I lavoratori, reperibili nei giorni festivi, non hanno sempre diritto al riposo compensativo
Cass., Sez. Lav., xx dicembre 2014, n. xxx
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La reperibilità, prevista dalla disciplina
collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria
qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo
nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente
rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale
prestazione lavorativa; conseguentemente il servizio di reperibilità svolto
nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo
del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un
particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione
collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta,
salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il diritto ad un
giorno di riposo compensativo, il cui riconoscimento, attesa la diversa
incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo
svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre
origine dall'art. 36 della Costituzione, ma la cui mancata concessione è
idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura
psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, che è
risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare
dell'interesse leso, sul quale grava però l'onere della specifica deduzione e
della prova
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Svolgimento del processo
La
Corte di Appello di …, confermando la sentenza del Tribunale
di …, rigettava l’opposizione dell'ASL di ....avverso i decreti ingiuntivi
emessi, su istanza dei lavoratori in epigrafe (medici ed operatori sanitari), a
titolo di differenze retributive relative a giorni di riposo non goduto, avendo
gli stessi prestato servizio di pronta reperibilità in giorni festivi.
A base del decisum la Corte del merito poneva il
rilievo fondante secondo il quale l'art. 18 del DPR n. 270 del 1987, richiamato
dall'art. 44 n. 1 del CCNL del comparto sanità, così come l'art. 20 n.6 del
CCNL area dirigenza medica, prevedeva che al dipendente - nel caso in cui la
pronta disponibilità coincideva con una giornata festiva - spettava un riposo
compensativo senza riduzione dell'orario di servizio settimanale e
conseguentemente non si poteva dubitare del diritto dei lavoratori ad ottenere
la compensazione monetaria afferente la mancata fruizione del riposo
compensativo nelle giornate di pronta reperibilità per cui era causa.
D'altro canto, secondo la Corte territoriale, una
diversa interpretazione della norma non avrebbe consentito al dipendente di
beneficiare del previsto riposo compensativo da ritenersi comunque
irrinunciabile a noma dagli artt. 36 Cost. e 2109 cc.
Avverso questa sentenza la predetta ASL ricorre in
cassazione sulla base di tre censure.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione
dell'art. 18 del DPR n. 270 del 1987, artt. 7, 20 n.6 e 44 n.1 del CCNL
comparto sanità nonché 40 del CCL integrativo comparto sanità 7 aprile 1999,
chiede se la mancata fruizione del giorno di riposo compensativo è
monetizzabile.
Con la seconda censura l'ASL ricorrente, denunciando
violazione dell’art. 18 del DPR n. 270 del 1987, artt.7, 20 n.6 e 44 n.1 del
CCNL comparto sanità nonché 40 del CCL integrativo comparto sanità 7 aprile
1999, sostiene che i dipendenti non hanno mai chiesto di volere usufruire di un
giorno dì riposo compensativo.
Con la terza critica parte ricorrente, prospettando
violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cc nonché dell’art. 20 del CCNL comparto
sanità del 1° settembre 1995, allega che la reperibilità prestata in giorno festivo
non implica una prestazione lavorativa tale da confliggere con il principio
dell'irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale.
I motivi, che in quanto strettamente connessi dal
punto di vista logico-giuridico vanno esaminati congiuntamente, sono, alla luce
di specifico precedente di questo giudice di legittimità (n. 9316/2014)
fondati.
Premesso che, nei casi di specie, il compenso è
stato richiesto in assenza di prestazione lavorativa (cosiddetta reperibilità
passiva), va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte
affrontato le tematiche sollevate in ricorso, osservando che la reperibilità,
prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione
strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro,
consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere
prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di
un'eventuale prestazione lavorativa; conseguentemente il servizio di
reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto,
senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il
diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla
contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non
comporta, salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il
diritto ad un giorno di riposo compensativo, il cui riconoscimento, attesa la
diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità
allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre
origine dall'art. 36 della Costituzione, ma la cui mancata concessione è idonea
ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) da
fatto illecito o da inadempimento contrattuale, che è risarcibile in caso di
pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava
però l'onere della specifica deduzione e della prova (Cfr., ex plurimis, Cass.,
nn. 27477/2008; 14439/2011; 14288/2011; 11727/2013).
A tale ormai consolidato e condiviso orientamento
ermeneutico il Collegio intende qui dare continuità, rilevando che non consta
essere stato dedotto e, tanto meno, provato, da parte dei lavoratori, un danno
non patrimoniale da usura psico-fisica.
Poiché la sentenza impugnata si è discostata dai su
ricordati principi, i motivi all'esame devono ritenersi fondati.
Il ricorso va, in conclusione, accolto e, per
l'effetto, la pronuncia impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può essere definita nel merito, con la revoca dei
decreti ingiuntivi opposti e il rigetto delle domande.
Il difforme esito dei gradi di merito e la mancanza,
all'atto della proposizione delle azioni monitorie, di un consolidato
orientamento nella giurisprudenza di legittimità, consigliano la compensazione
delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi opposti e rigetta le domande.
Compensa le spese dell'intero processo.
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