Cittadini (dell’Unione) inattivi e libera circolazione
Corte di Giustizia UE xx novembre 2014, n. xx
Libera circolazione delle persone – Cittadinanza
dell’Unione – Parità di trattamento – Cittadini di uno Stato membro
che non esercitano un’attività economica e soggiornano nel territorio di un
altro Stato membro – Esclusione di tali persone dalle prestazioni speciali
in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento (CE)
n. 883/2004 – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno
superiore a tre mesi – Articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 24 –
Requisito delle risorse economiche sufficienti
Il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal
regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010,
dev’essere interpretato nel senso che le «prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto
regolamento ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 4 del
regolamento stesso.
L’articolo 24, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in combinato disposto con l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regolamento
n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono
essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro
in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio
di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai
sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, mentre
tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che
si trovano nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri Stati
membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38
nello Stato membro ospitante.
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è
competente a rispondere alla quarta questione.
Dal sito http://curia.europa.eu
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