Legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma
del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e
nei confronti degli
irreperibili.
Art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per
la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la
contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in
ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi
specificati nei commi 2 e 3.
OMISSIS 3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
OMISSIS
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
OMISSIS
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera
a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del
danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorita' competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle
condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita'
della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento
del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
OMISSIS
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(*)Cfr., sul punto, la nota (critica) di CERRINA FERONI Ginevra, Esiste ancora la proprietà privata in
Italia? Tra occupazioni abusive e distorsioni del sistema locatizio, in http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1353 (23 dicembre 2014)
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